martedì 4 marzo 2008

Diritto d'autore, c'è chi vuole dare un senso al degrado

Autorevoli nomi dell'università, del diritto e della politica propongono ai ministri competenti il testo del decreto per regolare il noto nuovo comma sulle immagini e musiche degradate. Ne nascerebbe - dicono - un fair use italiano

Decreto Ministeriale
Comma 1 bis, articolo 70, legge 633/1941
Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca in attuazione del comma 1 bis dell'art. 70 della Legge n. 633 del 21 aprile 1941.

Vista la legge 21 aprile 1941, n. 633, recante Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ed in particolare l'art. 70;

Vista la legge 9 gennaio 2008, n. 2 recante disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori ed in particolare l'art. 2;Art. 1. Opere soggette all'eccezione
1. Ai fini del comma 1 bis dell'art. 70, legge 21 aprile 1941, n. 633, si intendono per immagini tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle arti figurative di cui all'art. 1 della medesima legge e, in particolare, quelle della pittura, dell'arte, del disegno, compresa la scenografia nonché i disegni industriali che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico e di architettura, le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II e, infine, le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II.

2. Ai fini del comma 1 bis dell'art. 70, legge 21 aprile 1941, n. 633, si intendono per musiche tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla musica di cui all'art. 1 della medesima legge e, in particolare, le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale di cui al n. 2 dell'art. 2 della stessa legge.

3. Ai fini del comma 1 bis dell'art. 70, legge 21 aprile 1941, n. 633, si intende per immagini e musiche anche l'opera risultante dalla inscindibile combinazione di una o più opere di cui ai commi precedenti, o parti di esse.

Art. 2. Finalità d'uso delle opere rilevanti ai fini dell'eccezione
1. Ai fini del comma 1 bis dell'art. 70, della medesima legge, si intende per uso didattico qualsiasi forma di utilizzo dell'opera a scopo illustrativo, di critica o discussione, finalizzata ad istruire o formare il pubblico attraverso le reti telematiche.

2. Ai fini del comma 1 bis dell'art. 70, legge 21 aprile 1941, n. 633, si intende per uso scientifico qualsiasi forma di utilizzo dell'opera a scopo illustrativo, di critica o discussione, finalizzata a comunicare al pubblico attraverso le reti telematiche tesi di carattere scientifico o risultati di studi, analisi, ricerche e teorie aventi analogo carattere. Hanno carattere scientifico, ai fini del presente Decreto, studi, ricerche, saggi, compendi, teorie o tesi relative a qualsiasi area del sapere purché condotti o prodotti attraverso modelli cognitivi caratterizzati da rigore metodologico, precisione e sistematicità.

3. Rientrano nella definizione di uso didattico o scientifico le attività funzionali o collaterali alla scienza, all'istruzione e alla formazione, quali, a titolo di esempio, la pubblicazione o redazione di enciclopedie, bibliografie, antologie, cataloghi, raccolte e compendi anche quando non svolte o coordinate direttamente da soggetti operanti nella funzione didattica, formativa o di ricerca.

4. Non concorre a costituire il fine di lucro di cui al comma 1 bis dell'art. 70, legge 21 aprile 1941, n. 633, l'eventuale ricorso da parte del soggetto pubblicante o del fornitore della piattaforma a forme di rimborso degli oneri di manutenzione e pubblicazione, quali, a titolo esemplificativo, l'apposizione di banner o l'iscrizione in circuiti pubblicitari, quando la pubblicazione delle opere protette sia accessoria ai contenuti resi disponibili.

Art. 3. Formati di pubblicazione
1. Ai fini del comma 1 bis dell'art. 70 della legge 21 aprile 1941, si intende per immagine in bassa risoluzione:

a) Per le opere delle arti figurative di cui al comma 1, art. 1 del presente Decreto: qualsiasi riproduzione non eccedente i 72 punti per pollice (dpi).

b) Per le opere della cinematografia di cui al comma 1, art. 1 del presente Decreto: qualsiasi riproduzione non eccedente i 384 kbit/s.

2. Ai fini del comma 1 bis dell'art. 70 della legge 21 aprile 1941, si intende per immagine degradata ogni opera di cui al comma 1, art. 1 del presente Decreto che, rispetto all'originale, presenti elementi di alterazione significativi, ivi compresa l'apposizione di marchi o scritte, ovvero effetti di alterazione della qualità visiva percepibile o dei colori e di distorsione.

