Sì al sequestro: i forum non sono stampa

Sì al sequestro: i forum non sono stampa

La Cassazione ha confermato la legittimità del sequestro dei forum di ADUC che ospitavano offese nei confronti della religione. Perché i forum non sono stampa. Il commento dell'avvocato Fulvio Sarzana di S. Ippolito
La Cassazione ha confermato la legittimità del sequestro dei forum di ADUC che ospitavano offese nei confronti della religione. Perché i forum non sono stampa. Il commento dell'avvocato Fulvio Sarzana di S. Ippolito

Non si tratta di stampa, e il sequestro dei forum è legittimo: l’oscuramento non comporta le stesse procedure che si innescano nel caso sia abbia a che fare con i prodotti editoriali classificati come stampa, né godono delle garanzie dovute alla stampa. Il sequestro operato sui forum di ADUC, ha spiegato la Cassazione con sentenza 10535 , si colloca appieno nel quadro legislativo italiano.

Erano stati sottoposti a sequestro preventivo nel novembre 2006: erano due gruppi di discussione ospitati sul sito di ADUC, l’Associazione dei consumatori e degli utenti. La denuncia era stata sferrata dall’ associazione Meter di don Fortunato Di Noto e si scagliava contro delle affermazioni che avrebbero costituito “offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone” e contro parole brandite nei confronti dei disabili. La Procura di Catania aveva disposto un sequestro che coinvolgeva i due gruppi di discussione oggetto del contendere, in attesa di individuare i responsabili delle affermazioni e di valutare la loro posizione.

ADUC aveva chiesto il riesame : a parere dei legali dell’associazione il sequestro sarebbe risultato illegittimo in quanto la accuse contestate nei confronti degli utenti non sarebbero ricadute in quelle previste dalla legge sulla stampa, l’unica disposizione che autorizzerebbe l’imposizione di un blocco alla manifestazione del pensiero: il forum, dunque, non sarebbe potuto essere azzittito se non violando la libertà di esprimersi e di informarsi che spetta ai cittadini della rete. A parere di ADUC, in ogni caso, non si sarebbe configurato alcun reato di vilipendo alla religione né si sarebbe trattato di un caso di diffamazione: nonostante si facesse riferimento all’insinuarsi della pedofilia nelle gerarchie ecclesiastiche non sarebbe stato chiamato in causa alcun individuo. Il Pubblico Ministero, nel frattempo, aveva notificato a tre utenti dei due forum gli avvisi di garanzia e aveva individuato nove frammenti estratti dai forum per cui aveva formulato l’imputazione. ADUC chiedeva il dissequestro degli spazi di discussione almeno per quanto riguardava le sezioni che non avessero contenuti gli stralci incriminati.

Il GIP del tribunale di Catania aveva respinto la richiesta di ADUC, ADUC era ricorsa in appello. Il Tribunale del riesame di Catania, nel luglio 2008, aveva poi imposto di togliere i sigilli ai forum, ma solo parzialmente. ADUC aveva combattuto per ottenere il completo dissequestro, la Suprema Corte ha ora deliberato : il sequestro è legittimo, non si può pretendere di applicare al forum le stesse tutele previste per la stampa .

I forum, spiega la Suprema Corte, “sono una semplice area di discussione dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole e agli obblighi cui è soggetta la stampa (come indicare un direttore responsabile per registrare la testata) o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che la Costituzione riserva solo alla stampa”. I forum, commenta ADUC, sarebbero “equiparabili ad una bacheca”: per questo motivo, prosegue l’associazione “a differenza della stampa (dove per la riproduzione e per la responsabilità civile e penale ci sono editore e direttore responsabile), l’autorità giudiziaria può esercitare un controllo diretto”.

A parere di ADUC la sentenza della Cassazione dimostrerebbe che esistono “libertà di serie A e di serie B”: “quelle legate alla libera manifestazione del pensiero individuale di chi non è giornalista – denuncia l’associazione – sono di serie B”. Ma la sentenza della Cassazione contribuirebbe a tracciare un distinguo sul cui crinale muovono numerose iniziative legislative portate avanti nei mesi scorsi: nel caso del DDL Carlucci e dell’emendamento contenuto nel DDL sulle intercettazioni si vorrebbero attribuire responsabilità e doveri ai cittadini della rete che non operino in maniera professionale, mentre con proposte come quella avanzata dall’onorevole Cassinelli si vorrebbe istituire uno spartiacque che delimitasse l’informazione professionale dalle manifestazioni della libertà di espressione da parte dei cittadini della rete.

