lunedì 21 aprile 2008

SIAE: il nostro bollino serve ancora

Dopo gli articoli pubblicati su Punto Informatico nei giorni scorsi SIAE difende il bollino come strumento antipirateria. Ma ammette che il mancato uso è penalmente irrilevante. I giuristi: SIAE deve far partire i rimborsi

Roma - Gli articoli pubblicati nelle ultime settimane su Punto Informatico ed il tam tam delle ultime ore in Internet hanno costretto la SIAE a prendere posizione sull'ormai nota vicenda dell'illegittimità della disciplina italiana in materia di obbligo di apposizione del contrassegno sui supporti contenenti opere dell'ingegno.

La risposta dell'Ente di Viale dell'Astronomia circa le conseguenze della Sentenza resa dalla Corte di Giustizia UE nel caso Schwibbert è, tuttavia, tardiva, ambigua ed imprecisa.

La tardività discende dalla circostanza che la SIAE nel comunicato pubblicato sul proprio sito il 18 aprile propone una sua interpretazione - come si è anticipato ambigua ed imprecisa - della recente Sentenza della Corte di Cassazione Penale segnalata nei giorni scorsi da Daniele Minotti.
L'illegittimità della disciplina nazionale in materia di obbligo di apposizione del contrassegno deriva, tuttavia, direttamente dalla Sentenza della Corte di giustizia UE del novembre 2007.
La SIAE ha, dunque, atteso cinque mesi prima di informare i propri utenti di tale decisione e del suo contenuto.

L'ambiguità della posizione assunta dall'Ente di Viale dell'Astronomia in merito alla questione della sussistenza nel nostro Ordinamento di un obbligo di apposizione del contrassegno deriva, invece, dalla circostanza che nel suo comunicato la SIAE omette di chiarire che a seguito della citata decisione della Corte di Giustizia non sussiste più nell'ordinamento italiano alcun obbligo di apporre il contrassegno SIAE su supporti diversi da quello cartaceo contenenti opere dell'ingegno.

Al riguardo, infatti, nel comunicato ci si limita a segnalare che "la presenza del contrassegno è, dunque, una garanzia utile ed efficace per eliminare ogni dubbio sulla legittimità dei prodotti, rimanendo in pratica la prova determinante che è stata chiesta alla SIAE la licenza per la riproduzione meccanica delle opere tutelate".

La Società italiana autori ed editori, tuttavia, omette di riferire che la stessa Corte di Cassazione nella decisione oggetto del comunicato ha chiarito che l'obbligo di apposizione del bollino deve ritenersi, allo stato, insussistente, non solo sotto il profilo penale ma anche sotto quello civile ed amministrativo.

Ma vi è di più.

La SIAE, infatti, attraverso le pagine del proprio sito continua ad ammonire pubblico ed utenti circa le conseguenze sanzionatorie della mancata apposizione del contrassegno sui supporti contenti opere dell'ingegno posti in distribuzione.

Si tratta di una condotta che, qualora fosse stata posta in essere da un imprenditore sul libero mercato nei confronti dei consumatori anziché da un Ente Pubblico al quale lo Stato ha affidato, in regime di monopolio, talune funzioni di carattere pubblicistico costituirebbe, senza ombra di dubbio, una condotta commerciale scorretta perché aggressiva in quanto volta a influenzare le scelte economiche di consumatori ed utenti, paventando loro conseguenze sanzionatorie in realtà inesistenti.

Perché la SIAE non ha rimosso il riferimento a tali sanzioni per l'ipotesi di mancata apposizione del contrassegno? Perché non ha chiarito che, ormai dal lontano novembre 2007 apporre il contrassegno non è più obbligatorio?
Il comunicato pubblicato nelle scorse ore sul sito dell'Ente di Viale dell'Astronomia è, infine, poco puntuale perché, in esso, si ricorda che il bollino è uno strumento di controllo idoneo a semplificare le verifiche circa l'avvenuto assolvimento dei diritti d'autore da parte dei distributori di opere dell'ingegno e se ne tratteggia l'apposizione come una scelta quasi volontaria da parte del distributore.

Come è noto, tuttavia, non è così.
L'apposizione del contrassegno SIAE costituisce - rectius avrebbe dovuto costituire qualora le relative norme impositive fossero state approvate attraverso un corretto processo di produzione normativa - un obbligo ex lege imposto ai distributori di supporti contenenti opere dell'ingegno a tutela di un interesse non già di questi ultimi ma, piuttosto, dei titolari dei diritti.

Mentre, dunque, qualora oneri e costi relativi all'apposizione del contrassegno fossero stati sopportati dai titolari dei diritti avrebbe potuto parlarsi di scelta commerciale autonoma e volontaria, non sussiste alcun dubbio circa la circostanza che i distributori di contenuti protetti da diritto d'autore hanno sopportato tali ingenti costi ed oneri solo ed esclusivamente perché la SIAE lo ha da loro preteso in forza di una legge.

Ciò apre, dunque, le porte all'ultima questione sollevata dalle pagine di Punto Informatico qualche giorno fa: cosa intende fare SIAE in relazione agli importi sin qui incamerati in forza di disposizioni di legge mai validamente entrate a far parte dell'Ordinamento italiano?
Non possono essere i nostri imprenditori né gli artisti che si autoproducono ad assorbire gli oneri ed i costi loro imposti illegittimamente ed a favore di soggetti terzi.

SIAE dovrebbe restituire il maltolto e, magari, rivalersi poi sul Governo italiano per le conseguenze derivatele dall'errore da questo commesso o, piuttosto, dai titolari dei diritti che sono, in ultima analisi, gli unici ad aver tratto un concreto beneficio dall'apposizione di quell'arcaico strumento di controllo rappresentato dal famigerato bollino.
Anche su questo, tuttavia, SIAE tace.

Guido Scorza
Carmelo Giurdanella
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