Porno via fax? La Cassazione lo stronca

Porno via fax? La Cassazione lo stronca

Una sentenza della Corte di Cassazione stabilisce che inviare per fax immagini pornografiche pur disponibili su internet è un reato che va punito con severità
Una sentenza della Corte di Cassazione stabilisce che inviare per fax immagini pornografiche pur disponibili su internet è un reato che va punito con severità


Roma – Usare il fax per trasmettere immagini pornografiche prese da Internet può essere pericoloso perché si può incorrere in un reato punibile con la reclusione fino a tre anni. Questo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza nella quale afferma che diffondere pornografia via fax è grave anche se non c’è fine di lucro e anche se le immagini diffuse sono già disponibili su Internet.

Nella sua sentenza 26608, l’Alta Corte ha stabilito che è sufficiente la “volontà di porle (le immagini, ndr) in circolazione e di diffonderle” per incorrere nel reato di cui all’articolo 528 del codice paneale, vale a dire la messa in circolazione a scopo di distribuzione di materiale pornografico.

Nel caso specifico sul quale si è pronunciata la Cassazione, tale Calogero M. ha inviato ad una redazione giornalistica una serie di fax pornografici in quantità e senza firmare i fax stessi. Una situazione che ha spinto i giornalisti a sporgere denuncia per molestie.

Calogero M. aveva tentato in primo grado, in appello e in Cassazione di spiegare che la sua iniziativa era tesa a suscitare “una reazione per suscitare un dibattito scientifico sulla complessa problematica della pedofilia”.

Secondo la terza sezione penale della Cassazione, invece, Calogero M. non ha avuto alcuna remora “nonostante l’allarmante diffusione di reati in tema di pedofilia”. La Cassazione ritiene che il fax sia un mezzo che possa essere contemplato dall’articolo 528 in quanto permette “di coinvolgere un numero in astratto indeterminato di soggetti”.

I magistrati hanno spiegato che la “messa in circolazione consente di applicare il precetto pure a situazioni che il legislatore dal 1930 non poteva prevedere quale la trasmissione del fax, in quanto il termine è ampio e ricomprende tutte le possibili modalità di diffusione, tanto più che gli spettacoli e le pubblicazioni oscene vengono ad avere specifica trattazione in altra parte”.

Sul fatto che le immagini fossero prese da Internet la Cassazione ha spiegato che la cosa non è rilevante perché “il delitto puo’ configurarsi pure nel caso in cui detta diffusione sia intervenuta, in quanto si tratta di un’autonoma e differente condotta con destinatari diversi e difformi modalità di trasmissione, la quale viene egualmente a ledere il bene protetto”.

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Pubblicato il
17 lug 2002
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