lunedì 21 maggio 2007

I 3636 del P2P/ Il Garante della privacy scende in campo

L'Authority ha deciso di costituirsi in giudizio per accertarsi che le indagini condotte su migliaia di utenti italiani non abbiano violato le normative. Le novità, gli approfondimenti e le interviste

I 3636 del P2P/ Il Garante della privacy scende in campoL'ormai famoso caso Peppermint negli ultimi giorni sta interessando il mondo virtuale, e molti utenti stanno interrogandosi su quanto sia legittima e valida la richiesta di corresponsione di una tantum che la società tedesca ha avanzato verso gli utenti italiani "macchiatisi" del reato di violazione del diritto d'autore.

Orbene, cerchiamo di valutare la questione verificando alcuni aspetti giuridici relativi alla vicenda.

Anzitutto, un aspetto che "salta" subito alla mente considerando la raccolta IP effettuata dalla società tedesca, è quello relativo alla privacy degli utenti.
Sotto tale profilo è opportuno premettere che la normativa privacy subordina la liceità di un qualsiasi trattamento di dati personali al consenso del soggetto interessato. Tuttavia il legislatore ha espressamente individuato le ipotesi in cui detto trattamento può comunque prescindere da un consenso del soggetto cui si riferiscono i dati trattati, in deroga alla regola generale. In particolare il legislatore prevede che il consenso non sia richiesto quando il trattamento, con esclusione della diffusione (ad esempio, la pubblicazione dati su sito Internet), è necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Nel caso di specie, Peppermint ha individuato gli indirizzi IP degli utenti attraverso l'utilizzo del software di monitoraggio prodotto dalla società svizzera Logistep senza alcun preventivo consenso da parte degli interessati. Tuttavia sotto il profilo della tutela della privacy detta operazione può considerarsi pienamente legittima in applicazione della suddetta norma: in sostanza quindi la Peppermint, raccogliendo e trattando i suddetti indirizzi IP, sia pur senza consenso degli interessati, ha tuttavia agito in piena conformità avendo posto in essere detta operazione al fine di tutelare in sede giudiziaria i propri interessi.

Simili osservazioni riguardano anche la successiva comunicazione dei nominativi degli utenti intestatari dei corrispondenti indirizzi IP da parte di Telecom Italia che ha semplicemente agito in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma (lo stesso Codice privacy prevede espressamente l'obbligo a carico del gestore telefonico, di comunicare all'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta nei limiti di legge). E nel caso di specie il Tribunale di Roma ha giustificato il contenuto dell'ordinanza alla luce del nuovo art. 156 bis della legge sul diritto di autore introdotto dalla direttiva comunitaria "enformcement" n. 48 del 2004 secondo cui "qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte......(omissis)".

Ma gli aspetti privacy non si esauriscono qui. Difatti in secondo luogo è necessario valutare se le modalità di reperimento degli indirizzi IP seguita dal software Logistep possa considerarsi o meno lecita sotto un altro punto di vista ovvero se il suddetto reperimento degli indirizzi IP possa configurarsi come intercettazione di altrui comunicazioni informatiche punita ai sensi dell'art. 617 quater del codice penale secondo cui "Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Tale fattispecie sembra però doversi escludere, in quanto l'attività di controllo posta in essere con il software Logistep non può configurarsi come intercettazione di comunicazione. Infatti, il sistema utilizzato da Logistep è una versione modificata dell'applicazione P2P Shareaza che opera come un qualsiasi utente (Client) della rete P2P. In particolare, infatti, si connette come Client alla rete P2P, cerca fonti del file illegale e raccoglie gli indirizzi IP che sono stati ottenuti dalla ricerca. Il client chiede di scaricare un "porzione" di file dall'utente che lo possiede e trovato con la ricerca. Non appena l'utente comincia ad uplodare dati ovvero avvia il download del File Sharing Monitor, vengono inseriti in un database una serie di dati relativi al nome del file, al suo valore hash, alla sua dimensione alla data, all'ora e al nick name utilizzato dall'utente. In conclusione, la modalità seguita per raccogliere i suddetti indirizzi IP non può ritenersi neppure penalmente rilevante.

Infine, si pone un'ultima questione relativa alla raccolta degli indirizzi IP: abbiamo la certezza che i dati forniti da Logistep siano o meno attendibili? In proposito, come sopra visto, il software utilizzato rileva non solo il nome del file, che ben potrebbe essere modificato da ciascun utente di una rete P2P a prescindere dal relativo contenuto, ma a seguito di un download test anche il valore hash che consente di identificare univocamente un file avente un determinato contenuto. In ogni caso anche se non sussiste una perfetta corrispondenza biunivoca tra hash e testo, tuttavia sono assai elevati i relativi margini di certezza. Non a caso il Tribunale di Roma ha considerato corretto il funzionamento del software Logistep. Taluni però criticano questo aspetto fondamentale, ritenendo che un intervento di verifica dovrebbe provenire non dalla parte interessata, bensì da un soggetto terzo, con ruolo oggettivo nell'intera vicenda.

