venerdì 5 maggio 2006

Portabilità del numero, cosa aspettarsi

di Consulentelegaleinformatico.it - Entro quanti giorni l'operatore deve concedere all'utente il passaggio ad un altro operatore? E quanto deve costare questo passaggio? L'utente come si tutela? Ecco il quadro

Roma - Il cambio di gestore telefonico è divenuta ormai pratica diffusa sia tra privati sia in ambito aziendale. Spesso però taluni gestori sono "restii" a consentire al proprio cliente di passare ad un concorrente e vanno sempre più spesso a violare l'attuale disciplina sulla cosiddetta "portabilità", e nello specifico la Delibera CIR del 7 agosto 2001 n. 19 dell'Autorità per la garanzia delle comunicazioni.

La procedura della portabilità ruota intorno a tre soggetti: l'utente che decide di cambiare gestore mantenendo il proprio numero; l'operatore cedente/assegnatario (cd. Donating/Donor ); l'operatore ricevente (cd. Recipient ).

Tralasciando la posizione dell'utente, rilevante perché dà impulso all'intera architettura procedurale, l'attenzione va posta sugli altri due soggetti che nei fatti rendono effettiva la decisione dell'utente. In sostanza, l'operatore Recipient riceve la richiesta da parte dell'utente e la "gira" all'operatore Donating . Ricevuta la documentazione necessaria così come previsto dall'art. 9 della suddetta delibera, il Donating deve procedere all'espletamento di tutte le attività interne per la fornitura della Portabilità Mobile.

Il periodo di realizzazione del passaggio, che inizia con la ricezione della documentazione di cui sopra e termina con l'effettivo passaggio ad altro gestore ( cut over : data di inizio delle comunicazioni sulla nuova rete), non può superare un limite di tempo ben preciso. Non tutti difatti sanno che il Donating deve provvedere a consentire il passaggio entro 5 giorni lavorativi (art 4, comma 2 Delibera CIR 19/2001).
E ciò indipendentemente dal termine di preavviso per il recesso dal contratto.

Inoltre va sottolineato che in base a quanto stabilito dall'art 3, comma 3 gli operatori ( Donating ) "adeguano capacità di evasione degli ordinativi della prestazione di MNP, anche sulla base delle richieste di mercato".

Ciò vuol dire che in presenza di una copiosa richiesta di "passaggi ad altro operatore", il Donating dovrà predisporre tutta una serie di strumenti idonei all'evasione completa e tempestiva di tutte le richieste pervenute in modo tale da rispettare il termine dei 5 giorni lavorativi sopra citati.
Inoltre, è fatto obbligo all'operatore Donating prestare il servizio all'utente richiedente il passaggio fino alla data dell'effettivo inizio delle comunicazioni con l'altro gestore.

Infine, per la corretta quantificazione dei costi, l'Autorità per la garanzia della comunicazione ha stabilito con delibera del 28 marzo 2002 n. 7 che il prezzo massimo interoperatore non possa superare i 10 euro (circa) nel suo valore massimo.

Ma se il gestore non rispetta la normativa vigente - come spesso lamentano operatori del settore che non riescono ad accontentare i propri clienti in tempi rapidi - che tipo di tutela può essere adottata?

In caso di inosservanza di quanto sopra, va presentata denuncia all'Autorità delle Comunicazioni che provvederà con idonee sanzioni a richiamare il gestore inadempiente. Ciò non esclude ovviamente azioni civili che possono essere intraprese sia dal cliente che non ha ottenuto nei tempi di legge il passaggio al gestore di suo interesse, sia da parte del gestore Recipient che potrà ovviamente intraprendere un'azione che miri al risarcimento per la momentanea perdita di clientela nonché per concorrenza sleale.

Non in ultimo occorre considerare la posizione degli operatori che si pongono come erogatori del servizio di assistenza nel passaggio del cliente da un gestore all'altro. Spesso infatti agli occhi del cliente la colpa maggiore è proprio dell'operatore, del negoziante a cui si rivolge. In questo caso anche quest'ultimo può adire le vie giudiziarie per un risarcimento danni di perdita clienti e danno di immagine. Ovviamente i risarcimenti potrebbero far pensare a cifre irrisorie, ma riuscire a dimostrare la ripetitività da parte di taluni gestori nel resistere a lasciar andare via un cliente, potrebbero contribuire ad aumentare il risarcimento ed a "stoppare" la condotta sleale del Donating .

