Brevetti software: un nodo da sciogliere

Brevetti software: un nodo da sciogliere

di Lucio Stanca - Sulla brevettabilità del software non si deve ridurre il dibattito ad un secco sì o un secco no, la questione è complessa ed una regolamentazione deve comunque essere raggiunta
di Lucio Stanca - Sulla brevettabilità del software non si deve ridurre il dibattito ad un secco sì o un secco no, la questione è complessa ed una regolamentazione deve comunque essere raggiunta


Roma – La questione è a dir poco amletica e per i suoi contenuti non può neppure avvalersi di precedenti, data l?evoluzione delle tecnologie dell?innovazione digitale, e va esaminata quasi in termini cronacistici prima di addentrarsi sullo scenario in cui essa si colloca.

Lo scorso 17 febbraio la Conferenza dei capigruppo del Parlamento Europeo approvava all?unanimità la richiesta alla Commissione UE di azzerare l?iter legislativo e di ripresentarne il testo della proposta di “Direttiva sulla brevettabilità delle invenzioni attuate a mezzo di elaboratori elettronici? , detta comunemente ?Direttiva per la brevettabilità del software? . Ma la richiesta non è stata accolta dalla Commissione UE che, al Consiglio Competitività appena tenutosi a Bruxelles, ha deciso di rinviare la bozza alla seconda lettura del Parlamento Europeo.

Certamente si tratta di un cammino lungo, cominciato nel 2002, e non facile. Basterà ricordare l?acceso dibattito e i numerosi emendamenti del Parlamento, il compromesso faticosamente raggiunto nel Consiglio Competitività del 18 maggio scorso ed i recenti rinvii, richiesti dalla Polonia, al via libera verso la seconda lettura in Parlamento.

Il Governo italiano è stato ed è protagonista in questo dibattito e non aveva approvato, con la sua astensione, il testo votato il 18 maggio 2004. Un?astensione motivata, da un lato, dalla nostra condivisione della necessità di una direttiva che regolamentasse ed armonizzasse a livello comunitario una materia così importante e delicata; ma, dall?altro, dalla nostra insoddisfazione per un testo che, pur rappresentando un netto passo avanti rispetto all?incertezza attuale, conteneva ancora ambiguità tali da non consentire di raggiungere a pieno quegli obiettivi di chiarezza ed omogeneità che stanno all?origine della direttiva stessa. Questa la cronistoria dell?iter della Direttiva.

Credo che di fronte ad un tema tanto controverso sia utile fare un po? di chiarezza e, soprattutto, cercare di comprendere le ragioni di tanto dibattito pubblico e politico che spesso si è radicalizzato in un troppo semplicistico ?brevettabilità sì – brevettabilità no?, quando il problema, come la tecnologia, è ben più articolato e complesso.

Proverò a farlo con un approccio scevro da echi ?ideologici? tra i diversi e tutti legittimi interessi in gioco, partendo dalla situazione esistente.

La disciplina vigente è basata sugli articoli 52/2 e /3 della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo che, da un lato, include i programmi per elaboratore fra i ritrovati non considerati come invenzione e, quindi, non affidati alla protezione brevettuale bensì a quella del diritto d?autore; ma, dall?altro, tempera questa disposizione, precisando che la loro brevettabilità è esclusa solo quando i programmi siano rivendicati nel brevetto ?come tali?.

Questa disciplina, che risale agli anni ?70, ulteriormente attenuata dagli accordi TRIPS del 1994, di fronte alle attuali dinamiche produttive e alla corsa della tecnologia appare giuridicamente inadeguata e con ampie zone grigie, tanto da aver dato origine a prassi applicative molto disomogenee tra gli Stati membri ed a margini interpretativi che hanno portato ad alcune decine di migliaia di brevetti software in Europa.

Da qui deriva la necessità e l?urgenza di un intervento regolatorio, in assenza del quale non potrebbe che proseguire la tendenza attuale.

L?espansione e la pervasività del digitale ha esteso il perimetro di applicazione del software ed oggi in molte industrie, dall?informatica alle telecomunicazioni, dall?elettronica di consumo all?elettromedicale, dall?avionica all?automobile, si utilizza software per realizzare funzionalità un tempo eseguite con dispositivi meccanici, elettrici, elettromeccanici o elettronici, tradizionalmente brevettabili e che rappresentano in molti casi elementi di vantaggio competitivo.

D?altro canto, il non porre chiari confini a protezione delle invenzioni non tecniche, delle soluzioni per attività commerciali (business methods) e dei software ?puri? porterebbe a distorsioni della concorrenza a sfavore delle piccole e medie imprese operanti nell?industria del software, ricchezza del nostro Paese, e dell??open software community?, ad inaccettabili limiti al progresso tecnologico e ad un vincolo sulla strada dell?Agenda di Lisbona.

Vi sono, perciò, condizioni alle quali è giusto rispondere con la protezione brevettuale, ma a patto che siano dettagliatamente esplicitati e corredati da casi ed esempi i termini di applicabilità industriale, di novità, di inventiva, di interoperabiltà e di contributo tecnico effettivo. Ed altrettanto chiaramente esplicitato deve essere che un programma per elaboratore, o una sua parte, in quanto tale ed in qualunque forma non può costituire una invenzione brevettabile.

E qui si coglie la necessità, ma anche l?obiettiva difficoltà, a porre regole chiare e valide per tutti ad un mondo complesso e sottoposto da un inarrestabile tasso di cambiamento tecnologico, componendo le esigenze di garantire ritorni agli investimenti in R&S e di aprire il mercato del software alla concorrenza e all?innovazione.

Mi auguro che il secondo esame della proposta di direttiva da parte del Parlamento Europeo consenta, non solo quell?ulteriore approfondimento, ma anche quelle modifiche che abbiamo già sostenuto nel corso della prima fase dell?esame in Consiglio.

Lucio Stanca
Ministro per l?Innovazione e le Tecnologie

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Pubblicato il
9 mar 2005
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