Giù le mani dagli indirizzi email

Giù le mani dagli indirizzi email

Chi spamma indirizzi trovati in rete commette un illecito. Non ci sono scuse. Lo ha ricordato il Garante per la privacy: gli indirizzi email non sono pubblici anche se sono pubblicati
Chi spamma indirizzi trovati in rete commette un illecito. Non ci sono scuse. Lo ha ricordato il Garante per la privacy: gli indirizzi email non sono pubblici anche se sono pubblicati


Roma – Non si possono considerare gli indirizzi di posta elettronica che si trovano in rete alla stregua di numeri telefonici, perché si tratta di dati personali che non possono essere utilizzati da terzi per motivi diversi da quelli per i quali si trovano online. Niente più scuse, dunque, per gli spammer che giustificano l’invio di messaggi non richiesti sostenendo che l’indirizzo della propria vittima “è stato trovato online”.

A ricordare tutto questo è stato ancora una volta il Garante per la privacy che in questi mesi ha dovuto occuparsi di numerose segnalazioni di utenti spammati a destra e a manca da aziende o singoli, convinti di poter inviare a chiunque qualsiasi genere di materiale.

In sostanza, afferma il Garante, il fatto che un certo indirizzo internet sia conoscibile in un dato momento a uno o molti soggetti non significa che sia liberamente utilizzabile né possa essere fatto oggetto di comunicazioni commerciali non richieste. Quando si invia una mail non richiesta ad un indirizzo email, recuperato magari con software di rastrellamento, non c’è scusa che tenga: si commette spamming e si viola la legge sulla privacy.

Secondo il Garante, gli indirizzi email degli utenti non sono contenuti in pubblici elenchi o pubblici registri che hanno il preciso scopo di offrire una reperibilità del soggetto ma sono invece privi di un regime giuridico che ne impone la conoscibilità da parte di terzi, e questo serve a tutelarli dagli abusi che, come ben sanno gli utenti italiani, si ripetono con una frequenza sempre crescente.

Il Garante ha tenuto a specificare che rastrellare indirizzi email con software appositi o realizzare liste di infiniti indirizzi email pre-confezionati, indirizzi della cui esistenza nemmeno si è sicuri, rappresenta comunque una violazione. In nessun caso si possono inviare comunicazioni propagandistiche o commerciali senza un consenso preventivo.

Naturalmente tutto quello che il Garante ha ricordato era già ampiamente noto e discusso ma, come spesso accade, in molti fanno “orecchie da mercante”…

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Pubblicato il 17 feb 2003
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