Canone RAI anche per tvfonini e computer

Canone RAI anche per tvfonini e computer

In una intervista di Punto Informatico con il direttore centrale Normativa e Contenzioso di Agenzia delle Entrate si chiariscono alcuni degli aspetti meno noti dell'attuale normativa sul canone radiotelevisivo
In una intervista di Punto Informatico con il direttore centrale Normativa e Contenzioso di Agenzia delle Entrate si chiariscono alcuni degli aspetti meno noti dell'attuale normativa sul canone radiotelevisivo

È ormai da molto tempo una preoccupazione di moltissimi lettori che scrivono a Punto Informatico per sapere se i telefonini di nuova generazione, capaci di ricevere le trasmissioni televisive, richiedano il pagamento del canone e se lo stesso debba accadere con i già diffusissimi personal computer. Una questione aperta e che riguarda soltanto chi possegga uno o più di questi dispositivi e non disponga di altri apparecchi radiotelevisivi: la normativa come noto impone un unico pagamento anche in presenza di una molteplicità di dispositivi di ricezione.

Una vicenda resa complessa dal fatto che tira in ballo responsabilità di organismi ed agenzie differenti. Alcune prime risposte sono giunte a Punto Informatico dall’ Agenzia delle Entrate , in particolare dal dott. Vincenzo Busa , direttore centrale Normativa e Contenzioso dell’ente. Ecco cosa ne è venuto fuori.

Punto Informatico: Cerchiamo di far chiarezza: se si possiede un PC o un cellulare capace di ricevere il segnale televisivo il canone è dovuto? Gli operatori del servizio telefonico degli abbonamenti RAI, il numero a pagamento 199, sostengono che il contribuente debba pagare. Come stanno le cose?
Vincenzo Busa: Sulla questione l’amministrazione finanziaria non si è pronunciata in via ufficiale, la risposta dipende dalla circostanza che, nei casi sopra menzionati, si configuri il presupposto d’imposta, come delineato più volte dalla Corte Costituzionale.

PI: Cosa intende?
VB: In varie sentenze, la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno ricostruito il canone radiotelevisivo alla stregua di un’imposta e non di una tassa e, quindi, di prestazione dovuta non in funzione della fruizione di un particolare servizio, bensì in funzione della semplice detenzione di un qualunque apparecchio astrattamente idoneo a captare l’emittenza radio televisiva.

PI: Le conseguenze sembrano ovvie…
VB: Alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità deve ritenersi che laddove il personal computer o il videofonino costituiscono apparecchi astrattamente atti alla ricezione di programmi, per il possesso degli stessi dovrà essere corrisposto il canone radiotelevisivo.

PI: Chiarito questo punto, su cui molto si è dibattuto dentro e fuori dalla rete, qual è la procedura di accertamento prevista per verificare se il contribuente paghi il dovuto?
VB: In questo senso si fa presente che l’articolo 17 del Regio Decreto Legge 21 febbraio 1938, n. 246, al fine di consentire un monitoraggio sui potenziali contribuenti, prevede in prima battuta l’obbligo di tenuta di particolari registri di carico e scarico in capo ai riparatori, ai commercianti, ai rappresentanti ed agenti di vendita in genere di apparecchi e materiali radioelettrici, dai quali gli organi competenti, in sede di accertamento, possono desumere le generalità degli acquirenti dei medesimi apparecchi o comunque dei soggetti cui questi sono destinati.

PI: Chi procede materialmente all’accertamento?
VB: L’articolo 24 di quel decreto regola espressamente la materia dell’accertamento, prevedendo, nello specifico, che “Sono competenti all’accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto gli organi cui, a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, compete l’accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, gli ispettori ed i procuratori delle tasse ed imposte indirette sugli affari, (gli ufficiali, sottufficiali e militi della M.V.S.N. ) in servizio effettivo, nonché i funzionari della RAI in numero non superiore a 50, espressamente riconosciuti idonei ed abilitati con decreto del Ministro per le finanze, emanato di concerto col Ministro della giustizia e col Ministro per l’interno.
Per l’accertamento delle violazioni, per l’applicazione delle penalità stabilite dal presente decreto, e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 sopra citata” .

PI: Molti segnalano la ricezione, anche più volte l’anno, di lettere che sollecitano il pagamento del canone. Di che si tratta?
VB: Un eventuale atto di accertamento o la richiesta del pagamento del canone è rivolto necessariamente nei confronti del possessore di qualunque apparecchio atto alla ricezione di programmi radio televisivi, in quanto soggetto passivo del tributo.
Al di là di questa osservazione il quesito posto coinvolge aspetti di tipo operativo meglio conosciuti dall’Ufficio URAR di Torino.

PI: Approfondiremo al più presto anche con URAR. Cosa avviene qualora un contribuente non paghi il canone? Che tipo di sanzioni sono previste?
VB: Per le sanzioni applicabili nei casi di mancato pagamento del canone o mancata osservanza degli obblighi connessi al pagamento dello stesso, si fa presente che l’entità e le modalità di pagamento delle sanzioni sono stabilite dagli articoli 19 e seguenti del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, come modificato dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 .

PI: Parliamo quindi di una sanzione amministrativa che può arrivare ad un milione di vecchie lire
VB: Gli articoli 19, 20 e 22 stabiliscono le sanzioni dovute per i detentori di apparecchi che non provvedono al pagamento del canone o che vi provvedono tardivamente e per i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico che non ottemperino agli obblighi previsti dalla legge.

a cura di Paolo De Andreis

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Pubblicato il 28 lug 2006
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