Wind multata senza clemenza dall'Antitrust

Wind multata senza clemenza dall'Antitrust

Con l'azienda dell'Arancia, il Garante per la Concorrenza non ha usato la stessa clemenza accordata a TRE, irrogando a Wind una multa che sfiora i 50mila euro
Con l'azienda dell'Arancia, il Garante per la Concorrenza non ha usato la stessa clemenza accordata a TRE, irrogando a Wind una multa che sfiora i 50mila euro


Roma – Se si può dire che con TRE l’Autorità Antitrust si è dimostrata clemente , non si può affermare altrettanto per il provvedimento scattato contro Wind , che si è vista irrogare un’ammenda di 49.100 euro per pubblicità ingannevole.

Il Garante per la Concorrenza, nel bollettino n. 12/2006 , informa che il provvedimento che colpisce l’azienda dell’Arancia riguarda il messaggio pubblicitario relativo all’offerta “Special Card”, definita dai testimonial “un’offerta troppo esagerata”. Le affermazioni contenute nello spot di tale offerta, lascerebbero infatti intendere che, attraverso la sua attivazione, sia possibile inviare messaggi e parlare “gratis con tutti”.

Contenuti che non sono certo sfuggiti a Vodafone , che ha fatto pervenire all’Antitrust una richiesta di intervento al riguardo, ritenendo tale messaggio “idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche e alle condizioni dell’offerta “Special Card”, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico e ledere gli interessi dei concorrenti”.

Una posizione che il Garante ha condiviso, qualificando il messaggio pubblicitario in esame come “una fattispecie di pubblicità ingannevole” e vietandone l’ulteriore diffusione, deliberando poi che “per tale comportamento, venga comminata alla società Wind Telecomunicazioni una sanzione amministrativa pecuniaria di 49.100 euro”.

Nessuno “sconto di pena”, quindi, per Wind, che non ha goduto delle attenuanti finanziarie concesse a TRE. In relazione allo spot dell’offerta “Special Card”, l’Autorità chiarisce infatti che “con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della circostanza che l’operatore pubblicitario rappresenta uno dei principali operatori del settore della telefonia mobile, nonché delle modalità ampie di diffusione del messaggio, ovvero uno spot pubblicitario diffuso attraverso emittenza televisiva nazionale, il quale rappresenta inoltre uno strumento di elevata capacità di penetrazione presso i destinatari del messaggio”.
Nonostante la breve durata della violazione (lo spot era stato diffuso dal 6 al 19 novembre 2005), sono state comunque considerate le circostanze aggravanti, “in quanto l’operatore pubblicitario risulta già destinatario di provvedimenti di ingannevolezza” relativi tra l’altro a messaggi volti a “promuovere offerte tariffarie per la telefonia mobile di analogo tenore”.

Dario Bonacina

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Pubblicato il
11 apr 2006
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