Gaia Bottà Per la Corte di Cassazione (terza sezione penale, sentenza 10535), i nuovi mezzi di espressione “non possono essere qualificati come un prodotto editoriale, o come un giornale on-line, o come una testata giornalistica informatica”. Con le dovute cautele derivanti dal fatto che il provvedimento non è ancora noto nella sua interezza, è possibile effettuare un primo commento.

La sentenza, ha preso le mosse da un sequestro preventivo di due forum del portale Internet dell’ADUC (che ha poi diffuso la notizia del provvedimento), trasformatisi poi in sequestro di alcuni messaggi ritenuti diffamatori. Il procedimento è arrivato sino in Cassazione e qui si è verificato un fatto che seppur “collaterale” rispetto alla tematica del sequestro evidenziata dall’ADUC dei post ha tutto il sapore di una vera e propria “rivoluzione” nella visione che le Corti hanno dei titolari dei blog e dei forum.

Infatti la Corte di Cassazione ha ritenuto che i blog ed i forum non potessero essere considerati testate giornalistiche, né potessero qualificarsi come prodotti editoriali ai sensi della legge sulla stampa e della disciplina prevista dalla legge 62/2001. Si tratta del primo intervento in Italia, così autorevole che, contrariamente a quanto spesso sostenuto dalle procure e da diversi tribunali italiani per penalizzare i titolari dei blog, esclude questi ultimi dall’equiparazione della legge sulla stampa.

Per capire quanto importante possa essere il principio espresso dalla Corte di Cassazione basta ricordare celebri casi del passato: come si ricorderà ad esempio nel corso del 2008 il Tribunale di Modica aveva condannato un blogger siciliano che si sarebbe reso responsabile del reato di stampa clandestina per aver diffuso materiale informativo e di opinione attraverso una testata non regolarmente registrata presso il tribunale competente, violando la legge sulla stampa del 1948 e la successiva integrazione del 2001. Nelle motivazioni della sentenza si leggeva in particolare che secondo la legge n. 62 del 2001, “che accomuna in un sistema unitario la carta stampata e i nuovi media, ha valore generale, così da poter affermare l’assoluta equiparabilità di un sito internet ad una pubblicazione a stampa, anche con riferimento ad un eventuale sequestro di materiale incriminato “.

Ma la Cassazione con il provvedimento citato interviene autorevolmente, escludendo che si possa applicare alle “bacheche” telematiche la disciplina della stampa, quindi anche della stampa clandestina. Se questa sentenza fosse intervenuta prima forse il blogger siciliano non sarebbe stato condannato per “stampa clandestina”.

Ed ancora, se si legge a fondo il commento effettuato dalla stessa ADUC nel caso citato ci rende conto che il sequestro effettuato sembra essere diretto solo contro coloro che si sono resi responsabili delle affermazioni nel forum, e non nel confronti del direttore del sito o dell’editore del sito dell’ADUC, ed è logico che colui che immetta dei post in un forum si debba assumere la responsabilità di quello che scrive (sia esso diffamatorio o no qui non interessa), mentre meno logico è quello che spesso fanno alcuni tribunali e molte procure, ovvero applicare nei procedimenti penali riguardanti forum e blog la legge sulla stampa, per cercare di trovare “comunque” un responsabile dei post ritenuti diffamatori.

Un altro caso balzato agli onori della cronaca si riferisce alla sentenza del tribunale di Aosta, commentata brillantemente da Daniele Minotti. Anche in quel caso il titolare del blog è stato condannato ex art 57 e 596 bis c.p., come fosse un direttore responsabile, ovvero in base alle norme sulla diffamazione compiuta con il mezzo della stampa che prevedono la responsabilità di vari soggetti tra i quali appunto il direttore, il vicedirettore, nel caso della stampa non periodica anche l’editore e addirittura lo “stampatore”.

Da oggi queste sentenze saranno probabilmente meno frequenti, restando però immutata la responsabilità di chi decide di effettuare commenti in un blog o in un forum.

Fulvio Sarzana di S.Ippolito
www.lidis.it

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Pubblicato il
11 mar 2009
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