Fatte queste brevi considerazioni, possiamo passare a verificare se effettivamente sia configurabile una responsabilità civile e/o penale a carico degli utenti individuati dalla società tedesca a causa della condotta consistente nel porre in condivisione in rete P2P file musicali. A tal fine occorre richiamare l'art. 17 della legge sul diritto di autore che stabilisce "Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari".

L'art. 72 precisa poi che il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo di: autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi; autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.

In altri termini dunque la legge richiamata individua tra i diritti di utilizzazione economica esclusivi dell'autore dell'opera - e in particolare del produttore di un fonogramma - il diritto di distribuzione. Pertanto, ove l'utente Internet acceda ad una rete P2P mettendo in condivisione file protetti dal diritto di autore, automaticamente contravviene alle suddette norme distribuendo indirettamente l'opera musicale e ledendo così il diritto esclusivo dell'autore (nel caso di specie Peppermint).

Orbene, ai sensi poi dell'art. 158 l.d.a. "Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno": conseguentemente la Peppermint, accertata la lesione del proprio diritto di distribuzione dell'opera, potrebbe chiedere il risarcimento di danni ai sensi del richiamato art. 158.

Entra però in gioco un aspetto fondamentale, ovvero quanto possano corrispondere la persona del titolare dell'indirizzo IP al soggetto che ha posta in essere una condotta violativa del diritto d'autore e se comunque il titolare dell'indirizzo IP debba rispondere di quanto eventualmente commesso da un terzo.
Sotto quest'ultimo profilo è da ritenersi applicabile l'art. 2051 del codice civile secondo cui ciascuno è responsabile dei danni cagionati dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Nel caso di specie il titolare dell'indirizzo IP e della relativa connessione sarebbe dunque responsabile per i danni cagionati a meno che non dimostri concretamente un fatto che escluda il suo utilizzo della connessione internet in occasione dell'attività illecita posta in essere.

Nonostante manchino precedenti giurisprudenziali in tal senso è da ritenere che con molta probabilità un giudice riterrebbe applicabile al caso di specie l'art. 2051 c.c. Non a caso spesso tale responsabilità è espressamente prevista dai contratti conclusi con gli Internet Provider che pongono a carico del cliente la responsabilità per i danni cagionati da un non corretto utilizzo dei servizi Internet.

Sotto il profilo penale l'art. 171 ter l.d.a. stabilisce che "È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque per fine di lucro:a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento".

In proposito secondo la giurisprudenza prevalente, lo scopo di lucro richiesto dal testo di legge attualmente in vigore non è configurabile nell'ipotesi di condivisone gratuita di file musicali, con totale assenza del perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile.

Si ritiene invece applicabile all'ipotesi di chi metta in condivisione in rete P2P file musicali l'art. 171 lettera a bis) che punisce "Chiunque mette a disposizione del pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa".
Tuttavia in sede penale non è configurabile una responsabilità oggettiva del titolare dell'indirizzo Ip.

Ultimo aspetto è quello relativo alla cifra richiesta dalla Società: da dove viene fuori una tale somma? Evidentemente da una valutazione totalmente autonoma della parte che si ritiene lesa: ma ciò non è sufficiente per ritenere giustificabile tale quantificazione.

La vicenda sembra avere sconvolto il web ma da una analisi complessiva si potrebbe concludere che più che mirare ad un risarcimento danni, l'effetto voglia essere l'impatto psicologico che sarà prodotto su chi utilizza i programmi P2P. Non possiamo ancora sapere se la Peppermint trarrà risarcimenti sufficienti rispetto alla lesione ritenuta subita, ma certamente potrà archiviare il caso tra i più clamorosi nella storia della lotta contro la violazione del diritto d'autore (a prescindere dalla ragione o meno!).

