La Finanziaria cambia il diritto d'autore?

La Finanziaria cambia il diritto d'autore?

Sale alla ribalta in rete una modifica imprevista e poco nota, quella all'articolo 65 della legge sul diritto d'autore. Una modifica che può cambiare anche la vita dei siti?
Sale alla ribalta in rete una modifica imprevista e poco nota, quella all'articolo 65 della legge sul diritto d'autore. Una modifica che può cambiare anche la vita dei siti?

Il primo segnale che qualcosa di imprevisto sul diritto d’autore fosse stato posto nella Finanziaria è arrivato da un lettore del blog Wittgenstein che in un post spiega come l’articolo 32 del collegato alla Finanziaria cambia le carte in tavola per quanto riguarda articoli di riviste o giornali .

L’articolo si riferisce alla normativa sul diritto d’autore e recita:
“1. All’articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate.
Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
.

Come sottolinea nel suo blog Massimo Mantellini, l’attuale articolo 65 recita qualcosa di ben diverso:

1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato.

All’apparenza, dunque, si tratta di una modifica sostanziale che potrebbe riguardare moltissime diverse attività. Come scrive il lettore che ha “scoperto” la novità: “È vero che alcuni giornali ripubblicano articoli altrui ma, laddove altrui abbia da ridire, esiste già una tutela normativa, no? A che serve questo articolo? Non capisco. È un semplice rimpiazzo della versione che chiamava rassegne stampa quello che qui è detto articoli di riviste o giornali ? O serve per internet?”

Daniele Minotti, giurista esperto di cose della rete, nel suo blog getta acqua sul fuoco : “(…) nella forma non cambia molto. Nel senso che i limiti alla riproduzione rimangono, ma per riprodurre (ove consentito) occorre pagare. Il che, però, frustra lo spirito dell’art. 65 che, pur con determinati limiti, è quello della diffusione e dell’elaborazione del sapere mediante citazione.
Detto ciò, mi sembra che Internet, di per sé, non possa essere classificata come rivista o giornale. I blogger, dunque, abbandonino subito eventuali sogni di ricchezza”.

Rimane da chiedersi cosa accadrà ad un webmaster o ad un blogger che voglia riprodurre sul proprio sito un articolo di giornale per nessun altro proposito che la condivisione dell’informazione e della conoscenza.

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Pubblicato il
4 ott 2006
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