Al di là dei singoli dettagli (pur sempre di proposta si tratta e come tale soggetta, vi è da ritenere, a revisioni e ripensamenti), vi è da domandarsi di quale concezione della "proprietà intellettuale" si facciano portatori gli aderenti al progetto dmin.it ed i firmatari dell'appello per far sí che questo divenga la base della discussione pubblica in tema di riforma del diritto d'autore.
Se infatti i dettagli possono essere anche grandemente modificati, il disegno generale no, ed esso è estremamente chiaro: costruire un meccanismo che consenta ai detentori dei diritti di sfruttamento economico delle opere del'ingegno di statuire circa le facoltà che essi intendano concedere agli utenti, con la garanzia che i dispositivi degli utenti consentiranno a costoro esclusivamente l'esercizio delle facoltà esplicitamente concesse, impedendo ogni altro utilizzo dell'opera protetta.
Si tratta di una visione estremamente assolutistica della "proprietà intellettuale", concepita come totalmente priva di limiti e nella piú completa disponibilità del suo titolare. Un alcunché che non saremmo disposti a riconoscere alla proprietà del mondo fisico, cresciuti come siamo nell'insegnamento di quei maestri che ci hanno lungamente spiegato la funzione sociale, costituzionalmente contemplata, del *terribile diritto*.
E poco importa se un tale diritto sia concesso a Disney o al batterista che, nella stanza sopra alla nostra, registra la demo che gli consentirà l'accesso al firmamento delle start. Nelle intenzioni dei proponenti, infatti, il sistema di Trusted Computing non è funzionale all'acquisto della diciottesima villa di Madonna, ci viene ripetuto, ma proprio per il batterista nostro vicino di casa, al quale deve essere concesso il potere di statuire su cosa noi si possa fare con il file contenente la registrazione dei suoi rumori, potere che l'ordinamento rende effettivo imponendo a ciascuno di noi l'utilizzo esclusivo di dispositivi hardware e software che siano stati preventivamente certificati, dal Laboratorio Accreditato dall'Autorità Centrale, come in grado di dar piena esecuzione all'esclusiva volontà del novello Ringo Starr.
Un tale potere assoluto sull'opera dell'intelletto ricorda quel copyright premoderno che tanto efficacemente il rimpianto Ray Patterson ci ha tratteggiato nei sui splendidi studi sulla storia delle origini del diritto d'autore, un privilegio monopolistico perpetuo che il sovrano concedeva agli stampatori su ogni libro pubblicato nel regno, al fine di operare
una censura preventiva sulla circolazione delle idee. Fu in reazione a quella concezione assolutistica di un privilegio amministrato dagli stessi privilegiati - gli stampatori raccoltisi nella Stationer's Company - che nacque il diritto d'autore moderno, quale si esprime nello Statute of Anne o nella Costituzione degli Stati Uniti d'America: un diritto di origine pubblica, limitato nel tempo e nell'estensione e, soprattutto, finalizzato alla diffusione dell'apprendimento e della conoscenza.
Conferire ai detentori dei diritti di sfruttamento economico dell'opera dell'intelletto il potere che si è visto, al quale si accompagni un cosí forte investimento che l'ordinamento giuridico compie per rendere quel potere tanto effettivo nei confronti di ciascuno, facendone sopportare i costi unicamente ai produttori di hardware e software ed alla fiscalità generale, appare una scelta dettata da ragioni di politica industriale: consentire il perpetuarsi di modelli di business che, come riconoscono i firmatari dell'appello, vengono messi in crisi dall'evoluzione tecnologica.
La crisi di quei modelli di business deriva, ci viene di solito spiegato, dall'inefficacia dell'ordinamento giuridico nel prevenire i comportamenti di quegli utenti che, non ritenendo di dover pagare il dovuto ai detentori dei diritti d'autore, inducono un calo della remuneratività dell'investimento nelle opere dell'intelletto. Quando si fa notare come le soluzioni proposte, consistenti nel creare un ambiente digitale nel quale tali comportamenti devianti non abbiano piú nemmeno la possibilità di essere posti in essere, creino anche situazioni nelle quali il pericolo di un uso distorto di quelle stesse tecnologie non è solo un alcunché di temuto, ma qualcosa di storicamente accertato e dimostrato, ci si dice che l'ordinamento giuridico provvederà ad adottare le norme che contro tali abusi ci forniranno tutta la protezione di cui abbiamo bisogno.
Viene allora da chiedersi perché l'ordinamento giuridico, tanto incapace di proteggere i detentori dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell'intelletto dagli abusi compiuti dai loro utenti, dovrebbe non esserlo nel proteggere i secondi dagli abusi dei primi.
Andrea Rossato(*) - A.R. è docente di
Legal Issues in Computer Science presso la Facoltà di Informatica della Libera Università di Bolzano. È anche autore del libro
Diritto e architettura nello spazio digitale (Padova, 2006)