lunedì 8 marzo 2010

Oltre Google c'è di più

di G. Scorza - L'equilibrio tra diritto alla privacy e il principio di non responsabilità degli intermediari, la libertà di espressione. Riflessioni sulle spiegazioni della Procura in attesa delle motivazioni della sentenza Vividown

Oltre Google c'è di piùUn altro dei principi che appare destinato a venir stabilito dalla Sentenza del Tribunale di Milano ed a produrre effetti ben al di là del caso di specie, concerne i rapporti tra la disciplina sul commercio elettronico con particolare riferimento alle disposizioni relative alla responsabilità degli intermediari della comunicazione e quella in materia di privacy e trattamento dei dati personali.
"Secondo la tesi della Procura - si legge sempre su L'Espresso - l'informazione non veritiera che Google ha veicolato - fin dall'inizio del processo, fuori e dentro l'aula - consiste nel qualificarsi, in relazione al servizio Google Video, come mero intermediario, non assumendo quindi alcuna responsabilità sui contenuti. In realtà i Pubblici Ministeri sostengono come la normativa sul commercio elettronico non possa trovare applicazione al caso in esame anche perché è lo stesso D.Lvo 70/2003 (art. 1 comma 2) a prevedere che 'non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto... le questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personalì".
In altre parole, secondo la Procura, Google non potrebbe trincerarsi dietro al principio dell'assenza di un obbligo generale di sorveglianza degli intermediari della comunicazione in quanto - in relazione ai profili privacy - tale principio non opererebbe. Si tratta di una tesi, ancora una volta stimolante e della quale la letteratura giuridica europea così come la giurisprudenza non si è, sin qui, occupata in modo approfondito.

È tuttavia evidente che l'applicazione del principio al di là del caso Google comporta conseguenze significative per tutti gli intermediari della comunicazione, svolgano essi funzioni di mere conduit, caching o, piuttosto, hosting: tali soggetti, qualora trattino - il che costituisce la regola - dati personali contenuti nelle informazioni scambiate e/o diffuse tra i propri utenti sarebbero tenuti ad uniformarsi alla disciplina italiana in materia di privacy e trattamento dei dati personali come se tali dati fossero da essi direttamente trattati. Nella tesi della Procura, infatti, sembrerebbe mancare qualsivoglia riferimento a specifiche qualità soggettive di Google. Ogni fornitore di servizi di hosting, dunque, sarebbe responsabile dei dati personali - anche di soggetti terzi - archiviati dai propri utenti sotto il profilo della disciplina sulla privacy così come ogni altro genere di intermediario dovrebbe preoccuparsi di prestare un'informativa sulla privacy e di acquisire il consenso non tanto in relazione al trattamento dei dati dei propri clienti quanto, piuttosto, a quello dei dati personali contenuti nelle informazioni veicolate, ospitate o trasmesse in esecuzione del contratto perfezionato con il proprio cliente.
Uno scenario sensibilmente diverso da quello attuale e che, a ben vedere, non sembra coerente con il quadro normativo europeo nel quale, a mio parere, non si è mai inteso escludere l'efficacia della disciplina contenuta nella direttiva sul commercio elettronico in ambito privacy ma, più semplicemente, garantire la compatibilità tra i due sistemi regolamentari.

Un paio di considerazioni varranno a chiarire tale conclusione.
Il Considerando 14 della Direttiva 31/2000, innanzitutto, dice espressamente che "L'applicazione della presente direttiva deve essere pienamente conforme ai principi relativi alla protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda le comunicazioni commerciali non richieste e il regime di responsabilità per gli intermediari". È, dunque, evidente che gli Stati membri siano chiamati a garantire la contestuale applicazione delle due discipline - privacy e e-commerce - e non già semplicemente - come sembrerebbe erroneamente ritenere la Procura di Milano - a far sì che la disciplina sulla privacy prevalga sistematicamente su quella in materia di e-commerce di modo che, ad esempio, tutti gli intermediari della comunicazione debbano perdere tale loro qualità soggettiva ed assumere quella di titolari del trattamento in ogni ipotesi nella quale la loro attività abbia ad oggetto dati personali.È, d'altro canto, evidente che, ad interpretare in questo modo la Direttiva, si finisce inesorabilmente con il travolgere il principio dell'assenza di un obbligo generale di sorveglianza degli intermediari giacché, questi ultimi, per assicurarsi - così come esige la disciplina in materia di trattamento dei dati personali ove letta ed applicata autonomamente - di non trattare dati personali in violazione della disciplina sulla privacy si troverebbero indirettamente obbligati a "sorvegliare" l'intero patrimonio informativo veicolato.

