giovedì 6 settembre 2007

SIAE, diritto d'autore e webradio

di Gianluca Navarrini - Come e perché ci sono funzionalità della rete che non decollano? Le licenze sbandierate dalla SIAE stanno davvero aiutando il settore? E perché una licenza può bastare ad una radio ma non ad una webradio?

SIAE, diritto d'autore e webradioGiova sottolineare - a questo punto - che l'attività della SIAE, oltre che dalla legge, è disciplinata dallo statuto e dal regolamento interno (quest'ultimo previsto dallo statuto). Il vecchio regolamento (approvato il 16 dicembre 1987 e, successivamente, più volte emendato), in ordine a riserve e limitazioni dei poteri di intermediazione della SIAE, diceva poco, anche se quel poco era già sufficiente a tutelare gli interessi di tutti. Gli autori che avessero voluto limitare i poteri di licenza (non in senso oggettivo, ma soggettivo, cioè indicando i soggetti cui sarebbe stato possibile licenziare l'uso dell'opera) della SIAE avrebbero dovuto dichiararlo al momento del deposito dell'opera; l'eventuale dichiarazione di limitazione che fosse intervenuta successivamente non avrebbe inciso in alcun modo sui contratti di licenza già stipulati (cfr., ad esempio, gli artt. 39 e 61 del vecchio regolamento). Il nuovo regolamento (approvato il 13 giugno 2007), in aggiunta alle limitazioni soggettive (rimaste in essere per le opere drammatiche e radiotelevisive, nonché per le opere liriche: cfr. artt. 81 e 97), consente agli iscritti alla SIAE di richiedere in qualsiasi momento la limitazione oggettiva di uno o più poteri di intermediazione di quest'ultima (il divieto, cioè, al rilascio di licenze per un certo tipo di utilizzo dell'opera: ad esempio la diffusione online). Tale limitazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è stata formulata la richiesta dell'avente diritto (artt. 10 e 11 del nuovo regolamento).

La nuova regolamentazione suscita alcuni dubbi. Intanto sulla legittimità dell'introduzione di limitazioni oggettive - su richiesta dei singoli iscritti - ai poteri che alla SIAE derivano dalla legge. La SIAE è, indubbiamente, preposta alla tutela degli interessi dei titolari dei diritti (patrimoniali) d'autore, ma - altrettanto indubbiamente - la sua rilevanza non solo privata (giacché si tratta di un ente pubblico a base associativa: cfr. art. 1 dello statuto SIAE) le deriva dalla funzione di semplificazione dei rapporti tra titolari dei diritti e (aspiranti) utilizzatori delle opere. Tale semplificazione si esplica allorché taluno voglia utilizzare una o più opere protette. Invece di rivolgersi ad ogni singolo autore (o coautore) - con tutte le difficoltà che anche solo la individuazione dei titolari dei diritti comporta - è sufficiente rivolgersi alla SIAE, stipulare un contratto di licenza d'uso e pagare il corrispettivo. Sarà poi la SIAE a vedersela con i singoli titolari dei diritti.

Gli artt. 10 e 11 del nuovo regolamento, tradiscono in pieno tali funzioni: la tutela degli interessi dei titolari dei diritti d'autore si fa massima (consentendo loro di essere iscritti alla SIAE, ma di sottrarre alla stessa i poteri di intermediazione e licenza per una o più utilizzazioni determinate), mentre la tutela degli interessi degli utilizzatori si fa minima (non garantendogli espressamente, in caso di richiesta successiva di limitazione da parte dei titolari dei diritti d'autore, la salvezza dei diritti di utilizzazione acquisiti in forza di un contratto di licenza anteriore).

