SMSHome/ Canone RAI anche per i cellulari?

SMSHome/ Canone RAI anche per i cellulari?

Il 31 gennaio è il termine ultimo per pagare il canone RAI. Ma chi lo deve pagare? Leggendo la normativa si potrebbe pensare che il cerchio utenti si allarghi anche ai possessori di... cellulari
Il 31 gennaio è il termine ultimo per pagare il canone RAI. Ma chi lo deve pagare? Leggendo la normativa si potrebbe pensare che il cerchio utenti si allarghi anche ai possessori di... cellulari


Roma – Avete un cellulare “evoluto” ma non avete la TV? Potreste ritrovarvi una cartella esattoriale che vi intima il pagamento del canone. “Niente paura”, ci assicurano al Call Center della RAI, “al momento ci è stato detto che i cellulari sono esclusi. Ma nei prossimi anni, invece, sembrerebbe proprio che…”. Queste le parole di Monica, che abbiamo contattato tramite il 199123000, numero messo a disposizione dalla RAI per informazioni sugli abbonamenti.

Eh sì, perché secondo quanto dispone l’Art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, il canone deve essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo (Sentenza costituzionale 12/5/1988 n. 535 – Sentenza cassazione 3/8/1993 n.8549). La destinazione dell?apparecchio televisivo ad uso diverso (visione di nastri preregistrati, utilizzazione come terminale per home-computer o come monitor per videogame) non ne esclude l’adattabilità alla ricezione delle trasmissioni televisive e conferma l?obbligo a corrispondere il canone di abbonamento. Non importa la qualità del segnale: dovrete pagare il canone alla RAI anche se col vostro televisore riuscite a captare solo i canali della concorrenza. Per la cronaca, ricordiamo che sono esenti dal pagamento ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate, gli appartenenti alle Forze NATO, e, sotto determinate condizioni, agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia.

Ma quali sono questi apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni? Oltre al monitor del PC, anche i cellulari potrebbero rientrare nella “lista nera”: basti pensare al Samsung SCH-M220 CDMA che è dotato di antenna tv e di display LCD TFT (non in vendita in Italia, non è GSM) oppure ai più comuni smartphone che consentono di ricevere e inviare brevi filmati col proprio cellulare (ad esempio presto saranno disponibili i filmati relativi ai gol della propria squadra del cuore). I Nokia 7650 e 3650, grazie al software Real Player One Mobile (installabile sul primo, già presente nel secondo), possono ricevere le trasmissioni Rai in streaming nel formato proprietario Real Video.

Ovviamente la lista degli elettrodomestici “adattabili”, citando la legge, non finisce qui: i PDA devono pagare? Il game-boy? E i Tablet PC, magari quelli nuovi nati per collegarsi ad Internet? Gli elettrodomestici figli della domotica, con display a colori e collegamento alla Rete (come certi prototipi di frigorifero che consentono di fare la spesa su Internet)? Se un portatile con display da 17″ deve pagare il canone e un cellulare no, qual è la diagonale in pixel sotto la quale si è esonerati dal pagamento?

Altre “curiosità” al riguardo: possedere esclusivamente un videoregistratore o un decoder satellitare, anche senza televisore, obbliga al pagamento del canone, diversamente sono esentati i possessori di soli lettori DVD o di radio (secondo quanto disposto dall’Art. 449 del 27 dicembre 1997 non esistono più canoni ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici nell’ambito familiare).

Banalmente, questi problemi (evasione inclusa) non esisterebbero se la RAI adottasse un sistema di accesso condizionato (come, ad esempio, ha sempre fatto Tele+).

Di tutt’altra natura è il nostro risentimento relativo al mancato esonero per i portatori di handicap. Sul sito RAI si ricorda che “la legge non prevede ipotesi di esonero dal pagamento del canone di abbonamento, per quanto riguarda gli invalidi, dall?01/01/74 tale esenzione e? stata abrogata ai sensi dell?art. 42 del D.P.R. 29/9/73 n. 601.”. In questa direzione qualcosa sembra muoversi: ce lo auguriamo.

Enzo dell’Aquila
SMSHome.net/

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Pubblicato il 16 gen 2003
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