Ritengo, invece, che il senso delle "clausole di salvaguardia" relative alla disciplina sulla privacy contenute nella direttiva e-commerce sia, più semplicemente e realisticamente, quello di chiarire che essa non vada applicata in luogo di quella sulla privacy nelle aree di possibile sovrapposizione ma, piuttosto, in concorso con essa. In altre parole, un intermediario della comunicazione rimane tale anche quando tratta dati personali e se tali dati sono nella disponibilità giuridica e fattuale dell'utente che è libero di aggiornarli e rimuoverli - così come avviene nel caso di upload di un video su qualsivoglia piattaforma UGC - non vi è alcuna ragione per trasformare l'intermediario in titolare di un trattamento che, in realtà, esso non gestisce se non dal punto di vista strettamente tecnico.

Alla stessa conclusione - ovvero nel senso di ritenere che tra la disciplina in materia di responsabilità degli intermediari e quella in materia di privacy debba sussistere un rapporto di "convivenza" e non già di "conflittualità" da risolvere in favore della seconda - sembra inoltre condurre anche il recente "Parere del Garante europeo della protezione dei dati personali sulla proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario pluriennale per la protezione dei minori che usano internet e le altre tecnologie di comunicazione".
Nel documento del 23 giugno 2008, infatti, il Garante Europeo sottolinea ripetutamente di ritenere "essenziale che le iniziative pianificate siano coerenti con il quadro giuridico esistente... e, in particolare, la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, la direttiva 2002/58/CE sulla e-privacy e la direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati". Nello stesso documento, inoltre, viene espressamente evidenziato che "Per quanto riguarda i fornitori di servizi di telecomunicazione, la sorveglianza delle telecomunicazioni è tuttavia una questione discutibile, sia essa diretta al controllo dei contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale o di altri contenuti illeciti. Questo punto solleva la questione dell'intervento di un soggetto commerciale, che offre un servizio (di telecomunicazione) specifico, in una sfera in cui in linea di principio non è previsto che intervenga, vale a dire il controllo del contenuto delle telecomunicazioni. Il GEPD ricorda che, in linea di principio, tale controllo non dovrebbe essere esercitato dai fornitori di servizi e certamente non in modo sistematico. Laddove necessario in circostanze specifiche, in linea di principio dovrebbe essere compito delle autorità di contrasto".

Il Garante Europeo, conclude quindi ricordando che "nel parere del 18 gennaio 2005, il Gruppo dell'articolo 29 ha ricordato in relazione a tale questione che non può essere imposto ai fornitori di servizi Internet alcun obbligo sistematico di sorveglianza e collaborazione, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico". Se effettivamente la disciplina sul commercio elettronico fosse destinata - così come sostenuto dalla Procura di Milano - a cedere sempre il passo alla disciplina sulla privacy, è difficile credere che essa avrebbe potuto rappresentare un elemento addirittura centrale in un parere del Garante Europeo su di una materia, peraltro, contigua a quella oggetto del giudizio celebratosi dinanzi al Tribunale.

Sul punto - se la Sentenza confermasse la tesi sin qui rappresentata dall'accusa - sarebbe pertanto urgente conoscere il Parere della Corte di Giustizia UE, giacché chiamare gli intermediari della comunicazione a rispondere - sebbene "solo" sotto il profilo privacy - dei contenuti veicolati da parte dei loro utenti, significa ridiscutere in modo importante il modello di gestione delle informazioni e di business di decine di migliaia di operatori in tutto il mondo.

Un'ultima contestazione che la Procura di Milano, anche nell'interpretazione autentica proposta a L'Espresso, sembra muovere a Google ma che, per la sua portata, appare destinata a trascendere il caso di specie e ad incidere sulle dinamiche di gestione dell'informazione online caratteristiche di un novero di soggetti che va ben al di là di Big G, concerne i tempi di rimozione del video. Secondo l'accusa, infatti, Google ha atteso troppo a rimuovere il video rispetto ai primi commenti e segnalazioni pubblicati ed inviati dagli utenti.
La difesa di Google, invece, sul punto ha sostenuto e dimostrato, come emerge dalla puntuale ricostruzione de L'Espresso, di aver rimosso il video pressoché immediatamente a seguito della segnalazione della Polizia delle telecomunicazioni.

