Il DRM? Illegale

Il DRM? Illegale

Ne parla Sportello Internet, secondo cui le misure di protezione tecnologiche dei CD musicali sono illegali. Online un modulo per chiedere il rimborso
Ne parla Sportello Internet, secondo cui le misure di protezione tecnologiche dei CD musicali sono illegali. Online un modulo per chiedere il rimborso


Roma – Molte case di produzione discografica e cinematografica stanno mettendo in circolazione diversi cd e dvd contenenti misure tecnologiche che impediscono la duplicazione del supporto. Alcuni di questi cd e dvd non possono essere letti dal personal computer ovvero dal lettore cd dell’auto.

Molti sistemi di protezione anticopia implementati sui CD Audio rendono infatti il disco non perfettamente riproducibile (continui salti e interruzioni) su alcuni CD e DVD Player. In alcuni casi, addirittura, il disco si rifiuta di andare in Play e non funziona del tutto.Gli apparecchi maggiormente affetti da queste incompatibilità sono i DVD Player di nuova generazione e molti Car Stereo.

Vi sono dischi dei Beatles, di Giorgia, di Paul McCartney, Antonello Venditti,Britney Spears e tanti altri con tali caratteristiche.

Negli scorsi mesi l’associazione francese di difesa dei consumatori Que Choisir , ha vinto alcune cause pilota particolarmente significative. Con una sentenza del 22 aprile 2005, la Corte d’appello di Parigi ha giudicato illegittime queste protezioni, ponendo fine a un contenzioso che opponeva Ufc-Que Choisir a Universal Pictures Video France, distributore di DVD.

All’origine del procedimento un privato, rivoltosi all’associazione di difesa dei consumatori per esprimere il proprio malcontento legato all’acquisto di una DVD di Mulholland Drive, di David Lynch – coprodotto dalle società Les Films Alain Sarde e Studio Canal – in quanto non poteva duplicare il DVD a causa di un dispositivo tecnico installato sul supporto. L’Ufc ha deciso di agire in giudizio per violazione del diritto alla copia privata, oltre che per la mancanza di informazioni sul supporto DVD.

Con la sentenza pronunciata nella causa, la Corte d’appello di Parigi ha vietato alle società Les Films Alain Sarde e Studio Canal “di usare una misura di protezione tecnica incompatibile con il diritto alla copia privata”, assegnando il termine di un mese per adeguarsi alla decisione. In caso di superamento di questo termine, saranno sottoposte a un’ammenda di 100 euro per ogni giorno di ritardo.

La normativa italiana
Anche la legge italiana consente di tutelare il consumatore come avvenuto in Francia.

L’art. 102 – quater legge diritto d’autore, consente alle case discografiche e cinematografiche di apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci – secondo la legge – nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o dì un procedimento di protezione. I titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche, la persona fisica che abbia regolarmente comperato esemplari dell’opera o del materiale protetto, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale.

Tali misure di protezione sono, nel momento in cui non consentono, come in taluni casi, l’effettuazione della copia ad uso personale prevista dall’art. 71 sexies l.d.a., evidentemente spoporzionate al fine e dunque non legittime.

Lo stesso dicasi quando, per effetto di tali misure il supporto salta, non è leggibile o addirittura provoca danni al lettore. In tale caso sono evidenti le responsabilità dei produttori per aver realizzato dei supporti se non difettosi, quanto meno inidonei al proprio uso.

Risultano pertanto violate le norme in tema di vendita. Il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo.In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. Il compratore deve
restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi. La responsabilità del venditore è di natura contrattuale e può essere azionata purché il consumatore comunichi al venditore i vizi del cd/dvd entro due mesi dalla scoperta. Altrimenti non potrà esercitare alcuna azione protettiva nei confronti del rivenditore.

Ben più grave ovviamente è la responsabilità delle industrie di produzione, che potranno essere aggredite dai consumatori con azioni che si prescrivono in cinque anni.

L’iniziativa di Sportello Internet
Per tali motivi Sportello Internet , gruppo autonomo di tutela dei consumatori di NewGlobal.it , ha pensato di mettere gratuitamente a disposizione degli utenti un modulo base per la richiesta di rimborso del supporto difettoso e per il risarcimento danni.

Il modulo è qui e va inviato sia alla casa discografica che al rivenditore. Per informazioni è comunque disponibile l’indirizzo info@sportellointernet.it .

Sportello Internet

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Pubblicato il
6 giu 2005
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