Internet è libera

Internet è libera

di Guido Scorza - Un obbligo come la registrazione al ROC di un sito o di un blog viene additata come una forma di censura e respinta dalla rete tutta. Ma è una bocciatura incomprensibile. Ecco perché
di Guido Scorza - Un obbligo come la registrazione al ROC di un sito o di un blog viene additata come una forma di censura e respinta dalla rete tutta. Ma è una bocciatura incomprensibile. Ecco perché

Ho dedicato le ultime ore alla lettura dei verbali del dibattito svoltosi in seno all’Assemblea Costituente tra il 12 ed il 19 gennaio del 1948 e delle relazioni al disegno di legge sulla stampa presentato dal Governo, all’epoca presieduto dall’On. De Gasperi e poi modificato dalla Commissione per la Costituzione dell’Assemblea Costituente.
Quell’attività condusse poi all’approvazione della disciplina sulla stampa tuttora in vigore.
Sono documenti che temo conoscano pochi di coloro che – fuori e dentro il Parlamento – oggi animano il dibattito sull’opportunità e le forme di un intervento normativo che valga ad “ammazzare” i blog o piuttosto a “salvarli”.

È un errore perché significa pretendere di capire il presente e disciplinare il futuro ignorando il passato e rinunciando, quindi, ai preziosi suggerimenti della storia e di quell’emozionante esperienza politica che fu l’assemblea costituente.

Solo l’ignoranza delle ragioni che indussero la stessa Assemblea Costituente a disciplinare – prima e in luogo di altre – la materia della stampa in uno con una diffusa tendenza alla demagogia ed all’assunzione di posizioni ideologiche precostituite, giustificano, infatti, la povertà dei temi e delle questioni poste al centro del dibattito che si sta svolgendo nelle ultime settimane attorno al tema della nuova disciplina sui prodotti editoriali online.
Al centro di tale dibattito – si potrebbe definire sua protagonista esclusiva – vi è ormai da mesi la questione dell’opportunità o meno di prevedere un obbligo di registrazione dei blog presso il ROC, il Registro degli operatori della comunicazione.

In tale contesto, ogni disposizione di legge che sembri introdurre tale obbligo viene immediatamente additata come liberticida e respinta dal popolo della Rete mentre ogni previsione di segno diverso – o almeno apparentemente di segno diverso – viene applaudita e battezzata – o “auto battezzata” – addirittura “salva blog”.

L’equazione secondo la quale l’obbligo di registrazione di taluni prodotti editoriali telematici costituirebbe una gravissima limitazione della libertà di manifestazione del pensiero online, francamente, non mi convince affatto.

Il primo comma dell’art. 1 della Legge sulla Stampa – ripristinando un principio sancito oltre un secolo prima con lo Statuto Albertino – stabilisce che “La Stampa è libera”.
La Relazione della Commissione dell’Assemblea Costituente sul disegno di legge in materia di stampa, si apre, d’altra parte, proprio chiarendo che tale disegno “è inteso a ridare finalmente la libertà alla stampa italiana, in obbedienza al principio che è stato solennemente affermato dall’Assemblea costituente nell’art. 16 del progetto di costituzione (n.d.r. poi divenuto l’art. 21)…dopo (che nella) parentesi fascista e dopo il crollo del regime, nel periodo armistiziale il decreto legislativo 14 gennaio 1944 n. 13, più volte prorogato e ancora vigente, stabilì il sistema della autorizzazione del Prefetto per la pubblicazione di giornali od altri scritti periodici in cui vengano riportate notizie od opinioni politiche”.

Lo scopo perseguito con la legge sulla stampa era, dunque, quello di dare concreta attuazione alla libertà di manifestazione del pensiero, eppure nessuno dei membri dell’apposita sottocommissione dell’assemblea costituente ritenne che inserire in tale legge un obbligo di registrazione avrebbe finito con il restringere anziché rafforzare tale libertà.
A proposito dell’obbligo di registrazione delle testate presso i Tribunali, infatti, si legge nella stessa relazione di accompagnamento al disegno di legge che quest’ultimo avrebbe previsto “una forma di registrazione che non ha carattere limitativo e non presenta pericolo di ingerenza da parte del potere esecutivo nel permettere o negare la pubblicazione di giornali o periodici” e ancora “si è detto – e l’espressione è in sostanza felice – che si tratta qui di un’anagrafe della stampa periodica che può essere opportuna e anzi necessaria sotto molti aspetti, senza che per questo venga ad incidere sul libero esercizio della funzione giornalistica”.

La relazione prosegue poi chiarendo che “Questo stato civile della stampa regola l’atto di nascita, il mutamento di stato, la cessazione del giornale, non altro”.

