Software Libero, la proposta va in Parlamento

Software Libero, la proposta va in Parlamento

Il testo sul quale sono stati raccolti ampi consensi extra-parlamentari viene presentato al Senato dal verde Fiorello Cortiana. Esultano i sostenitori ma la strada è tutta in salita. Mercoledì una conferenza di presentazione. Il testo
Il testo sul quale sono stati raccolti ampi consensi extra-parlamentari viene presentato al Senato dal verde Fiorello Cortiana. Esultano i sostenitori ma la strada è tutta in salita. Mercoledì una conferenza di presentazione. Il testo


Roma – Giunge finalmente al Parlamento italiano una proposta di legge per l’adozione del Software Libero di cui si è parlato a lungo dentro e fuori dalla rete e che ha tutta l’aria del primo grande assalto italiano al dominio del software proprietario nelle istituzioni e nella Pubblica Amministrazione.

La proposta ha un titolo esplicito: “Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione”.

Scopo della legge è quello di privilegiare l’adozione del software libero da parte della Pubblica Amministrazione, in modo da migliorare la gestione dei servizi informativi dello Stato. Inoltre, di adottare formati non proprietari, e quindi universalmente utilizzabili, per tutti i documenti prodotti dalla pubblica amministrazione.

A testimoniare il rilievo della proposta e le aspettative, mercoledì prossimo, 20 marzo, nella Sala Rossa di Palazzo Madama alle 12 si terrà un’affollata conferenza stampa alla quale parteciperanno il senatore verde Fiorello Cortiana , che presenterà la proposta al Parlamento, esponenti della comunità open source italiana, l’ingegner Pelosi (consigliere del ministro Stanca), rappresentanti di aziende come IBM e FinMatica e Alessio Papini, consigliere comunale dei Verdi di Firenze a cui si deve il “via” della proposta.

L’evoluzione di questa proposta è seguita con grande attenzione anche al di fuori dei confini nazionali. Questo accade anche perché in tutta Europa si moltiplicano le iniziative a sostegno dell’Open Source.

Basti pensare che in Gran Bretagna si lavora sull’introduzione obbligatoria di software libero nella Pubblica Amministrazione; che il progetto eEurope della Commissione Europea parla esplicitamente di “codice liberamente accessibile”; che il Comune di Firenze ha approvato una mozione per l’introduzione e espansione di Software Libero nella Pubblica Amministrazione; che il parlamento tedesco ha recentemente annunciato l’adozione di numerosi sistemi Open Source nelle proprie infrastrutture.

Stefano Maffulli, portavoce della Free Software Foundation Europe , ha spiegato che “questa proposta di legge porterà alla pubblica amministrazione i vantaggi del sistema GNU. Il nostro sistema, noto soprattutto grazie a GNU/Linux, la sua variante più diffusa, concede agli utenti la libertà di eseguire, modificare, distribuire liberamente il software e restituisce agli utenti un diritto che troppo spesso gli viene tolto dalle comuni licenze d’uso. Al contempo garantisce una base di partenza per una vera concorrenza sul mercato informatico, basata su standard aperti e documentati. Spero che in Parlamento la proposta venga discussa senza pregiudizi”.

“L’Associazione Software Libero – ha commentato il presidente dell’ associazione , Simone Piccardi – ha appoggiato la proposta di legge del senatore Cortiana sin dalle prime stesure. La diffusione e lo sviluppo di software libero avranno sicure e rapide ricadute positive sull’economia, sulla concorrenza e sulla trasparenza del mercato”.

Nelle prossime ore arriveranno nuovi commenti alla proposta, seguita da vicino anche dai produttori di software proprietario. Nella prossima pagina, invece, il testo completo della proposta.


PROPOSTA DI LEGGE
recante: “Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione”.

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Definizioni)

Comma 1
Si definisce licenza di software libero, una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico (sia sistema operativo sia programma applicativo), che renda possibile all’utente, oltre all’uso del programma medesimo: la possibilità di accedere al codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato.

Comma 2
Si definisce software libero ogni programma per elaboratore elettronico (sia sistema operativo sia programma applicativo) distribuito con una licenza di software libero come definita nell’articolo 1, comma 1 del presente testo di legge.

Comma 3
Si definisce programma per elaboratore (software) a codice sorgente aperto, ogni programma per elaboratore elettronico (sia sistema operativo sia programma applicativo) il cui codice sorgente completo sia disponibile all’utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo.

