Infatti, tra i principi generali cui si ispira la normativa a tutela della riservatezza, vige il cosiddetto principio della limitazione degli scopi: i dati possono essere raccolti ed impiegati solo per scopi precisamente individuati e con l'assenso e la consapevolezza di tale utilizzo da parte del titolare degli stessi. Ne consegue che anche la profilazione operata su internet deve necessariamente essere sottoposta al consenso dell'utente, potendo altrimenti incorrere il soggetto che la pone in essere in sanzioni previste dalla legge 675/96 ed in specie di quelle prevista dagli artt. 34 e seguenti, che sanzionano il trattamento illecito dei dati personali avvenuto senza consenso del titolare e per trarne profitto.
Quest'ultimo infatti è conseguenza naturale della profilazione: il titolare di un sito commerciale capace di individuare e classificare i gusti dei propri navigatori, può incrementare pubblicità e distribuzione del prodotto che risulti, dalla profilazione, come maggiormente ambito dagli utenti.
Inoltre, sempre secondo quanto stabilito dalla legge a tutela della privacy, coloro che raccolgono ed impiegano dati personali, sono tenuti a garantirne la sicurezza dalla conoscibilità degli stessi da parte di terzi: nel processo di profilazione, non adottando misure di sicurezza idonee, il titolare che raccoglie illecitamente i dati rischia di esporre gli stessi all'accesso da parte di terzi, commettendo ennesimo illecito ex art 36 l. 675/96.
Il legislatore ad oggi non si è espresso sul caso in esame, che non può ritenersi tutelato dalla vigente normativa, che può valere nei casi reali ma non per la rete, dove la complessità ed unicità della navigazione ne fanno un fenomeno cui spetterebbero norme speciali.
Eppure anche fenomeni quali lo spam possono essere conseguenza della profilazione, potendo un estraneo durante la nostra navigazione arrivare persino a raccogliere dati ed indirizzo e-mail, associarli con relativi gusti commerciali come emersi dal click-stream, al fine di farci pervenire in modo diretto, una "pubblicità personalizzata".
È facile concludere che la profilazione così utilizzata rappresenta un fenomeno tutt'oggi impunito o comunque ignorato, a discapito del navigatore poco esperto che può non sospettare di essere spesso "spiato" ed "elaborato"!
Dott.ssa Valentina Frediani
ConsulenteLegaleInformatico.it