L'Antitrust multa anche gli spot TIM

L'Antitrust multa anche gli spot TIM

La reclamizzazione della Carta Auguri TIM è stata bocciata dall'Authority per un'esposizione ingannevole delle condizioni economiche
La reclamizzazione della Carta Auguri TIM è stata bocciata dall'Authority per un'esposizione ingannevole delle condizioni economiche

Anche a TIM è capitata, nei giorni scorsi, la sgradita sorpresa di vedersi comminare dall’implacabile Antitrust una multa per pubblicità ingannevole. La mannaia del Garante della Concorrenza e del Mercato, questa volta da 70.100 euro, ha colpito l’offerta “Carta Auguri TIM”.

L’Authority ne ha giudicato ingannevole la campagna pubblicitaria “in quanto idonea a creare nel pubblico dei consumatori falsi affidamenti circa le condizioni e le effettive caratteristiche dell’offerta pubblicizzata pregiudicandone in tal modo il comportamento economico ed alterando il normale confronto concorrenziale”. Secondo il Garante, infatti, gli spot dell’offerta – che avevano come protagonista l’attore Christian de Sica – lasciavano intendere che fosse possibile spedire 500 SMS e telefonare ovunque gratuitamente.

In realtà la promozione prevedeva condizioni ben determinate, “tali non solo da ridimensionare notevolmente l’appeal di tali promesse ma addirittura da smentirne i contenuti, introducendo pesanti limitazioni di fruibilità”. L’ingannevolezza del messaggio, unita al carattere di recidività di TIM in quanto a precedenti analoghi, ha portato l’Antitrust a elevare a 70.100 euro l’importo della sanzione a carico dell’operatore. Si tratta della multa più alta della settimana: Vodafone infatti è stata colpita da un provvedimento che prevede un ammenda di 54.100 euro.

Difficile stabilire quanti utenti abbiano aderito a tali offerte consapevoli di tutte le condizioni tecniche ed economiche previste e quanti, invece, siano stati indotti a sottoscriverle dall’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari. È inoltre da considerare il fatto che le sanzioni arrivano, generalmente, a distanza di mesi dalla reclamizzazione delle promozioni che – in molti casi – sono già scadute e hanno comunque prodotto l’effetto desiderato (in termini di fatturato). Per la frequenza con cui si ripresentano le sentenze dell’Antitrust in tema di pubblicità ingannevole, simili provvedimenti – per esiguità dell’importo e mancanza di tempestività – non sembrano dunque rappresentare un problema né una minaccia, per le compagnie telefoniche di grandi dimensioni.

Dario Bonacina

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Pubblicato il
6 giu 2007
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