3. Ai fini del comma 1 bis dell'art. 70 della legge 21 aprile 1941, si intende per musica in bassa risoluzione o degradata qualsiasi riproduzione non eccedente i 96 kbit/s.

4. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, aggiorna annualmente tramite decreto ministeriale i criteri e parametri di cui al presente articolo, tenendo in considerazione lo sviluppo tecnologico.

Art. 4. Autorizzazione dell'avente diritto
1. Qualora le finalità didattiche o scientifiche richiedano qualità di riproduzione eccedenti i criteri di cui all'Art. 3 del presente Decreto, l'autorizzazione è richiesta secondo le seguenti modalità:

a) se il titolare dei diritti sull'opera è iscritto alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), il soggetto realizzatore o responsabile della pubblicazione richiede autorizzazione alla SIAE mediante fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero corrispettivo telematico secondo la normativa vigente, indicando le modalità di pubblicazione dell'opera, il suo titolo, nonché i motivi per i quali è necessaria la pubblicazione in qualità eccedente.

b) se il titolare dei diritti sull'opera non è iscritto alla SIAE, il soggetto realizzatore o responsabile della pubblicazione richiede autorizzazione all'avente diritto con le modalità di cui alla precedente lettera.

2. Il destinatario della richiesta di cui al precedente comma può, entro trenta giorni dal ricevimento, richiedere chiarimenti o negare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione qualora ritenga che la pubblicazione possa arrecare pregiudizio al titolare dei diritti. In caso di silenzio, decorso il predetto termine, l'autorizzazione si considera concessa. Qualora il destinatario richieda chiarimenti dovuti alla incompletezza della comunicazione, a seguito della successiva risposta del soggetto realizzatore o responsabile della pubblicazione dispone di ulteriori sette giorni per negare, sempre con provvedimento motivato, l'autorizzazione. In caso di silenzio, decorso tale termine, l'autorizzazione si considera concessa.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere negata solo qualora la pubblicazione dell'opera arrechi ragionevole pregiudizio ai diritti del titolare.
41 Commenti alla Notizia Diritto d'autore, c'è chi vuole dare un senso al degrado
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  • vedo solo un modo per telecom di avere contenuti gratuiti per cellulari [no siae si party], e forse è l'unico modo per far passare sta cosa.
    Capisco che in realtà vorrebbe sgravare wikipedia e il mondo universitario dalla possibilità di essere attaccabili nella pubblicazione web di contenuti culturali [o pseudotali visto che diventa poi difficile ed arbitrario distinguere] o infine una estensione del diritto di cronaca che potrà inserire interi filmati negli articoli.

    e come la mettiamo con i diritti internazionali? nel mondo si potranno vedere film/tv dalla versione italiana di youtube?

    solo i prodotti italiani sarannno ammessi? solo contenuti SIAE?

    quindi torniamo al solito al nocciolo della questione: la SIAE [e i loro altrettanto insensati cugini internazionali]
    personalmente ritengo non ci sia un senso nel proteggere gli editori, è un po' come proteggere un'azienda e quindi rimanere al corporativismo che porta in tutti i campi ai soliti problemi [monopoli, illegalità, concorrenza sleale, cartelli, aumento dei prezzi, diminuzione dei salari e delle garanzie dei lavoratori].
    quello che bisogna fare, come stato e cittadini, è proteggersi dalle aziende e dal loro naturale e amorale modo di pensare e comportarsi [nessuna azienda fra un bimbo e un centesimo salva il bimbo quando qualunque uomo {compreso il proprietario dell'azienda} perderebbe volentieri il centesimo].
    quindi se vedo di buon occhio una Società Autori non capisco come possano entrarci gli editori che sono i loro concorrenti/sfruttatori/censori.
    è come il sindacato di padroni e operai....un nonsense.
    non+autenticato
  • Aggiungerei qualche riferimento alla costituzione:
    art.3 2°comma
    art.9
    art.33
    non+autenticato
  • Buona idea. Iniziare a fare proposte concrete e non solo sterili polemiche è un segno di maturità del "popolo della rete".

