La Dematerializzazione è stata sbloccata

La Dematerializzazione è stata sbloccata

Ne parlava Punto Informatico quasi un anno fa ed ora è finalmente giunto un decreto: si sbloccano alcuni dei progetti più rilevanti nell'evoluzione della Società dell'Informazione
Ne parlava Punto Informatico quasi un anno fa ed ora è finalmente giunto un decreto: si sbloccano alcuni dei progetti più rilevanti nell'evoluzione della Società dell'Informazione

“Vi ricordate l’incredibile caso degli HSM? Rischiavano di rimanere paralizzati molti progetti di dematerializzazione documentale avviati in Italia a causa di un decreto che era fermo ad aspettare la firma dei ministri da 8 mesi…. finalmente il decreto è stato firmato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale!” Così ieri l’avv. Andrea Lisi , del D&L Department Studio Legale Lisi nonché presidente di ANORC (Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti), ha trasmesso una notizia attesa da lungo tempo, che può significare l’ attivazione di alcuni step fondamentali nella digitalizzazione documentale. Si tratta di un decreto che tocca da vicino l’attività e le tecnologie di numerosi soggetti.

Dieci mesi fa Punto Informatico pubblicava Il misterioso caso degli HSM proprio a firma di Andrea Lisi, che ora spiega: “Ci sono voluti quasi dieci lunghi mesi, ma almeno chi si occupa di conservazione digitale dei documenti e di fatturazione elettronica per altri 24 mesi può dormire sonni tranquilli! Dopo, come al solito, si vedrà. Certo sarebbe necessario, per una volta, sviluppare una normativa coerente in materia e non intervenire sempre con un decreto d’urgenza per mettere la solita toppa legislativa “. Il riferimento è al fatto che pur di attivare questa riforma che non si riesce a far passare con iter legislativo ordinario, il Governo ha fatto ricorso ad un decreto legge ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Di seguito il testo integrale:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2007
Differimento del termine che autorizza l’autodichiarazione circa la rispondenza ai requisiti di sicurezza di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche e, in particolare, l’allegato III, così come modificato in esito alla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L 13 del 19 gennaio 2000;
Vista la decisione della Commissione europea 2003/511/CE del 14 luglio 2003, relativa alla pubblicazione dei numeri di riferimento di norme generalmente riconosciute relative a prodotti di firma elettronica conformemente alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il proprio decreto del 30 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004, n. 98, recante approvazione dello schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza nel settore delle tecnologie dell’informazione, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10;
Visto il proprio decreto del 13 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004, n. 98, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione anche temporale dei documenti informatici;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante Codice dell’amministrazione digitale, e, in particolare, gli articoli 31, 35 e 71;
Visto il proprio decreto del 15 giugno 2006, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio, prof. Luigi Nicolais;
Considerata la complessità nella definizione dei tempi e dei costi di mercato delle procedure di certificazione di cui al citato decreto del 30 ottobre 2003 e la conseguente indisponibilità, allo stato attuale, di dispositivi sicuri per la creazione della firma certificati secondo le norme vigenti, da utilizzare nelle procedure automatiche di cui all’art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005;
Ritenuta la necessità di consentire l’utilizzo di dispositivi sicuri per l’apposizione di firme con procedure automatiche, anche per la fatturazione elettronica;
Considerata, quindi l’esigenza di differire ulteriormente il termine entro il quale i certificatori qualificati attestano, mediante autodichiarazione, la rispondenza dei propri prodotti e dispositivi relativi alle firme elettroniche da apporre con procedure automatiche ai requisiti di sicurezza definiti dalla vigente normativa, fermo restando lo svolgimento dell’attività di vigilanza prevista dalla stessa;
Sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);
Di concerto con i Ministri delle comunicazioni, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.
1. Per un periodo di ventiquattro mesi decorrente dall’entrata in vigore del presente decreto, i certificatori di firma elettronica attestano, mediante autodichiarazione, la rispondenza dei propri prodotti e dispositivi relativi alle firme elettroniche da apporre con procedure automatiche ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

2. Le autodichiarazioni già rese ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2000, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2001 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003, relative ai dispositivi sicuri per l’apposizione di firme con procedure automatiche, continuano a spiegare ininterrottamente i propri effetti fino al termine del periodo di cui al comma 1.

3. Le attestazioni di cui al comma 1 rientrano nell’ambito di applicazione delle funzioni di vigilanza e controllo svolte dal CNIPA sull’attività dei certificatori qualificati e accreditati, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

4. Il presente decreto non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2007

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais
Il Ministro delle comunicazioni Gentiloni Silveri
Il Ministro dello sviluppo economico Bersani
Il Ministro dell’economia e delle finanze Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 316″

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Pubblicato il
18 gen 2008
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