Sondaggi online? Attenzione a quelli facili

Sondaggi online? Attenzione a quelli facili

di Adele Chiodi - Sono tanti i webmaster che propongono sui propri siti sondaggi di ogni genere ma un regolamento varato dall'Autorità delle TLC sembra porre un deciso freno a questa diffusissima pratica
di Adele Chiodi - Sono tanti i webmaster che propongono sui propri siti sondaggi di ogni genere ma un regolamento varato dall'Autorità delle TLC sembra porre un deciso freno a questa diffusissima pratica


Roma – Da qualche tempo, sul sito dell’Autorità TLC è apparsa una delibera che riguarda la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa. Una delibera che impatta direttamente su molte attività Web.

Poiché si stabilisce esplicitamente che tra tali mezzi è compreso anche Internet, appare evidente che nel nuovo quadro debbano seguire le regole per la pubblicazione dei risultati e del contesto dei sondaggi anche tutti i siti web, e sono pressoché infiniti, che chiedono ai propri utenti di partecipare a rilevazioni di opinione di cui pubblicano i risultati, non sempre con tutti i crismi voluti dall’Autorità.

La situazione può divenire critica per molti siti web, visto che la delibera non sembra proprio prendere in considerazione l’ipotesi di un “sondaggino” che sia la mera richiesta di interazione da parte dell’utenza senza pretese statistiche. Sono previste, per chi non ottempera ad eventuali diffide, misure di rettifica e, se non seguite, pesanti sanzioni. E non si ammettono esclusioni, come quelle che potrebbero essere giustificate dalla presenza di una dicitura utilizzata di frequente: “I risultati del sondaggio non sono da considerarsi statisticamente rilevanti”.

Qualche apertura forse però si può individuare nella definizione di “sondaggio” data dall’Autorità TLC: “Ogni rilevazione di opinioni, comportamenti, giudizi, atteggiamenti, previsioni, atti e fatti effettuata con metodo campionario, probabilistico o non probabilistico, che consente di generalizzare i risultati al collettivo di riferimento”. Una definizione che con una certa dose di arbitrarietà si potrebbe interpretare come una esclusione per tutto quello che dichiara di essere sondaggio ma che sondaggio in realtà non è perché non ne ha le caratteristiche.

Non volendo fare capriole giuridiche, però, l’Autorità TLC sembra affermare che se si vogliono diffondere i risultati di un qualsiasi sondaggio occorre seguire necessariamente una serie di regole.

La prima richiede la pubblicazione di una “nota informativa” nella quale si indichi chi ha realizzato il sondaggio, chi lo ha eventualmente commissionato, quale metodo di rilevamento è stato utilizzato, l’estensione territoriale del sondaggio (!!), il numero dei partecipanti, il periodo o la data di conduzione del sondaggio, le domande del sondaggio, la URL del sondaggio e via dicendo.

“Il “documento” completo relativo ai sondaggi – continua la delibera – i cui risultati sono stati pubblicati o diffusi secondo le indicazioni (..), contestualmente alla loro pubblicazione o diffusione sui mezzi di comunicazione di massa, deve essere reso pubblico e disponibile nella sua integrità da parte del “soggetto realizzatore” nell’apposito sito Internet dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (http://www.agcom.it), con la specifica indicazione delle metodologie adottate per la realizzazione, e della significatività e limiti dei risultati ottenuti, oltre ad ogni elemento utile al fine della verifica, da parte dell’Autorità, della corrispondenza effettiva di tali metodologie a quelle dichiarate dal soggetto realizzatore del sondaggio”.

In caso di sondaggi non coerenti con le regole, l’Autorità TLC può ordinare la rettifica di quanto non conforme entro 48 ore, passate le quali in assenza di ottemperanza l’Autorità può irrogare sanzioni. Queste, stando ad una precedente legge richiamata dalla delibera, possono andare da “lire venti milioni a lire cinquecento milioni”.

Occhi aperti dunque.

Adele Chiodi

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Pubblicato il 22 nov 2002
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