Comma 4
Si definisce software proprietario un programma per elaboratore (sia sistema operativo sia programma applicativo), rilasciato con licenza d’uso che non soddisfi i requisiti descritti nell’articolo 1 comma 1 della presente legge.

Comma 5
Si definiscono formati di dati liberi, dei formati di salvataggio ed interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione siano note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per qualunque scopo.

Comma 6
La cessione di software libero viene esclusa dagli obblighi di cui all’Art. 10 della legge 248 del 18 Dicembre 2000 (bollino SIAE). (Comma in discussione).

CAPO II PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Obblighi per la Pubblica amministrazione)

Art. 2

Comma 1
La Pubblica Amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia sistemi operativi, applicativi e programmi in genere che appartengano alla categoria del software libero o, in seconda battuta, a codice sorgente aperto.

Comma 2
La Pubblica Amministrazione che intenda avvalersi di un software non libero, deve motivare la ragione della scelta e, analiticamente, la ragione della eventuale maggior spesa, sotto la diretta responsabilità del responsabile del procedimento di cui all’Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

Art. 3 (Trattamento dei dati personali e sensibili)

Comma 1
L’ impiego di software libero o a sorgente aperto (a disposizione dell’Amministrazione stessa) è esclusivo per gli enti pubblici che trattano dati personali o sensibili soggetti alla disciplina della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e nel trattamento di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza

Comma 2
I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati da parte della Pubblica Amministrazione per il trattamento di dati personali e sensibili secondo la legge n. 675 del 31 dicembre 1996 devono essere conservati dalla Pubblica Amministrazione stessa per permetterne future verifiche.

Comma 3
Gli uffici della Pubblica Amministrazione inviano posta elettronica a cittadini o ad altri uffici della Pubblica Amministrazione contenente dati sensibili e/o riservati solo se cifrata (crittografata) mediante programmi a codice sorgente aperto. (comma candidato ad eliminazione)

Art. 4 (Documenti)

Comma 1
La Pubblica Amministrazione, per la diffusione di documenti di cui debba garantire la pubblicità, come anche l’accesso ai documenti amministrativi di cui all’Art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e in generale per tutti i documenti prodotti per la diffusione al pubblico come documenti informatici anche ipertestuali (testi, carte, software, siti internet, archivi, tabelle ecc.) è tenuta ad utilizzare formati liberi.

Comma 2
Qualora si renda assolutamente necessario eccezionalmente, l’uso di formati non liberi, la Pubblica Amministrazione sarà tenuta a motivare analiticamente questa esigenza, sotto la diretta responsabilità del responsabile del procedimento di cui all’Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dettagliando i motivi per cui è impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica Amministrazione è tenuta a rendere disponibile anche una versione più vicina possibile agli stessi dati in formato libero.

CAPO III: Pubblica Istruzione, ricerca e sviluppo

Art. 5 (Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)
Il Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca Scientifica presenta annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero per progetti di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.

Art. 6 (Istruzione scolastica)
Il Ministero competente in materia di istruzione recepirà il contenuto ed i principi della presente legge nell’ordinamento scolastico e nei programmi didattici all’interno della progressiva informatizzazione della scuola. Gli ordinamenti didattici nazionali riconoscono il particolare valore formativo del software libero e ne privilegiano l’insegnamento.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 (Regolamenti attuativi)

Comma 1
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Governo emana i regolamenti attuativi necessari alla sua piena applicazione.

Comma 2
Nello stesso termine il Governo emana un regolamento che definisca gli indirizzi per l’impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software libero, da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali. Le norme regolamentari non dovranno impegnare il bilancio dello Stato.

Art. 8 (Norma transitoria)

Entro tre anni dall’approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale per gli aspetti generali trattati all’articolo 2, il termine per l’adeguamento è di un anno per gli aspetti trattati all’articolo 3 (trattamento dei dati sensibili) e di mesi 6 per le indicazioni di cui all’articolo 4 (circa il formato dei documenti della Pubblica Amministrazione).
Si stabilisce la formazione di un gruppo di lavoro interministeriale per monitorare l’attuazione della presente legge nel corso dei primi tre anni dalla sua approvazione.”

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Pubblicato il
18 mar 2002
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