Avv.ti Valentina Frediani e Marco Masieri
www.consulentelegaleinformatico.it
230 Commenti alla Notizia I 3636 del P2P/ Il Garante della privacy scende in campo
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  • Per prima cosa nobili signori di punto iunformatico e siti affine fate dei campi oggetto di almeno 128 chr 6 parole corte non bastano per esprimere un oggetto comprensibile a volte
    Per favore informate tutti i vostri lettori che l'ammontare del diritto riscosso dagli autori tramite SIAE su un brano di meno di 5 minuti è euro 0.06 [anche se SIAE dal negozio o dal teatro o cinema o stadio ne riscuote 13] mentre il prezzo di un disco di novità in negozio tutti lo conosciamo
    Quello che difendono è un lucro non inferiore al 300% da parte delle case di distribuzione le quali starngolano le etichette indipendenti imponendo la rinuncia sia alla proprietà dei master (diritto che non scadrebbe mai) che a metà dei diritti editoriali (che scadono di norma dopo 20 anni dalla prima pubblicazione)
    Se nio come si pèotrebbero trovare i dischio di Louis Armstrong con 25 pezzi l'uno a 4.50 euro negli autogrill ???
    non+autenticato
  • Chiunque ha utilizzato il P2P riceverà prima o poi la lettera in cui si dice che o si paga una certa somma ad una società straniera oppure si viene denunciati, e questo per colpa di tutte quelle persone che fanno solo chiacchiere pensando che sia una cosa che a loro non riguarda.

    Il caso dell'Mp3 della Peppermint è solo l'inizio per l'Italia, per esempio:

    Presso il Tribunale di Roma sono, allo stato, pendenti almeno 5 procedimenti cautelari introdotti dalla Peppermint e dalla Techland contro Tiscali, Telecom e Wind.
    Le udienze sono tutte fissate tra questo mese ed il mese di luglio e le decisioni, di conseguenza, si susseguiranno sino ad arrivare all’estate inoltrata.


    Ritengo vergognoso il disinteressamento di quasi tutte le persone che utilizzano il P2P, che finirà per ritorcersi contro tutti.
    Il caso dell'Mp3 della Peppermint è solo il primo, sta per seguire il caso del gioco "Call of Juarez" dellla Techland, ed altri ancora.
    Prima o poi qui finiremo tutti in giudizio per aver scaricato questo o quella cosa, ed invece gli unici a fare qualcosa di concreto sono stati solo gli interessati dalla lettera e pochi altri: tutti gli altri si sono limitati ad esprimere il loro parere o semplicemente a disinteressarsene.

    Così non va bene, così vincono le società che tentano di estorcerci soldi, e tanti saluti alla privacy.

    è inutile montare diecimila filtri ip o non utilizzare più il P2P: oramai i dati li hanno presi ed è solo questione di tempo prima che li utilizzaranno contro chiunque.

    Per questo, anche se non abbiamo ricevuto ANCORA PER IL MOMENTO una lettera da uno studio legale, è necessario iniziare a battersi ATTIVAMENTE per la causa, e cercare di svegliare tutte quelle persone che pensano che a loro non capiterà mai: con l'andazzo delle cose se avete scaricato qualsiasi cosa sarete beccati anche voi....

    La lettera che vi arriverà a casa è un capolavoro di estorsione legalizzata, e chiaramente provoca dei grattacapi abbastanza seri perché qui siamo in un campo legale. Il tutto ovviamente parte dal fatto che chi dovrebbe difendere la privacy ed i nostri interessi in realtà SE NE FREGA O E' ALL'OSCURO DELLA QUESTIONE (d'altronde non ne sa nulla quasi nessuno anche tra gli utenti P2P).
    Quindi l'unico modo è farsi sentire in massa, perché chi di dovere presta attenzione solo se sono in molti a lamentarsi.

    Se io mando una lettera a 10000 persone dicendo che ho rilevato il loro IP mentre scaricavano un mio file protetto dal diritto d'autore e chiedo un risarcimento danni tipo 300 euro pena la denuncia, state sicuri che raggranellerò molti soldi, anche se mi sono inventato la rilevazione dell'IP ed ho presentato dati falsificati.
    Appare ovvio che un IP non costituisce una prova e che io che ho mandato la lettera non potrò mai vincere la causa a meno che si possa trovare fisicamente il file sull'hard disk dell'utente incriminato (cosa impossibile perché nel frattempo sarà stato cancellato).
    Tuttavia molti pagheranno per non essere denunciati.
    Questo perché rivolgersi ad un avvocato ed andare in giudizio comporta spese notevoli, di gran lunga superiori a 300 euro, ed ogni avvocato sa che anche se si vince la causa spesso le spese vengono divise tra le parti in giudizio.
    Ovviamente pagare significa dichiararsi colpevoli, con tutte le conseguenze negative che possono discendere, compreso la pretesa di altri soldi.

