Accessibilità anche per il DTT

Accessibilità anche per il DTT

Quaderno di approfondimento
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Roma – La legge 9.1.2004 n. 4, nota come legge Stanca, si propone di tutelare e garantire “il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione”. Oggi Internet è certamente il canale preferenziale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni erogano, o si apprestano ad erogare, servizi: ma è l’unico? Certamente no, lo dice la stessa Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti , emanata il 27 luglio 2005 e pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” n. 243 del 18 ottobre 2005, che evidenzia come nell’accezione più ampia di “servizi on line” rientrino tutti “i servizi non mediati da sportello a cui è possibile accedere in modalità remota tramite i seguenti canali: web, chioschi telematici, tv digitale, call center, telefoni cellulari”.

E se tra i servizi on line rientra a pieno titolo la televisione digitale, si pone il problema di capire se e in che misura la legge Stanca si applica ai servizi erogati con questa modalità. La domanda non è per nulla oziosa: si pensi ai sette milioni di euro stanziati per il cofinanziamento di progetti di erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso il digitale terrestre, servizi che in buona parte sono mirati a raggiungere propri le fasce più interessate da problematiche di disabilità (anziani, ipovedenti, non vedenti, portatori di handicap e così via).

Questo interrogativo è affrontato nel Quaderno Legge Stanca e Televisione Digitale pubblicato su Webimpossibile: una ventina di pagine in formato PDF, che partono dalle premesse culturali e giuridiche del panorama legislativo italiano in tema di accessibilità, per arrivare a verificare l’applicabilità alla Televisione Digitale delle singole disposizioni contenute nella legge 9.1.2004, n. 4. La risposta alla domanda è semplice ed è riassunta nella tabella analitica di verifica: alcune disposizioni sono applicabili, altre no. Di queste, alcune non lo sono per ragioni strutturali. Altre lo sarebbero, ma non lo sono per il fatto di essere state implementate in sede di disposizioni attuative avendo Internet come pressoché unico interlocutore. Quanto è accaduto con la legge 4/2004 dovrebbe essere di monito: ispirata a valori universali e pensata senza discriminazioni di medium, essa è stata implementata avendo Internet come pressoché unico interlocutore con l’effetto di impedirne l’applicazione a medium diversi.

Il Quaderno “La televisione digitale accessibile” è disponibile in formato PDF (306,44KB) all’indirizzo http://www.webimpossibile.net/doc/televisionedigitale.pdf

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Pubblicato il 17 gen 2006
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