Sul contratto di licenza per la diffusione web-radiofonica
In questa prospettiva occorre esaminare il contratto di licenza per l'utilizzazione delle opere musicali in modalità webradio. In particolare, l'art. 6 della licenza in esame introduce una (auto)limitazione dei poteri SIAE ed attribuisce un potere, non altrimenti previsto, agli aventi diritto sulle opere protette. Infatti l'art. 6 - contrariamente a quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del nuovo regolamento - non dispone che le limitazioni avranno effetto dall'anno successivo alla loro comunicazione, ma impone la cessazione immediata dell'uso delle opere dal momento dell'invio, all'indirizzo del licenziatario, di una e-mail di preavviso. Ma l'art. 6 introduce anche una potenziale antinomia sistematica, visto che:
a) la licenza d'uso è un contratto e, in quanto tale, costituisce una vincolante fonte di obbligazioni per le parti (art. 1173 c.c.);
b) una delle funzioni della SIAE, come si è visto, è quella di semplificare l'iter di ottenimento delle licenze da parte di terzi, senza la necessità di interpellare, uno ad uno, i singoli titolari dei diritti sulle opere e per questo la SIAE ha, per legge, il potere di stipulare contratti di licenza vincolando i suoi iscritti;
c)l'ottenimento della licenza dalla SIAE mette (anzi: dovrebbe mettere) al riparo il licenziatario da ogni possibile futura sorpresa, garantendogli il pacifico uso di ciò che ha costituito oggetto della licenza;
d) la licenza, detto altrimenti, garantisce alcuni diritti al licenziatario, il quale - dal momento della stipula - avrà certezza di quali siano le proprie facoltà e, soprattutto, su cosa potrà esercitarle;
e) l'introduzione delle limitazioni e delle riserve di cui agli artt. 10 e 11 del nuovo regolamento e 6 del contratto di licenza per webradio è, al contempo, contraria allo spirito dell'art. 180 (in quanto - di fatto - spoglia la SIAE dal potere di gestione delle opere attribuitogli dalla legge) ed è contrario allo spirito della disciplina dei contratti, in quanto il contratto, di fatto, obbliga il solo licenziatario (a pagare il prezzo di licenza), non anche i licenzianti (i quali possono sempre - anche dopo la stipula del contratto - tirarsi indietro).
Anzi, a voler affondare il "ferro" nella piaga (magari esagerando anche un po', ma nemmeno tantissimo), si deve osservare che il contratto di licenza sembra a rischio di invalidità (sub specie di nullità), per un vizio dell'oggetto. Invero, paradossalmente, gli artt. 10 e 11 del regolamento e 6 del contratto consentirebbero a tutti gli autori iscritti alla SIAE di formulare - dopo la stipula dei contratti di licenza - le previste riserve, sottraendo al licenziatario tutte le opere per le quali il contratto è stato stipulato. Insomma, in tal modo, verrebbe a mancare l'intero oggetto della licenza e la stessa, in virtù di quanto previsto dall'art. 1346 c.c., sarebbe nulla.
Chiunque, pur prescindendo da valutazioni strettamente giuridiche, è in grado di rilevare la stranezza di un contratto che, di fatto, non vincola una delle parti - la quale non si è riservata la facoltà di recedere (il che sarebbe del tutto plausibile), ma quella di sottrarre al contratto il suo oggetto -, facendo restare vincolata l'altra parte. Pare chiaro, infatti, che - salva, forse, la facoltà di recedere ex art. 1373, comma 2, c.c. (sì, perché nel contratto di licenza non è disciplinato il diritto di recesso del licenziatario, il quale ha solo doveri, ma nessun diritto!) - il licenziatario dovrà comunque pagare il corrispettivo alla SIAE.

In alternativa alla prospettiva di una nullità dell'intero contratto (prospettiva che non mi pare affatto auspicabile), occorre tentare di conservare efficacia al contratto di licenza, onde evitare che il licenziatario risulti aver utilizzato delle opere...senza licenza. Con questo spirito si deve in ogni caso riflettere sulla validità della singola clausola n. 6: la sua eliminazione, infatti, consentirebbe di salvare il contratto di licenza.
23 Commenti alla Notizia SIAE, diritto d'autore e webradio
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  • Desidero, prima di ogni cosa, complimentarmi con l'autore dell'articolo: preciso, dettagliato e chiaro. Ha analizzato il problema egregiamente!

