
Roma - Le agenzie riferiscono di un'iniziativa giudiziale di Mediaset nei confronti di Google per la violazione dei diritti d'autore sui video scaricati dagli utenti del portale Youtube. La vicenda richiama la ben nota querelle introdotta negli Usa da Viacom contro la stessa Google che ha iniziato da tempo un'azione legale per la violazione dei diritti d'autore relativi a più di 150.000 video.
Nel caso Viacom il risarcimento richiesto è di un miliardo di dollari.
Nel caso italiano si parla di una richiesta risarcitoria (ma solo per il danno emergente) quantificabile in 500 milioni di euro.
Quali le ipotesi di illecito secondo la disciplina italiana?Non si conoscono allo stato attuale gli atti e i documenti presentati da Mediaset e dunque è possibile fare solo illazioni sulle violazioni contestate e tuttavia possiamo affermare in linea molto generale che le violazioni contestate potrebbero riguardare la responsabilità di Google per
la violazione del diritto esclusivo di pubblicare l'opera secondo quanto previsto dall'Art. 12 della legge sul diritto d'autore (Legge 633/41) secondo cui fra l'altro:
a) "L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti".
Si potrebbe anche ipotizzare una responsabilità da parte di Google per aver consentito o non impedito la riproduzione dell'opera secondo quanto previsto dall'art 13 della già menzionata legge sul diritto d'autore secondo il quale l'autore ha il diritto esclusivo di riproduzione che viene definito come:
1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
La violazione del
diritto di riproduzione si realizzerebbe in questo caso mediante la messa a disposizione di strumenti atti a consentire la memorizzazione del video sull'hard disk dello stesso utente.
Ma la norma forse più attinente, considerando anche gli importanti riflessi di carattere penalistico sottesi alla vicenda sembrerebbe quella prevista dal successivo art. 16 della legge sul diritto d'autore che prevede lo specifico
diritto di diffusione al pubblico. La diffusione via Internet da parte di YouTube di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore inciderebbe quindi su uno dei diritti tipici della proprietà intellettuale che la legge assegna all'autore dell'opera (o all'avente causa dei suoi diritti, in questo caso Mediaset).
Questa norma prevede in particolare che
"1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Vedremo in seguito il collegamento che a questa norma viene effettuato da una disposizione introdotta dal famigerato decreto Urbani e le conseguenze che ne possono derivare in ordine alla responsabilità penale degli autori dell'illecito.
Quali sono le sanzioni applicabili?In tutti e tre i casi saranno applicabili, qualora si riscontrasse una responsabilità quantomeno agevolativa di Google, le sanzioni civili previste dagli art 156 e seguenti della legge sul diritto d'autore, che prevedono diverse forme di tutela da parte dell'autore (o degli aventi causa) alcune di carattere cautelare o inibitorio (la rimozione dei file stessi, l'inibizione alla diffusione dei file protetti) ed altre a carattere risarcitorio.
Nel caso Mediaset, le agenzie riportano la notizia di un rilevante numero di video monitorati a partire da giugno in poi dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, non si comprende in verità se il controllo sia stato effettuato mediante gli ordinari mezzi previsti dal codice di procedura civile e dalla legge sul diritto d'autore a tutela dei detentori dei diritti (ad esempio la descrizione, uno strumento tipico di accertamento preventivo delle violazioni) ovvero utilizzando strumenti di parte senza controllo da parte del Giudice. In ogni caso la Parte sembra sia decisa a richiedere risarcimenti pecuniari basati su una valutazione forfettaria del danno emergente e del lucro cessante (non ancora quantificato) derivante dal mancato introito pubblicitario atteso.
Le sanzioni penaliMa la vicenda potrebbe assumere contorni ben più gravi se ci si soffermasse su quanto previsto dagli articoli 171 e ss della legge sul diritto d'autore: le condotte contestate potrebbero configurare anche gli illeciti penali previsti dal'articolo a) bis del secondo comma dell'art 171 ter, introdotto dall'ormai famigerato decreto Urbani, che prevede:
"È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;"
I vertici di Google potrebbero quindi essere anche indagati in sede penale, qualora si ricontrasse la violazione del diritto di diffusione al pubblico di opere protette attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche di opere dell'ingegno protette da diritto d'autore.
Fulvio Sarzana di S.IppolitoStudio Legale Sarzana e Associati www.lidis.it