    Per quanto riguarda il testo mi pare equilibrato nei criteri di definizione del "degrado". Quello che mi fa storcere il naso sono le procedure di richiesta dell'autorizzazione alla pubblicazione, che prevede tempi più vicini a quelli della burocrazia ordinaria che alla velocità che contraddistingue l'era digitale.

    Oggi vorrei fare un commento su RockCast Italia sulla morte del grande Jeff Healey... ci starebbe bene un frammento di un suo brano (degradato ovviamente). Se devo aspettare un mese per avere l'autorizzazione fanno in tempo a morire altre quattordici rockstar.
    non+autenticato
  • > Oggi vorrei fare un commento su RockCast Italia
    > sulla morte del grande Jeff Healey... ci starebbe
    > bene un frammento di un suo brano (degradato
    > ovviamente). Se devo aspettare un mese per avere
    > l'autorizzazione fanno in tempo a morire altre
    > quattordici rockstar.

    colpa delle rockstar che hanno tutte novant'anni! Rotola dal ridere

    a parte gli scherzi, secondo me bisogna dare un po' di tempo all'autore per ricevere la richiesta e decidere, altrimenti visto che col silenzio passa comunque si rischia una cosa ingiusta.
    non+autenticato
  • Caro Dok,
    non so se ti ricordi di me, comunque, da quanto ho capito io, l'autorizzazione sarebbe necessaria solo nel caso in cui si abbia necessità di pubblicare un'opera di qualità eccedente i limiti, quindi oltre i 96kb per esempio. Se ci si mantiene nei limiti non c'è bisogno, altrimenti non avrebbe senso il decreto, l'autorizzazione infatti, almeno l'autore, la può dare già... almeno così dicono alcuni.

    Io piuttosto mi chiedo se 96kb non sia un po' troppo riduttivo... prendiamo la musica elettronica, o (sembra una contraddizione ma non lo è) quella acustica. In molti di questi casi 96kb credo sia troppo degradante. Almeno 128 si potrebbe fare.

    Comunque, magari si prendesse in considerazione una proposta del genere.

    Marco
  • - Scritto da: MarLeo Musicaround.net
    > l'autorizzazione sarebbe necessaria
    > solo nel caso in cui si abbia necessità di
    > pubblicare un'opera di qualità eccedente i
    > limiti, quindi oltre i 96kb per esempio.

    E' chiaro! Mica avevo capito che dok non aveva capito. A bocca aperta
    non+autenticato
  • Ciao MarLeo!
    Hai proprio ragione... ho letto di fretta e la fretta è cattiva consiglieraSorride Ritiro quanto precedentemente esposto e mi inchino alla saggezza di chi ha scritto la proposta.
    non+autenticato
  • L'idea mi pare ottima, ma sarà ascoltata?

    I politici italiani e le major non hanno alcun interesse a fare una cosa come questa.

    Vinceranno come sempre gli interessi di parte dei gruppi di potere, immischiati nella pantomima delle elezioni.

    Ragazzi: siamo in Italia.
    non+autenticato
  • quoto in pieno, con immensa tristezza. di queste cose non gliene frega niente colà ove si puote, o al massimo non sanno nemmeno dell'esistenza di questi problemi
    non+autenticato
  • Tutto gira intorno al diritto e alle responsabilità dell'autore, per le informazioni gratuite pubblicate, quando ci sono gli utili si è tutti presenti per dividere una torta che ha comprato l'autore, ecco questo, è il vero degrado.

    La differenza che c'è tra una canzone, un film, ecc. pubblicato su internet, con la scoperta di una nuova formula di uno scienziato anch'essa pubblicata nei siti, è notevole, mentre il fine, è lo stesso, i mezzi fanno la differenza. La divulgazione pubblicitaria di un'opera o di una formula è lecita per informazione, il punto è che la legge tutela più gli organi preposti, rispetto gli autori. In definitiva non è più lecito che gli organi competenti fanno, per così dire, pubblicità alle opere invece di dividere solo gli utili, questo oltre a dare uno scopo alle organizzazioni, diventerebbe una garanzia per ogni autore.Un consiglio da leggere I sensi nei dissensi sessi.
    non+autenticato
  • quoto!

    Zampo
    non+autenticato
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