Interessante è leggere alcuni ulteriori riferimenti contenuti nella Relazione di accompagnamento dell’originario disegno di legge presentato dal Governo De Gasperi all’Assemblea Costituente laddove si riferisce che “scopo di un ordinamento della stampa, in regime democratico, non può essere che l’equilibrio tra l’esigenza della libertà e quella, non meno inderogabile, di reprimere gli abusi” e si aggiunge, quindi, che “nell’ordine giuridico, come nell’ordine morale, non può esistere libertà senza responsabilità, ed è questo principio che costituisce la base degli ordinamenti più progrediti di paesi nei quali la libertà di stampa, trovò la più costante e sicura attuazione”.

Nelle centinaia di pagine di verbali delle sedute dell’Assemblea Costituente nelle quali per sette giorni si svolse un acceso dibattito sul disegno di legge in materia di Stampa, vi sono solo pochi accenni al tema della registrazione delle testate mentre vi sono stimolanti ed accese discussioni in merito all’idoneità del disegno di legge che ci si accingeva a varare ad affrontare nel migliore dei modi il tema del “diritto al sapere” dei cittadini, quello dell’indipendenza dei mezzi di informazione dal potere politico, quello del finanziamento delle più piccole realtà editoriali e quello, più generale, dell’esigenza di garantire che né il potere politico né quello economico influenzassero la libertà del giornalista e del cittadino, rispettivamente, di scrivere e leggere ciò che effettivamente accadeva nel mondo e non già ciò che altri avrebbero voluto imporre di scrivere e leggere.

Sfogliare quei documenti fa apparire incredibilmente sterile e privo di una reale utilità il dibattito delle ultime settimane in relazione all’opportunità di imporre o meno, a chi realizzi un prodotto editoriale online, di registrarsi presso il ROC.

Il punto non è questo.

La Rete è cresciuta ed i blog ed i siti di informazione rappresentano, oggi, in tutto il mondo, il principale strumento di esercizio della libertà di manifestazione del proprio pensiero nella sua duplice accezione: libertà di informare e libertà di essere informati o, come si diceva, nel corso dei lavori dell’assemblea costituente, “diritto al sapere”.

Si tratta, tuttavia, di uno scenario che va difeso dalle ingerenze e dall’evidente irresistibile tentazione che i poteri politici ed economici di sempre, hanno – e non esitano a manifestare – di controllare la Rete e mettere un bavaglio a quanti la utilizzano per informare ed informarsi fuori dal coro.
Sequestri di blog, procedimenti per diffamazione a mezzo internet e condanne per stampa clandestina in un contesto normativo grigio e nebuloso hanno, infatti, sfortunatamente segnato la storia moderna dell’informazione online.

Non serve, dunque, perder tempo a ragionare sull’opportunità o meno della registrazione ma, piuttosto, esigere per ogni strumento di informazione online garanzie e mezzi di sostentamento analoghi a quelli che l’Assemblea costituente si preoccupò di garantire alla Stampa.

L’insequestrabilità di ogni prodotto editoriale telematico, l’accessibilità da parte di chiunque voglia intraprendere un’attività di informazione online a risorse economiche ed informatiche sufficienti a consentirgli di realizzare il proprio intendimento ed il diritto di ogni cittadino italiano di ottenere – oggi e non nel domani promesso dalle grandi compagnie di TLC – a casa propria l’accesso all’infrastruttura di Rete necessaria ad esercitare il proprio “diritto di sapere” senza essere penalizzato dal fatto di vivere in un’area in cui portare la banda larga è “anti-economico”.
È di questo che mi piacerebbe si parlasse nel dibattito di questi giorni sulla disciplina dell’informazione online.

Il problema della registrazione è un falso problema che non risolve le preoccupazioni che quanti hanno a cuore la sorte dell’informazione online dovrebbero nutrire e che, d’altra parte, si risolve con una norma più equilibrata di quelle che si sono sin qui proposte presi dalla foga del momento: basterebbe una norma che chiarisca che alla registrazione si possa procedere online e in pochi click nello stesso momento in cui si apre il proprio blog, che la registrazione è completamente gratuita (niente marche né balzelli), che non vi sono requisiti né limiti di sorta per ottenerla e che l’AGCOM potrà comunicare i dati acquisiti a seguito della registrazione esclusivamente all’Autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto l’eventuale responsabilità penale per il reato di diffamazione del titolare del blog o del sito internet di informazione.

Comprendo perfettamente la posizione di chi ritiene che la Rete debba essere libera ma, come insegnano i padri della Costituzione, non c’è libertà senza responsabilità ed è sacrosanto che chi esercitando una propria libertà ne abusi in danno altrui, si faccia carico dell’eventuale responsabilità da accertarsi, peraltro, nell’ambito di un processo che la stessa carta costituzionale vorrebbe fosse sempre giusto ed equo.

Internet è libera! Difendiamola senza perderci in chiacchiere né lasciarci strumentalizzare da chi ama la demagogia o il proprio interesse più della Rete.

Guido Scorza
www.guidoscorza.it

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Pubblicato il
1 dic 2008
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