    La vicenda non è una tutela del diritto d'autore ma un tentativo d'estorsione che non va contro le leggi: o paghi o ti denunciamo e ti facciamo spedere ancora di più. Con l'aggiunta della violazione della privacy appoggiata dal Tribunale di Roma (che qualcuno provveda ad informarlo!)
    Ci sono delle scappatoie per ridurre i costi, c'è la possibilità che la società rinunci a procedere, ecc, ma rimane sempre una grandissima rottura di scatole con conseguenze finali ignote.


    SEGNALATE QUALSIASI INIZIATIVA e segnalate COME BISOGNA BATTERSI per far si che:
    1) Si possano evitare altri tentativi di estorsione da parte di società straniere
    2) Si possa proteggere il diritto alla privacy
    3) Il tribunale di Roma si renda conto della cosa ed eviti di appoggiare tutte le richieste di queste società straniere, proteggendo il diritto alla privacy e rendendosi conto che l'IP che portano queste società straniere non è una prova.
    4) Persone molto influenti vengano a conoscenza della cosa


    PS: io non ho ricetuo la lettera ma non per questo me ne frego di queste cose vergognose
    non+autenticato
  • La lettera è arrivata pure a me che ho anche la fortuna di fare il dee jay e lavorare spesso in molti locali, e ieri mentre consultavo i dischi al negozio dove solitamente acquisto i vinili (perchè ne investo di soldi in cd e vinili e COSTANO) mi è capitato sotto mano un disco etichettato PEPPERMINT RECORDS e voi non sapete con che gioia ho avuto il piacere di scartarlo senza neanche ascoltarlo... col cavolo che gli do soldi a loro... sarà una piccola soddisfazione ma ne sono contento...Arrabbiato

    giamP
    non+autenticato
  • Apro la peppermint? Chi e'? che vuole 300 euro?
    Per cosa? Per un file? e chi la conosce.
    Mi fanno causa AHAHAHAH! Mi facessero causa in italia le cause civili vanno avanti per 15 anni.
    Ci sono cause civili del 1986 (21) che ancora sono in attesa di giudizio, (non ci credete? Basta ricordare una puntata di w l'italia di qualche mese fa) Sai quanto mi frega tra 20 chissa se esiste piu la peppermint... e da li potete capire che fine puo' fare la lettera di risarcimento.
    Aho a tedesco questa e' L'italia mica la germania.
    Le cause vanno avanti fino alla morte per vecchiaia di una delle parti in causa delle volte.
    Come scriveva quello sotto al cartello (vendesi duna ore pasti) Mangia tranquillo che tanto...
    ecco Mangiate tranquilli che tanto...
    non+autenticato
  • Per me ti sbagli.

    Quelli ti rovinano. Ti spennano. Ti lasciano meno che in mutande.

    Tu credi di essere al sicuro, invece il tuo destino è già segnato.

    Abbi paura. Molta. Stanno arrivando, e tu sei il prossimo sulla lista.

    non+autenticato

  • - Scritto da:
    > Per me ti sbagli.
    >
    > Quelli ti rovinano. Ti spennano. Ti lasciano meno
    > che in
    > mutande.
    >
    > Tu credi di essere al sicuro, invece il tuo
    > destino è già
    > segnato.
    >
    > Abbi paura. Molta. Stanno arrivando, e tu sei il
    > prossimo sulla
    > lista.
    >

    Quoto. Se arriva la lettera, il suicidio è l'opzione migliore.
    non+autenticato
  • da fare ai legislatori.
    E purtroppo e' cosa che accade di frequente.
    L'utente A ha una broadband wifi settata senza chiave wep, e l'utente A non sa nemmeno cosa e' una chiave wep o una wpa.
    Il vicino B si scarica con il suo ip tutta la musica della peppermint nel suo pc
    Il risultato e che l'ip pubblico e' dello scaricatore e dell'utente A non del vicino B il Risultato e che l'utente A paghera' o sara' colpevole di un fatto che non ha mai cagionato.
    Se poi a questo punto il Provider C ha messo in modo non corretto o non ha spiegato cosa si andava incontro usando un wifi non prottetto chi paga?
    L'utente A il vicino B (inguattato come si dice a roma) o il Provider C?
    A Questo punto e ovvio chiedersi se l'utente purtroppo per sua ignoranza non sapeva questo cosa accade?
    Senza contare poi che esistono tecniche per bypassare le chiavi wep e wpa.
    Per cui
    La peppermint a chi fa causa al Provider C?
    Il punto della questione e' proprio questa: Come diceva un noto informatico i dati non sono oggetti fisici reali sennò uno potrebbe fare il copia e incolla delle birre al pub!

    Cheers
    AP
  • chi detiene l'impianto wifi e responsabile. Se io ti presto l'automobile, ne sono completamente responsabile. Non sa cose una wpa, grave.. si mette seriamente a richio.
    non+autenticato
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