La riforma che non piace agli informatici

La riforma che non piace agli informatici

di C. Giurdanella (Giurdanella.it) - La riforma sull'accesso agli ordini impatterà pesantemente sugli informatici ai quali viene negata la possibilità di veder riconosciuta appieno la propria professionalità. Il quadro
di C. Giurdanella (Giurdanella.it) - La riforma sull'accesso agli ordini impatterà pesantemente sugli informatici ai quali viene negata la possibilità di veder riconosciuta appieno la propria professionalità. Il quadro


Roma – La riforma dell’accesso alla Professione di Informatico
Lo schema di decreto di modifica al Dpr 328/2001 è stato approvato dal Governo il 19 marzo scorso ed è adesso alla firma del Presidente della repubblica. Gli informatici chiedono a Ciampi di bloccare la riforma sull’accesso agli ordini.

La polemica è sorta in relazione all’articolo 21 dello schema di decreto, modificato all’ultimo momento per consentire ai laureati in informatica e in scienze delle informazioni di partecipare all’esame di stato per l’iscrizione alla sezione A dell’albo degli ingegneri.

È stata infatti inserito un comma 7 all’art. 21, che recita così:

“Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A ? settore dell’informazione i possessori dei diplomi di laurea in informatica e scienze dell’informazione, conseguiti nell’ambito dell’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127”.

Gli informatici tuttavia chiedono di più, vale a dire una norma transitoria che consenta ai professionisti già sul mercato di transitare nell’albo degli ingegneri, senza alcun esame.

In effetti, l’Antitrust, nel parere che riportiamo di seguito, con specifico riguardo alla professione di informatico, aveva evidenziato che “non sembrano sussistere asimmetrie informative tali da giustificare una limitazione della concorrenza attraverso l’imposizione di barriere all’accesso nel relativo mercato”… “sarebbe quindi auspicabile che in sede di modifica del D.P.R. n. 328/2001 non si imponesse agli stessi (gli informatici) di superare un esame di Stato trattandosi di attività che dovrebbero essere svolte senza obbligo di iscrizione ad un albo professionale”.

Si riportano di seguito gli stralci dei pareri del Consiglio di Stato e dell’Antitrust relativi alla professione di informatico.

Consiglio di Stato
Adunanza Generale del 13 marzo 2006
Schema di regolamento governativo recante disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale, delle prove relative e del loro svolgimento.

“(…) Con riferimento alla professione di ingegnere l’Adunanza Generale condivide le perplessità dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in ordine all’esclusione dell’attività di informatico senza previsione, per giunta, di qualunque norma di carattere transitorio dei laureati in informatica e in scienze dell’informazione fino ad oggi abilitati allo svolgimento di tale professione (e fino al d.P.R. n. 328 del 2001 anche senza conseguimento di abilitazione professionale) (…)”

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Decisione del 6 marzo 2006
Segnalazione in merito allo schema di d.p.r. recante disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4
Mercato: (74) Altre attività professionali ed imprenditoriali; (K) servizi vari
Destinatari: Consiglio di Stato, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Giustizia, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

“Si evidenzia infine che l’Autorità ha ricevuto negli ultimi tempi numerose segnalazioni relative al testo in esame con particolare riguardo alle attività ricomprese nel settore dell’Ingegneria dell’Informazione. È importante rilevare che prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 328/2001, tali attività venivano svolte liberamente dai laureati in Informatica ed in Scienze dell’Informazione, senza necessità di iscrizione ad un albo professionale.

Successivamente, poiché l’articolo 46, lettera c) del D.P.R. n. 328/2001 ha riservato tali attività in esclusiva agli ingegneri, i laureati nelle discipline informatiche sopracitati, per poter operare sul mercato devono ora superare un esame di Stato per poi iscriversi nell’albo degli ingegneri per il settore dell’informazione.

La professione di informatico , per effetto di tale disposizione regolamentare, è pertanto divenuta una professione protetta con la conseguenza che non può più essere esercitata senza essere iscritti ad un albo professionale .

Tale riserva di attività a favore degli ingegneri trova ulteriore conferma nel regolamento attualmente all’esame di codesto Consiglio di Stato.

Al riguardo, l’Autorità osserva che le limitazioni poste dal legislatore all’esercizio di una professione devono avere carattere eccezionale e trovare giustificazione nella particolare rilevanza dell’attività svolta.

Poiché le riserve di attività si giustificano solo in presenza di comprovate esigenze di tutela di interessi generali risulta difficile riscontrare dette esigenze con riguardo a professioni rispetto alle quali, prima del D.P.R. n. 328/2001, non era stata avvertita la necessità di creare esclusive.

In tal senso si veda anche, l’indagine conoscitiva sul Settore degli ordini e collegi professionali (provvedimento n. 5400 del 3 ottobre 1997), la segnalazione del 18 dicembre 1997 (AS118 – Istituzione di nuovi ordini professionali, in Boll. AGCM 51/1997), la segnalazione del 29 ottobre 1998 (AS153 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie, in Boll. AGCM 43/1999), la segnalazione del 30 ottobre 2003 (AS268 – Regolamentazione dell’attività di insegnamento nel settore dello sport, in Boll. AGCM 44/2003) e la segnalazione del 2 dicembre 2004 (AS287 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche – in Boll. AGCM 49/2004).

La creazione di un’esclusiva a favore degli ingegneri di attività in precedenza svolte da laureati in Informatica ed in Scienze dell’Informazione appare quindi ingiustificata dal momento che la regolamentazione dei servizi professionali può considerarsi appropriata solo se soddisfa esigenze di carattere generale e se la sua introduzione sia in grado di sanare imperfezioni di mercato di significativo rilievo, altrimenti suscettibili di produrre risultati iniqui ed inefficienti.

Con specifico riguardo alla professione di informatico, non sembrano sussistere asimmetrie informative tali da giustificare una limitazione della concorrenza attraverso l’imposizione di barriere all’accesso nel relativo mercato.

Sarebbe quindi auspicabile che in sede di modifica del D.P.R. n. 328/2001 venisse riconsiderata la riserva a favore degli ingegneri di attività proprie dei laureati in Informatica e Scienze dell’Informazione, quindi, non si imponesse agli stessi di superare un esame di Stato trattandosi di attività che dovrebbero essere svolte senza obbligo di iscrizione ad un albo professionale.

La restrizione della concorrenza appare ancor più evidente nel nuovo testo del D.P.R. in esame, laddove si consideri che per le lauree in Informatica e in Scienze dell’Informazione non è contemplata neppure la possibilità di sostenere l’esame di Stato.

Con riguardo a quest’ultimo punto, analogamente a quanto disposto dall’emanando regolamento per alcuni corsi di laurea riconducibili alla professione di biologo (articolo 15, comma 5) o, alla professione di chimico (articolo 17, comma 6), si dovrebbe espressamente prevedere che i possessori dei diplomi di laurea in Informatica e Scienze dell’Informazione siano ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione all’albo degli ingegneri e ciò anche al fine di superare possibili dubbi relativi all’equiparazione tra le suindicate lauree e la laurea specialistica in Informatica classe 23/S.

Con le suindicate osservazioni l’Autorità vuole evidenziare la forte preoccupazione che con il D.P.R. in esame vengano poste ulteriori ed ingiustificate restrizioni all’accesso della professione con grave pregiudizio per la concorrenza”.

avv. Carmelo Giurdanella
Giurdanella.it

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Pubblicato il
10 apr 2006
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