Sed Lex/ Marijuana.it e l'assoluzione

Sed Lex/ Marijuana.it e l'assoluzione

di Daniele Minotti - Di grande interesse la decisione del giudice di emettere una sentenza centrata sull'applicazione dell'articolo 21 della Costituzione, quello sulla libera espressione del pensiero
di Daniele Minotti - Di grande interesse la decisione del giudice di emettere una sentenza centrata sull'applicazione dell'articolo 21 della Costituzione, quello sulla libera espressione del pensiero

Credo di non essere l’unico a pensare che quando un caso “comune” si presenta su Internet esso viene troppo spesso distorto dall’opinione pubblica e dalle Autorità che osservano attraverso una lente corrotta, fatta di un misto di pregiudizio e ignoranza. E ciò succede spesso anche quando il “caso” arriva in un’aula di giustizia. Questa volta, però, ha trionfato la Costituzione; ma non sempre va così, lo sappiamo tutti. Vediamo più da vicino una vicenda giudiziaria iniziata nel 2005 e conclusasi, in primo grado, soltanto di recente.

Nel luglio del 2005, un comunicato stampa della Polizia ( ripreso e commentato da PI) informava dello smantellamento di una vera e propria organizzazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti mediante tre siti Internet, prontamente oscurati. Come detto, Punto Informatico riferiva i fatti riportando la posizione di ADUC, schieratasi decisamente a favore dell’innocenza del giovane coinvolto (e, sembrerebbe, arrestato).

Non è questa la sede per prendere posizioni a favore del proibizionismo o dell’anti-proibizionismo. Ognuno decide in coscienza, meglio se correttamente e pienamente informato.
Piuttosto – ed è questa la notizia degli ultimi giorni – tutta questa indagine, pubblicizzata in modo così roboante, è sfociata in una piena assoluzione, almeno in primo grado, in relazione al reato di cui all’ art. 82 d.P.R. 309/90 (Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore).

Lo scorso 29 novembre 2007 (ma la motivazione è stata depositata di recente), il Tribunale di Rovereto ha assolto il giovane referente dei siti con argomentazioni, in parte, a sorpresa.
Infatti, non si parla dei classici accertamenti circa l’estraneità di un soggetto rispetto ad un dato sito oppure dell’impossibilità di responsabilizzare quel soggetto in relazione agli interventi in un forum.
Il Giudice di Rovereto ha scomodato, si fa per dire, addirittura la Costituzione e precisamente l’art. 21 che fissa il principio della libera espressione del pensiero.

Questo il passaggio più significativo che non posso non riportare: “L’unica interpretazione costituzionalmente orientata di tali disposizioni (peraltro fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità) è nel senso che assumono penale rilevanza tutte quelle manifestazioni (verbali, scritte, comportamentali) che appaiono oggettivamente dirette a fornire consigli o indicazioni sull’uso o a convincere altri o ancora a far si che il destinatario della comunicazione sia portato ad accettare come valore positivo ed a praticare l’utilizzo di stupefacenti; una lettura più ampia si risolverebbe nel ritenere illecita in radice qualsiasi manifestazione di pensiero circa la non dannosità (o la limitata dannosità) dell’uso, anche come mera affermazione di principio,e finirebbe con il confliggere irrimediabilmente con il canone dettato dall’art. 21 della Costituzione”.

Al di là, dunque, delle convinzioni dei singoli circa l’uso di stupefacenti (pur “leggeri”), la sentenza va condivisa per la rara (purtroppo) applicazione dell’art. 21 Cost. in relazione ad un tema “scabroso” e soprattutto in un contesto, quello di Internet, che, per i motivi che menzionavo sopra, sembra ancora essere un luogo alieno, anche per la Costituzione.

Ed è questa la buona novella.

Avv. Daniele Minotti
www.minotti.net

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Pubblicato il 8 feb 2008
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