No, la Dottrina Sarkozy non va liquidata

No, la Dottrina Sarkozy non va liquidata

Paolo Nuti, uno dei pionieri della rete italiana, spiega perché e in che modo i principi adottati in Francia potrebbero trovare una migliore e corretta applicazione in Italia. Una consapevolezza costruita sull'esperienza
Paolo Nuti, uno dei pionieri della rete italiana, spiega perché e in che modo i principi adottati in Francia potrebbero trovare una migliore e corretta applicazione in Italia. Una consapevolezza costruita sull'esperienza

Caro Direttore,
credo che al di là degli appelli, il “patto alla francese”, frettolosamente bollato come liberticida anche da alcune associazioni dei consumatori e da molti mass-media, richieda un approfondimento. Perché sarebbe un peccato non prestare la dovuta attenzione a quel che c’è di buono.

I lettori di Punto Informatico sono certamente al corrente che da diversi anni i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, prime tra tutte le Major statunitensi, hanno organizzato una serie di centri servizi che verificano se la “messa a disposizione” dei “contenuti” (film, brani musicali, etc.) operata da chi utilizza le tecnologie P2P è fatta in violazione dei loro diritti. L’operazione è concettualmente semplice: se qualcuno mette a disposizione un contenuto perché chiunque possa accedervi, possono scaricarlo anche i titolari dei diritti e prendere atto dell’eventuale violazione.

L’unica informazione che così si ottiene relativamente al soggetto che opera la “messa a disposizione”, è l’indirizzo di rete utilizzato per la presunta violazione. Gli unici soggetti che, con le dovute eccezioni, possono risalire all’identità del cliente a cui è stato assegnato il numero di rete sono i fornitori di accesso ad Internet. Di conseguenza i titolari dei diritti tendono ad inondare i fornitori di accesso con segnalazioni circa i presunti illeciti.

Segnalazioni che, in Italia, i fornitori di accesso non possono che trasmettere all’autorità giudiziaria, perché in fase di recepimento della direttiva europea sul commercio elettronico, i titolari dei diritti sono riusciti a convincere il legislatore italiano ad aggiungere un codicillo secondo il quale il fornitore del servizio, nel caso in cui venga a conoscenza dell’illecito, ne diventa civilmente responsabile se non denuncia il fatto all’autorità.

Si stima che, se i fornitori di accesso non si rifiutassero di riceverle, le segnalazioni così prodotte dai titolari dei diritti sarebbero, solo per l’Italia, dell’ordine della decina di migliaia al giorno e i tribunali risulterebbero intasati da milioni di denunce che rimarrebbero sostanzialmente lettera morta.

Un vero e proprio autogol, dal punto di vista dei titolari dei diritti, che qualcuno (ricordate il caso Peppermint?) ha cercato di evitare chiedendo ai fornitori di accesso, prima direttamente e poi per via giudiziaria, di comunicare l’identità dei clienti al titolare dei diritti. Richiesta inaccettabile se avanzata direttamente e che comunque ha sollevato l’intervento del Garante della Privacy.

Partendo dal presupposto che quello di essere pagato per il frutto del proprio lavoro sia un sacrosanto diritto di chi scrive, compone, produce, edita, pubblica etc. etc., riconosciuto tra l’altro da quella stessa Costituzione che invochiamo a tutela del sacrosanto diritto alla segretezza ed inviolabilità delle comunicazioni e nella certezza che, una volta informati, i clienti si asterrebbero in larga misura da ulteriori illeciti, i fornitori italiani di accesso ad internet sollecitano da tempo una modifica del quadro normativo che scongiuri qualsiasi ipotesi di filtraggio generalizzato del traffico – contro il quale si sono battuti al tempo dei famigerati “sceriffi della rete” proposti dall’ex ministro Urbani – e consenta viceversa di inoltrare ai clienti, per loro opportuna informazione e valutazione, le segnalazioni inviate dai titolari dei diritti.

Ebbene, il “patto alla francese” prevede esattamente questo, anzi, offre una garanzia in più: i titolari dei diritti devono inviare le proprie segnalazioni ad una Autorità presieduta da un magistrato che le gira ai fornitori di accesso perché, a loro volta, informino i clienti della diffida emessa a loro carico. Con un corollario di sanzioni, in caso di recidiva, che vanno dalla sospensione temporanea del collegamento ad Internet all’iscrizione in un elenco di soggetti plurisanzionati.

La proposta merita la massima attenzione, anche se richiede qualche mitigazione. Per mancata vigilanza si può multare il titolare dell’abbonamento, ma non privare di un ormai indispensabile accesso ad Internet un intera comunità familiare od aziendale.

Piuttosto che su questo aspetto, i commenti negativi si sono concentrati sulla ipotesi di inaccettabili filtraggi generalizzati di tutto il traffico che attraversa la rete. Senonché, un esame più attento del patto alla francese evidenzia che le (inaccettabili, come sopra ribadito) metodologie di analisi globale del traffico sono citate come mera ipotesi di studio e che la loro applicazione è subordinata al “caso in cui siano convincenti i risultati e la loro applicazione tecnica e finanziaria possa essere ritenuta realistica” . Tradotto dal politichese, significa che i fornitori di accesso si sono opposti alle reiterate insistenze dei titolari dei diritti e che il problema viene rinviato sine die. E comunque in Italia una previsione del genere, che richiederebbe una modifica costituzionale, appare ancora più remota.

In definitiva, l’unica previsione pratica relativa al filtraggio è quella che riguarda le piattaforme distributive, anche quelle P2P, che dovrebbero essere modificate perché il download sia affiancato da una verifica della “filigrana elettronica” eventualmente inserita nel “contenuto” al fine di consentire al titolare dei diritti di negare l’autorizzazione allo scambio.

Su questo punto, ben diverso dal precedente, si può o meno essere d’accordo sotto il profilo tecnico (un DRM Open Source potrebbe essere più pratico di un watermark), ma non sotto quello del bilanciamento tra libertà di comunicazione e tutela dei diritti di proprietà intellettuale: libertà di comunicazione non può significare libertà di danneggiare il diritto degli autori etc. ad essere retribuiti per il loro lavoro.

Alla luce di queste considerazioni, le violentissime critiche avanzate al patto francese appaiono molto superficiali. Si è concentrata l’attenzione su problemi che nascono da una lettura disattenta e dalla mancata considerazione del quadro costituzionale, ma sono stati trascurati problemi sostanziali (la medioevale punizione per il fatto del terzo). E quel che è peggio, si sono persi totalmente di vista gli aspetti positivi del patto alla francese.

Sarebbe viceversa costruttivo mettersi all’opera per proporre un “patto all’italiana” che prenda il buono di quello alla francese scartandone le criticità.

Paolo Nuti
Presidente di MC-link

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Pubblicato il
6 dic 2007
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