Libera Rete in libero Stato

Libera Rete in libero Stato

di G. Scorza - Dopo il polverone sollevato con l'aggressione al Premier, il governo vorrebbe riscrivere la libertà di espressione dei cittadini online. Ma solo la magistratura dovrebbe poterla comprimere, e solo rispetto a un singolo contenuto
di G. Scorza - Dopo il polverone sollevato con l'aggressione al Premier, il governo vorrebbe riscrivere la libertà di espressione dei cittadini online. Ma solo la magistratura dovrebbe poterla comprimere, e solo rispetto a un singolo contenuto

Dopo gli annunci e le smentite dei giorni scorsi, il Governo, nel corso dell’ ultimo Consiglio dei Ministri del 18 dicembre ha resistito alla tentazione di adottare gli annunciati provvedimenti straordinari ed urgenti attraverso i quali sembrerebbe intenzionato a dettare una disciplina speciale per talune fattispecie di reati di opinione commessi online.

È una notizia da salutare con favore ma con l’avvertenza che la questione rimane una priorità nell’agenda di Palazzo Chigi. Domani, infatti, il Ministro degli Interni Roberto Maroni incontrerà al Viminale i rappresentanti delle società che forniscono servizi di connettività, le associazioni di categoria ed i responsabili dei principali social network e delle maggiori piattaforme di user generated content.

La situazione resta, dunque, estremamente fluida e, sfortunatamente, condizionata da una forte componente emotiva che costituisce sempre una “cattiva consigliera” nell’adozione di un provvedimento normativo specie se destinato ad esplicare efficacia in un intervallo di tempo considerevole ed in relazione a questioni complesse e strutturate quali quelle che concernono l’utilizzo di un mezzo di comunicazione come Internet per l’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero. Le leggi sono precetti generali ed astratti mentre è ovvio che l’emozione per uno specifico episodio di violenza, di minaccia o di abuso di un diritto o di una libertà, inneschi un meccanismo per effetto del quale il legislatore è naturalmente portato a preoccuparsi più del particolare che del generale. Con la conseguenza che, assai di frequente, i provvedimenti “emotivi” sono provvedimenti che hanno per effetto quello di comprimere oltre il lecito ed il ragionevole i diritti e gli interessi di molti al fine di evitare e reprimere gli eccessi e gli abusi di pochi.

La storia moderna della legislazione in materia di Internet è piena di tali esempi.
Il Decreto Pisanu ne rappresenta uno dei più noti: all’indomani degli attentati di Londra e di Madrid si dettarono – sull’onda dell’emozione e della paura determinata da quegli atroci episodi – provvedimenti che hanno avuto il pressoché unico effetto di limitare la diffusione dell’accesso alle risorse di connettività nel nostro Paese e, dunque, di privare milioni di cittadini di straordinarie opportunità in termini di accesso all’informazione in nome della poco ponderata preoccupazione che un terrorista potesse sedersi ad un bar di Piazza Navona e coordinare via chat, all’ombra della fontana dei quattro fiumi, chissà quale attentato, mentre non avrebbe potuto fare altrettanto semplicemente intercettando una delle centinaia di reti WiFi di uffici e private abitazioni che incrociano sulla stessa piazza.

Allo stesso modo ed in nome di analoghe condivisibili emozioni che, tuttavia, non avrebbero dovuto giustificare il varo di provvedimenti tanto straordinari e sproporzionati rispetto al naturale contemperamento di contrapposti interessi ed esigenze che dovrebbe caratterizzare ogni intervento normativo, il nostro legislatore ha, negli anni, varato norme che consentono, in materia di repressione della pedopornografia online e del gioco d’azzardo l’oscuramento di interi siti internet o piattaforme di comunicazione sulla base di provvedimenti amministrativi inoltrati direttamente ai provider sotto forma di blacklist.

È ovvio che la gravità dei fenomeni criminali da reprimere – più condivisibile nel caso della pedopornografia che in quello del gioco d’azzardo – ha precluso un dibattito sereno sull’argomento e giustificato il varo di misure che innegabilmente rischiano di pregiudicare – ancorché in un numero probabilmente limitato di casi – l’esercizio di diritti e libertà fondamentali.
Erano e restano argomenti “scabrosi” che la comunità scientifica e politica ha preferito non affrontare per evitare di sentirsi bollare come difensori di pedopornografi o incalliti giocatori d’azzardo ma, così facendo, è innegabile che si sia aperto un vulnus nell’Ordinamento che ha implicitamente accettato l’idea dell’oscuramento amministrativo ed extragiudiziario di un sito Internet e/o di una piattaforma di comunicazione in ragione del contenuto che vi è ospitato.