Avv. Valentina Frediani
Dott. Andrea D'Agostini
www.consulentelegaleinformatico.it
10 Commenti alla Notizia Portabilità del numero, cosa aspettarsi
Ordina
  • sono tre mesi che aspetto la portabilità da vodafone a Tre.
    Tre mi ha comunicato due volte che Vodafone aveva rifiutato la portabilità?
    Com' è possibile?
    Come posso far ricorso?
    non+autenticato
  • Da Tim a Tre, il passaggio non è ancora stato concesso, dal 17 Dicembre, sono quasi 5 mesi... e chissà ancora quanto altro...
    non+autenticato
  • idem...4 tentativi ma ancora niente!!!
    non+autenticato
  • una volta se chiamavi un cellulare sapevi quanto avresti pagato dal prefisso, ora con la portabilita' non si se stai chiamando un numero del tuo gestore o quello di un altro e quindi non hai piu' sotto controllo i costi della telefonata.
    Non credo che questo stato di cose sia corretto e soprattutto legale.
    non+autenticato
  • - Scritto da:
    > una volta se chiamavi un cellulare sapevi quanto
    > avresti pagato dal prefisso, ora con la
    > portabilita' non si se stai chiamando un numero
    > del tuo gestore o quello di un altro e quindi non
    > hai piu' sotto controllo i costi della
    > telefonata.
    >
    > Non credo che questo stato di cose sia corretto e
    > soprattutto
    > legale.

    Essite un numero apposta (che non mi ricordo) che se chiamato ti dice a che operatore appartiene il numero da te digitato.

    Invece la stessa cosa non esiste (almeno io non so che eiste) per la rete fissa. E anche in questo caso esistono tariffe che fanno distinzione in base al gestore.
  • Come segnalato anche nella pagina:

    http://www.tim.it/consumer/caring119/i3951/o58651/...#

    per conoscere l'operatore di appartenenza di un numero telefonico è necessario anteporre a tale numero il "4884".
    non+autenticato
  • Non vorrei sbagliarmi, ma mi risulta che oltre al termine di 5 giorni esiste anche un tetto di richieste giornaliere che possono essere gestite.
    Cioè tra tutti gli operatori in gioco non vi possono essere più di 5mila richieste giornaliere. Questo porta il limite per ogni operatore a 1300 circa al giorno. Significa che se le richieste sono superiori finiscono in coda e si aspetta il poprio turno. Proprio come dal salumiere che ha 2 commessi e può servire 2 persone alla volta. Se un giorno si entra tra i primi 2, si viene serviti subito, altrimenti si aspetta.
    Il tempo richiesto per il passaggio da un operatore all'altro, oltretutto, è stato studiato in modo che l'operatore che si appresta a perdere il cliente abbia una (e una sola) opportunità di fare una contro-offerta al suo cliente per farlo restare.
    non+autenticato
  • "Non tutti difatti sanno che il Donating deve provvedere a consentire il passaggio entro 5 giorni lavorativi (art 4, comma 2 Delibera CIR 19/2001"

    Ok, questo e' quello che deve fare il Donating (ma usare i termini italiani era troppo difficile ? grazie per non aver usato i termini latini...), ma il Recipient ? Ci sono termini anche per quelli ? Probabilmente no perche' per passare da TIM a TRE ci sono voluti ben 40 giorni. Ovviamente non e' possibile per un comune mortale (alla faccia della trasparenza) sapere dove la pratica si blocca, se dal Recipient (che non ha limitazioni) o dal Donor, quindi e' IMPOSSIBILE intraprendere una qualsiasi azione legale.

    Non parliamo poi dei costi. Perche' se e' vero che il costo massimo e' di 10 euro (anche se nessuno lo applica, altrimenti col cavolo che si farebbe la portabilita'), non si menziona il fatto che si perde TUTTO il credito dell'operatore Donating, ed e' necessario ricorrere a biechi trucchetti per limitare il danno, come per esempio telefonare dal numero Donating al numero Recipient nel periodo di transizione ed usufruire dell'autoricarica del Recipient (con TRE funziona a meraviglia).

    Saluti.
    non+autenticato
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