Consumatore contro Microsoft, lotta impari

Consumatore contro Microsoft, lotta impari

Un americano tenta di denunciare l'azienda accusandola di aver utilizzato la propria posizione sul mercato per gonfiare i prezzi di Windows. Ma non può denunciarla
Un americano tenta di denunciare l'azienda accusandola di aver utilizzato la propria posizione sul mercato per gonfiare i prezzi di Windows. Ma non può denunciarla


New York (USA) – Il singolo consumatore privato non può denunciare Microsoft accusandola di aver utilizzato la propria posizione sul mercato per gonfiare illecitamente i prezzi del sistema operativo Windows 98. Questo ha deciso la Corte Suprema dello stato del Connecticut, negli Stati Uniti, che in pratica ha confermato le decisioni di un altro tribunale. Decisioni che non consentono ad Andrew Vacco di sporgere denuncia contro il big di Redmond.

Secondo la Corte, il fatto che Vacco abbia acquistato Windows 98 come parte dell’acquisto di un personal computer lo rende di fatto “troppo estraneo” dalle condotte di mercato di Microsoft per arrogarsi il diritto alla denuncia. E questo nonostante la condanna in primo grado che ha riconosciuto come Microsoft abbia abusato della propria posizione dominante e abbia utilizzato tattiche monopolistiche.

A quanto pare Vacco si era appellato alle leggi sul commercio e a quelle antitrust del Connecticut dopo aver comprato un personal computer nella propria città nel settembre 1999. E aveva sostenuto che il monopolio di Microsoft lo avrebbe costretto a pagare per il sistema operativo più di quanto avrebbe pagato in un settore in cui vi fosse effettiva concorrenza.

“Sebbene me lo aspettassi – ha dichiarato il procuratore generale dello stato del Connecticut, Richard Blumenthal, che si è schierato dalla parte di Vacco – non sono soddisfatto della sentenza di oggi”. Secondo Blumenthal, la sentenza dimostra che servono nuove leggi di tutela in modo tale che “i consumatori che siano stati costretti a pagare prezzi gonfiati artificiosamente da monopolisti fuorilegge possano recuperare i danni, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia stato acquistato direttamente dal monopolista o da un negoziante”.

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Pubblicato il
11 apr 2002
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