Negozi online, sceglierli bene

Negozi online, sceglierli bene

Ne parla NewGlobal.it che ricorda ai consumatori di non dimenticare i propri diritti e le garanzie che spettano loro. Bene lo shopping online ma solo se fatto con buon senso
Ne parla NewGlobal.it che ricorda ai consumatori di non dimenticare i propri diritti e le garanzie che spettano loro. Bene lo shopping online ma solo se fatto con buon senso


Roma – Riceviamo e pubblichiamo alcune considerazioni dell’associazione NewGlobal.it attorno allo shopping online e ai diritti dei consumatori Internet

Trainati un po’ dalla sempre maggiore dimestichezza degli italiani con Internet, un po’ dalla crisi dell’economia del Belpaese, i siti di commercio elettronico B2C stanno vivendo un periodo di grande ripresa. Molti hanno fatto o faranno i regali di Natale attraverso internet, confidando in costi talvolta minori, talaltra nella possibilità di reperire articoli difficilmente trovabili in un normale negozio.

Secondo l’Osservatorio B2C Impresa del Politecnico di Milano la mole di affari generata dal mercato italiano è passata dai 343 milioni di euro del 2000 a ben 1.945 milioni di euro nel 2004, passando per i 711 milioni del 2002 ed i 1.159 del 2003, registrando rispetto all’anno scorso un incremento del 68%. Nulla rispetto ai 24,7 miliardi di euro per gli acquisti on-line effettuati nel 2004 dai cittadini britannici, certo, ma l’incremento è costante ed elevato.

Sono molti però i siti italiani di B2C che non rispettano o rispettano poco le disposizioni di legge che anche in Italia, oramai, regolamentano la materia, poste quasi tutte a tutela dell’affidamento del cliente-consumatore.

Ci riferiamo in particolare al d.lgs. n. 70/2003. Le violazioni più spesso riscontrate sono le seguenti:

1) violazione dell’art. 7 (informazioni generali obbligatorie). Non sempre gli operatori rispettano quanto prescritto dall’articolo (Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
b) il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
e) gli elementi di individuazione, nonchè gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
f) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta ad imposta;
g) l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell’informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
h) l’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso.

2) anche le attività di marketing (comunicazione commerciale) sono rigidamente regolamentate dagli artt. 9-10; particolare attenzione va prestata alle comunicazioni non sollecitate (spamming) che in sè per sè sono vietate in quante lesive del diritto alla riservatezza del destinatario;

3) particolari cautele devono essere osservate infine in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali nonchè circa le modalità di spedizione dei prodotti acquistati via internet. Ai sensi dell’art. 12 “oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, nonchè a quelli stabiliti dall’articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell’inoltro dell’ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni:

a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore;
d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano;
f) l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.

2. Il comma 1 non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.

3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione”.

Il successivo art. 13 si occupa delle modalità che devono accompagnare l’inoltro dell’ordine: “Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell’informazione inoltri il proprio ordine per via telematica.

2. Salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell’ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l’indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.

3. L’ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti”.

Le violazioni delle prescrizioni della legge sono sanzionate con una certa gravità: l’ art. 21 del Decreto sanziona con pene pecuniarie sino a 10.000 euro le violazioni; pene che possono essere raddoppiate in caso di gravi o reiterate violazioni degli obblighi sanciti dal decreto.

Manuel Bucarella
NewGlobal.it

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Pubblicato il
23 dic 2004
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