    Mi complimento anche con la redazione per la scelta. Pubblicare un articolo così è tutt'altro che banale...

    ...Così come non si può banalizzare la discrepanza rilevata fra il contratto di licenza AWR ed il regolamento S.I.A.E.... Soprattutto considerando l'organo in questione e la mole dello staff che lo compone...

    Quello che sento di aggiungere è "semplicemente" questo... Forse è arrivato il momento di rivalutare il "come" gestire il diritto d'autore, dal punto di vista commerciale, da parte della S.I.A.E., per contestualizzarlo alla nostra epoca.

    Basti pensare che, ad esempio, un editore non può trasmettere nella propria web-radio una canzone se questa è stata acquistata via internet. Deve possedere obbligatoriamente il CD con il famoso "bollino". Niente di più insensato visto che l'on-line store rilascia una ricevuta a chi acquista il brano... E così come la rilascia a quella persona (l'editore radiofonico), potrebbe tranquillamenete rilasciarne una copia anche alla S.I.A.E.... Il tutto per via telematica...

    Concludo dicendo che forse una raccolta di 500.000 firme è impensabile per un "problema" come questo, dato che gli italiani, in genere, non conoscono questo tipo di problematiche. Bisogna sperare, più che altro, che qualche minstro o deputato illuminato si lasci affiancare da uno staff tecnico ed inizi ad analizzare seriamente la questione "diritto d'autore".
    non+autenticato
  • Cito:
    "gli autori ed editori che - iscrivendosi alla SIAE (giova ricordare che l'iscrizione non è obbligatoria)"

    Sono un musicista, anche un autore. L'iscrizione non obbligatoria alla siae è un presupposto erroneo. Visto che com'è detto
    Cito:
    "La SIAE, per espressa previsione di legge (art. 180 LDA) è monopolista nelle attività di intermediazione relative alle opere dell'ingegno tutelate dalla legge sul diritto d'autore."
    Il che vuol dire che di fatto io non posso rivolgermi ad altre società a meno che io desideri non tutelare la mia opera.
    Inoltre l'enpals, che è obbligatoria per avere l'agibilità fa controlli sui resoconti fiscali proprio tramite la siae.
    Per finire, se un'altro gruppo deposita alla siae un'opera identica alla mia prima di me, la sua viene identificata come opera originaria rubandomi di fatto tutti i diritti (non che i futuri proventi). Quindi siamo costretti DI FATTO a depositare il nostro materiale alla SIAE non essendoci società alternative con gli stessi poteri e le stesse funzionalità.
    non+autenticato
  • - Scritto da: Anonimo
    > Cito:
    > "gli autori ed editori che - iscrivendosi alla
    > SIAE (giova ricordare che l'iscrizione non è
    > obbligatoria)"
    >
    > Sono un musicista, anche un autore. L'iscrizione
    > non obbligatoria alla siae è un presupposto
    > erroneo. Visto che com'è detto
    >
    > Cito:
    > "La SIAE, per espressa previsione di legge (art.
    > 180 LDA) è monopolista nelle attività di
    > intermediazione relative alle opere dell'ingegno
    > tutelate dalla legge sul diritto
    > d'autore."
    > Il che vuol dire che di fatto io non posso
    > rivolgermi ad altre società a meno che io
    > desideri non tutelare la mia
    > opera.
    > Inoltre l'enpals, che è obbligatoria per avere
    > l'agibilità fa controlli sui resoconti fiscali
    > proprio tramite la
    > siae.
    > Per finire, se un'altro gruppo deposita alla siae
    > un'opera identica alla mia prima di me, la sua
    > viene identificata come opera originaria
    > rubandomi di fatto tutti i diritti (non che i
    > futuri proventi). Quindi siamo costretti DI FATTO
    > a depositare il nostro materiale alla SIAE non
    > essendoci società alternative con gli stessi
    > poteri e le stesse
    > funzionalità.

    Non è proprio cosi. Mai sentito dire che esiste la paternità di diritti tramite atto notarile?

