
Giova sottolineare - a questo punto - che l'attività della SIAE, oltre che dalla legge, è disciplinata dallo statuto e dal regolamento interno (quest'ultimo previsto dallo statuto). Il vecchio regolamento (approvato il 16 dicembre 1987 e, successivamente, più volte emendato), in ordine a riserve e limitazioni dei poteri di intermediazione della SIAE, diceva poco, anche se quel poco era già sufficiente a tutelare gli interessi di tutti. Gli autori che avessero voluto limitare i poteri di licenza (non in senso
oggettivo, ma
soggettivo, cioè indicando i soggetti cui sarebbe stato possibile licenziare l'uso dell'opera) della SIAE avrebbero dovuto dichiararlo al momento del deposito dell'opera; l'eventuale dichiarazione di limitazione che fosse intervenuta successivamente non avrebbe inciso in alcun modo sui contratti di licenza già stipulati (cfr., ad esempio, gli artt. 39 e 61 del vecchio regolamento). Il nuovo regolamento (approvato il 13 giugno 2007), in aggiunta alle limitazioni soggettive (rimaste in essere per le opere drammatiche e radiotelevisive, nonché per le opere liriche: cfr. artt. 81 e 97),
consente agli iscritti alla SIAE di richiedere in qualsiasi momento la limitazione
oggettiva di uno o più poteri di intermediazione di quest'ultima (il divieto, cioè, al rilascio di licenze per un certo tipo di utilizzo dell'opera: ad esempio la diffusione
online). Tale limitazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è stata formulata la richiesta dell'avente diritto (artt. 10 e 11 del nuovo regolamento).
La nuova regolamentazione suscita alcuni dubbi. Intanto sulla legittimità dell'introduzione di limitazioni oggettive - su richiesta dei singoli iscritti - ai poteri che alla SIAE derivano dalla legge. La SIAE è, indubbiamente, preposta alla tutela degli interessi dei titolari dei diritti (patrimoniali) d'autore, ma - altrettanto indubbiamente - la sua rilevanza non solo privata (giacché si tratta di un ente pubblico a base associativa: cfr. art. 1 dello statuto SIAE) le deriva dalla
funzione di semplificazione dei rapporti tra titolari dei diritti e (aspiranti) utilizzatori delle opere. Tale semplificazione si esplica allorché taluno voglia utilizzare una o più opere protette. Invece di rivolgersi ad ogni singolo autore (o coautore) - con tutte le difficoltà che anche solo la individuazione dei titolari dei diritti comporta - è sufficiente rivolgersi alla SIAE, stipulare un contratto di licenza d'uso e pagare il corrispettivo. Sarà poi la SIAE a vedersela con i singoli titolari dei diritti.
Gli artt. 10 e 11 del nuovo regolamento, tradiscono in pieno tali funzioni: la tutela degli interessi dei titolari dei diritti d'autore si fa massima (consentendo loro di essere iscritti alla SIAE, ma di sottrarre alla stessa i poteri di intermediazione e licenza per una o più utilizzazioni determinate), mentre la tutela degli interessi degli utilizzatori si fa minima (non garantendogli espressamente, in caso di richiesta successiva di limitazione da parte dei titolari dei diritti d'autore, la salvezza dei diritti di utilizzazione acquisiti in forza di un contratto di licenza anteriore).
Sul contratto di licenza per la diffusione web-radiofonicaIn questa prospettiva occorre esaminare il contratto di licenza per l'utilizzazione delle opere musicali in modalità webradio. In particolare, l'art. 6 della licenza in esame introduce una (auto)limitazione dei poteri SIAE ed attribuisce un potere, non altrimenti previsto, agli aventi diritto sulle opere protette. Infatti l'art. 6 - contrariamente a quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del nuovo regolamento - non dispone che le limitazioni avranno effetto dall'anno successivo alla loro comunicazione, ma impone la cessazione immediata dell'uso delle opere dal momento dell'invio, all'indirizzo del licenziatario, di una e-mail di preavviso. Ma l'art. 6 introduce anche una potenziale antinomia sistematica, visto che:
a) la licenza d'uso è un contratto e, in quanto tale, costituisce una vincolante fonte di obbligazioni per le parti (art. 1173 c.c.);
b) una delle funzioni della SIAE, come si è visto, è quella di semplificare l'iter di ottenimento delle licenze da parte di terzi, senza la necessità di interpellare, uno ad uno, i singoli titolari dei diritti sulle opere e per questo la SIAE ha, per legge, il potere di stipulare contratti di licenza vincolando i suoi iscritti;
c)l'ottenimento della licenza dalla SIAE mette (anzi: dovrebbe mettere) al riparo il licenziatario da ogni possibile futura sorpresa, garantendogli il pacifico uso di ciò che ha costituito oggetto della licenza;
d) la licenza, detto altrimenti, garantisce alcuni diritti al licenziatario, il quale - dal momento della stipula - avrà certezza di quali siano le proprie facoltà e, soprattutto, su cosa potrà esercitarle;
e) l'introduzione delle limitazioni e delle riserve di cui agli artt. 10 e 11 del nuovo regolamento e 6 del contratto di licenza per webradio è, al contempo, contraria allo spirito dell'art. 180 (in quanto - di fatto - spoglia la SIAE dal potere di gestione delle opere attribuitogli dalla legge) ed è contrario allo spirito della disciplina dei contratti, in quanto il contratto, di fatto, obbliga il solo licenziatario (a pagare il prezzo di licenza), non anche i licenzianti (i quali possono sempre - anche dopo la stipula del contratto - tirarsi indietro).
Anzi, a voler affondare il "ferro" nella piaga (magari esagerando anche un po', ma nemmeno tantissimo), si deve osservare che il contratto di licenza sembra a rischio di invalidità (sub specie di nullità), per un vizio dell'oggetto. Invero, paradossalmente, gli artt. 10 e 11 del regolamento e 6 del contratto consentirebbero a tutti gli autori iscritti alla SIAE di formulare - dopo la stipula dei contratti di licenza - le previste riserve, sottraendo al licenziatario
tutte le opere per le quali il contratto è stato stipulato. Insomma, in tal modo,
verrebbe a mancare l'intero oggetto della licenza e la stessa, in virtù di quanto previsto dall'art. 1346 c.c., sarebbe nulla.
Chiunque, pur prescindendo da valutazioni strettamente giuridiche, è in grado di rilevare la stranezza di un contratto che, di fatto, non vincola una delle parti - la quale non si è riservata la facoltà di recedere (il che sarebbe del tutto plausibile), ma quella di sottrarre al contratto il suo oggetto -, facendo restare vincolata l'altra parte. Pare chiaro, infatti, che - salva, forse, la facoltà di recedere ex art. 1373, comma 2, c.c. (sì, perché nel contratto di licenza non è disciplinato il diritto di recesso del licenziatario, il quale ha solo doveri, ma nessun diritto!) - il licenziatario dovrà comunque pagare il corrispettivo alla SIAE.
In alternativa alla prospettiva di una nullità dell'intero contratto (prospettiva che non mi pare affatto auspicabile), occorre tentare di conservare efficacia al contratto di licenza, onde evitare che il licenziatario risulti aver utilizzato delle opere...senza licenza. Con questo spirito si deve in ogni caso riflettere sulla validità della singola clausola n. 6: la sua eliminazione, infatti, consentirebbe di salvare il contratto di licenza.