L’eccezione alle regole ed ai principi fondamentali del diritto rappresenta sempre un pericolo perché la sua reiterazione ed il suo ampliamento rischiano spesso di determinare, con il tempo, lo sgretolamento definitivo di regole e principi tanto più grave quanto più alto è il rango della regola o del principio. Ogni eccezione all’equilibrio tra libertà di manifestazione del pensiero e responsabilità per l’ipotesi di eventuali abusi, dunque, deve essere vagliata con straordinaria cautela perché questa libertà sancita all’art. 21 della nostra Costituzione e già cristallizzata nell’art. 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789, costituisce un intoccabile caposaldo del nostro Ordinamento democratico.

Muovendo da tali considerazioni sembra opportuno sottolineare sin d’ora che l’emozione seguita agli episodi di istigazione alla violenza online consumatisi negli ultimi giorni non può giustificare interventi normativi che mirino a – o abbiano l’effetto di – scavalcare l’accertamento giurisdizionale – ancorché in sede cautelare – del carattere illecito di un contenuto che deve, necessariamente precedere qualsivoglia ordine di rimozione del contenuto medesimo dallo spazio telematico.

L’auspicabile collaborazione degli intermediari della comunicazione con le Autorità nazionali che sembra essere l’oggetto dell’incontro di domani al Viminale, pertanto, mentre potrà concernere l’individuazione di adeguati strumenti di semplificazione ed attuazione di eventuali provvedimenti giurisdizionali su piattaforme gestite da soggetti anche stranieri – a prescindere, peraltro, da qualsivoglia responsabilità di detti soggetti – non dovrà in alcun caso contemplare la possibilità per Autorità nazionali diverse dalla magistratura di richiedere direttamente all’intermediario della comunicazione la rimozione di un determinato contenuto. Se, infatti, è legittimo – ancorché lo ritenga socialmente e politicamente non auspicabile – che un intermediario della comunicazione, qualora a ciò contrattualmente legittimato nel rapporto con i propri utenti, provveda autonomamente alla rimozione di un contenuto in conflitto con le condizioni generali di utilizzo dei propri servizi, tale non può ritenersi una disposizione di legge e/o accordo che affidi ad un asse tra il potere politico e quello economico l’autonoma sovranità sui contenuti suscettibili di essere diffusi online e quelli che non possono esserlo.

Fuor di metafora ciò significa che episodi come quello consumatosi nei giorni scorsi in cui il Governo italiano ha chiesto a Facebook la rimozione di taluni contenuti – prima ancora che la magistratura pure interessata si fosse pronunciata sulla loro effettiva illegittimità – e il gigante del social network vi ha provveduto non possono rappresentare una best practice di cui appaia auspicabile il recepimento in una norma di legge e/o in un accordo tra Governo ed operatori. Si tratterebbe di un pactum sceleris che introdurrebbe una governance della Rete incompatibile con i più elementari principi del diritto e che travolgerebbe ogni garanzia costituzionale per l’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero.

La governance della Rete non può essere affidata ad un asse politico-economico autorizzato per legge ad agire al di fuori ed al di sopra del controllo giurisdizionale. È e deve restare la sola autorità giurisdizionale ad ordinare la rimozione – anche in sede cautelare – di un contenuto dallo spazio telematico.

Vi è poi un altro aspetto che non può essere trascurato ed in relazione al quale occorre, sin d’ora, essere assolutamente chiari: l’illegittimità è caratteristica che riguarda sempre uno specifico contenuto e mai uno strumento, una piattaforma o un medium.
La conseguenza di tale ovvia – ma troppo di frequente dimenticata – considerazione è che l’unico contenuto accettabile dei provvedimenti cautelari ed urgenti che potranno essere contemplati nell’eventuale iniziativa legislativa allo studio del Governo, dovrà essere l’ordine di rimozione di un contenuto puntualmente identificato mentre non potrà, in nessun caso, essere la rimozione o l’oscuramento di un’intera piattaforma di comunicazione, di un intero blog o, di qualsiasi altra forma di aggregazione di contenuti.

Ogni contenuto ha un autore ed ogni autore è responsabile dell’eventuale abuso della libertà di manifestazione del pensiero ma, prima ancora, titolare di tale insopprimibile libertà.
Tradire queste elementari indicazioni significa far correre al Paese il rischio che la Rete si trasformi in una grande TV e che l’Italia, negli anni a venire, sia condannata a subire le inacettabili distorsioni che hanno caratterizzato negli ultimi decenni il sistema dell’informazione nazionale comprimendo al di là di ogni ragionevole limite la libertà di informazione e condizionando sensibilmente – non importa in quale direzione – la politica del Paese.

La Rete di un Paese libero – o che tale ambisca a divenire – non può che essere libera ed è esattamente questo – libera Rete in libero Stato – il titolo del sit in che proprio per ricordare al Governo senza alcuno spirito polemico e senza voler innalzare alcuna barricata fisica o elettronica l’esigenza di preoccuparsi prima di garantire la libertà e poi di perseguire gli eventuali abusi, si terrà a Roma, in Piazza del Popolo il 23 dicembre, alle 17.30.

Guido Scorza
Presidente Istituto per le politiche dell’innovazione
www.guidoscorza.it

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Pubblicato il
21 dic 2009
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