    La SIAE non è una mafia, anche se ci si avvicina paurosamente. Per questo motivo, è possibile avere paternità di un opera anche senza interpellarli.

    Se poi intendi lucrare sulle tue opere (non che sia sbagliato, dipende dal concetto che si ha di diritto d'autore) allora si, devi affiliarti alla SIAE, almeno finchè l'Italia non sarà in grado di sollevarsi contro la dittatura della mente.
    non+autenticato
  • E' sempre possibile rivolgersi ad istituti analoghi alla Siae. La Gema, ente tedesco preposto alla tutela della proprietà intellettuale, offre condizioni d'iscrizione molto vantaggiose.
    non+autenticato
  • Sono questo genere di articoli documentati, analitici, comprensibili anche ai non addetti ai lavori ma non per questo semplificativi che mi fanno leggere PI.

    I miei apprezzamenti all'autore e a chi lo pubblica.
    non+autenticato
  • Io non solo per questi ma anche per questi. Mi unisco ai complimenti.
    non+autenticato
  • Mi unisco ai complimenti.
    Veramente

    Una fucilata chiara e precisa...

    So che la redazione ha già da fare un brutto lavoro ma sarebbe preferibile (per PI) puntare molto di piu su articoli come questo.

    Questi sono quelli che si bookmarcano, quelli il cui link gira in ufficio e viene archiviato da tutti...

    Grazie
    non+autenticato
  • La siae non è altro che una società pubblica che però si occupa di interessi privati.
    Non tutela i beni, ma gli autori, ma c'è già il Ministero dei beni culturali con relative sovrintendenze per questo...
    Fa cause STUPIDE e regolamenti per auto regolarsi...
    Tutto "solo" per il 10 % del costo dell'opera d'arte...
    MA PERCHE' GLI ARTISTI , O PSEUDO TALI, NON SI CANCELLANO DALLA SIAE?
    SOLO COSì FINIREBBE STA MANFRINA!
    Ma non lo fanno per loro interesse.....
    Lessing ha rilasciato il libro in cc, scaricabile, renato zero col cavolo rilascerebbe una sua canzone in cc, o pagando anche solo il giusto prezzo, per intenderci 1 euro....
    non+autenticato
  • Quand'è che si fa ?
    Sarebbe anche ora...
    non+autenticato
  • Documentati e inizia la raccolta firme Sorride
  • Sono d'accordo!
    Dove devo firmare??
    non+autenticato
  • E allora iniziate da qui:

    http://www.petitiononline.com/
    non+autenticato
  • - Scritto da: Blah
    > E allora iniziate da qui:
    >
    > http://www.petitiononline.com/

    c'è già:
    http://www.petitiononline.com/siae/petition.html

    edit:
    e questa:
    http://www.petitiononline.com/StopSIAE/petition.ht...

    in italia, comunque ci vogliono 500.000 mila firme reali non virtuali (credo)
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    Modificato dall' autore il 06 settembre 2007 11.34
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  • DISCLAIMER: non sono un avvocato, mi sono solo interessato degli argomenti. "IANAL" (I Am Not A Lawyer), direbbero oltre oceano.

    Se vi interessa davvero impegnarvi nell'esercitare i vostri diritti, tramite uno dei due istituti di democrazia diretta previsti dalla Costituzione, date un'occhiata a questi testi:

    * Articoli 71 e 75 della Costituzione

    "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. "

    "E` indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali."

    * Legge 352 del 1970
    - modalità di raccolta, ovvero tipo di fogli da usare, quali dati segnare insieme alla firma, etc. etc.
    - dove presentare la domanda, ovvero in Corte di Cassazione
    - come far autenticare le firme, ovvero attualmente, da un notaio o da un giudice di pace o altra' autorità

    * Legge 53 del 1990 (modifiche alle normative precedenti)

    E forse ce ne sono altre ancora, piu' recenti, ma che non ho trovato.
    non+autenticato
  • - Scritto da: NoSIAE
    > Quand'è che si fa ?
    > Sarebbe anche ora...
    non+autenticato
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