Blog, siti, stampa e direttore responsabile

Blog, siti, stampa e direttore responsabile

di Andrea Buti (www.tglex.com) - Blog come prodotto editoriale o come stampa? Blogger come direttori responsabili? Contraddizioni e sovrapposizioni fra leggi dello stato italiano
di Andrea Buti (www.tglex.com) - Blog come prodotto editoriale o come stampa? Blogger come direttori responsabili? Contraddizioni e sovrapposizioni fra leggi dello stato italiano

La recente sentenza di Cassazione sulla non equiparabilità dei blog alla stampa offre lo spunto per una riflessione. Analizzando il quadro normativo si nota che l’art. 1 della l. 62/2001 prevede: “Per prodotto editoriale , ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici”. Sotto tale profilo, dunque, il sito o blog ben potrebbe essere inteso come prodotto editoriale.

Il successivo comma 3 dello stesso articolo prevede poi che: “Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948”. La seconda parte della disposizione è abbastanza chiara nell’imporre la registrazione in tribunale ove sussistano congiuntamente i due presupposti della testata e della periodicità.

La prima parte, non prevede tale obbligo se mancano i requisiti in parola: resterebbero, però quelli di cui all’art. 2 l. 47/48 . Ora, tale articolo prevede che “Ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d’informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. All’identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari”. Qui di cose che non quadrano ce ne sono diverse.

Tralasciamo le difficoltà nell’individuare il luogo della pubblicazione e supponiamo che il nome e domicilio dello stampatore possano essere riferite alla persona che “gestisce” il sito o blog: chi dovrebbe essere il direttore responsabile?

Come già chiarito , salvo eccezioni il direttore responsabile deve essere un giornalista iscritto all’apposito Albo non perché lo prevedono le citate leggi sulla stampa, ma poiché così dispone la legge professionale (art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 ) stabilendo che: “Il direttore ed il vice direttore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa (…) devono essere iscritti nell’elenco dei giornalisti professionisti”. In tale legge si fa riferimento, però, a “giornale quotidiano” o “agenzia di stampa” e non ad un blog o sito, che sarà al massimo un “prodotto editoriale” ai sensi dell’art. 1 l. 62/2001.

Quindi, delle due, l’una: o il direttore responsabile di un sito o blog può anche non essere un giornalista professionista (giacché il sito non è di carta) oppure… la legge non si capisce (non sarebbe certo la prima volta). Sarebbe abbastanza inutile, infatti, prevedere due ipotesi diverse (prima e seconda parte del 3° comma dell’art. 1 l. 62/2001) per poi dettare una disciplina unitaria. Le norme, però andrebbero interpretate nel senso in cui possono – mutuando dall’ art. 1367 c.c. – avere “qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”.

La sentenza cui si accennava in apertura non sembra indugiare in equiparazioni del tipo carta=bit , per cui potremmo forse aspettarci direttori responsabili che non siano giornalisti professionisti?

Avv. Andrea Buti
www.tglex.com 

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Pubblicato il
2 apr 2009
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