Sul punto - che alla fattispecie sia o non sia applicabile la disciplina sul commercio elettronico - credo sia importante assumere una posizione chiara e non equivoca: la responsabilità di un soggetto diverso dall'autore di una comunicazione per la pubblicazione di tale contenuto non può esser ricollegata a qualsivoglia segnalazione pervenutagli ma solo a segnalazioni "qualificate" o perché contenenti la prova inequivocabile del carattere illecito della pubblicazione o perché provenienti da un'Autorità deputata a tale genere di attività.
A prescindere dal caso di specie, infatti, spesso l'accertamento del carattere lecito o illecito di un contenuto è attività complessa ed opinabile che - a tutela dell'esercizio da parte di tutti della libertà di manifestazione del pensiero - non può restare affidata al libero arbitrio di soggetti privati che possono segnalare la pretesa illegittimità di un contenuto per interessi propri non meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento o sulla base di personali giudizi di tipo etico, politico o morale.

La velocità di diffusione delle comunicazioni telematiche non costituisce una buona ragione per derogare ad un fondamentale principio di libertà che vuole che l'accertamento della liceità o illiceità di una condotta - in ogni Paese democratico - sia rimesso, ove previsto anche con procedure d'urgenza, ad un'autorità terza ed indipendente.
Derogare tale principio, significa, a mio avviso, avviarsi a rinunciare alla Rete come straordinaria opportunità di effettivo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero ed accettare il rischio che tale libertà, nella società dell'informazione, sia limitata da interessi economici ed imprenditoriali quale quello dell'intermediario a sottrarsi a qualsivoglia genere di responsabilità per aver continuato a "dare la parola" ad un utente in un contesto di incertezza circa la legittimità di tale parola.

Il Caso Google - Vividown, più che il confine tra diritto di impresa e diritto alla privacy così come sostenuto dalla procura di Milano, credo sia prezioso per delineare il confine tra libertà di manifestazione del pensiero in Rete e meccanismi di tutela dei diritti dei singoli.
Sino a che punto è preferibile rischiare di limitare la prima a fronte del riconoscimento di più efficaci meccanismi repressivi e sanzionatori a tutela dei secondi?
È questa la domanda alla quale, sulla scia di quanto accaduto, credo che occorra farsi carico di rispondere.

Guido Scorza
Presidente Istituto per le politiche dell'innovazione
www.guidoscorza.it
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11 Commenti alla Notizia Oltre Google c'è di più
Ordina
  • ... sono solo la versione obsoleta di noi Bravi Informatici.

    http://www.youtube.com/view_play_list?p=49DFB72EB1...
  • Ma la diatriba YouTube vs Mediaset? Sviluppi? Tutto tace? Giá acqua passata?
    non+autenticato
  • SI, come va avanti la storia ?
    Sgabbio
    22612
  • Mi spiace deludervi, ma Google-Vividown ha inizio nel 2006 per un increscioso fatto di cronaca nera che ha portato tutta l'attenzione dei media e ha permesso un processo da Formula 1 (3 anni e mezzo).

    Mediaset-Youtube inizia nel 2009, chissà quando finirà!!
  • Hmm nel 2009 mediaset ha chiesto 500 milioni di euro a youtube ?
    Sgabbio
    22612
  • - Scritto da: noia mortale
    > Ma la diatriba YouTube vs Mediaset? Sviluppi?
    > Tutto tace? Giá acqua
    > passata?


    E' successo che Google ha emesso un comunicato in cui dice che loro, sostanzialmente , non ci possono fare niente. Mediaset i video del GF se li deve scovare da sola, con il software content ID.
    Praticamente una bella pernacchia Rotola dal ridereRotola dal ridereRotola dal ridereRotola dal ridere

    http://www.millecanali.it/ancora-un-punto-per-medi...
    non+autenticato
  • Ma non avevano imposto a google di rimuovere loro i contenuti, cioè cercarli ecc eccc ?
    Sgabbio
    22612
  • - Scritto da: Sgabbio
    > Ma non avevano imposto a google di rimuovere loro
    > i contenuti, cioè cercarli ecc eccc
    > ?


    Sì, infatti. E quella è stata la loro risposta. Li adoro. Rotola dal ridereRotola dal ridereRotola dal ridereRotola dal ridere
    non+autenticato
  • Articolo veramente bello.
    Sull'applicabilità delle normative privacy UE a soggetti extra-UE che operano sulle nuvole, io sono del tutto a favore: altrimenti, in era cloud, addio cautele e garanzie per i cittadini europei. La UE dovrebbe diventare "territorio ostile" per chi si rivolga on line a consumatori-utenti dei nostri Paesi senza rispettare il massimo della compliance in materia di protezione dei dati personali. Quindi ben vengano misure di sicurezza, informative, consensi, diritti d'accesso.
    Sulla "convivenza" tra norme sul commercio elettronico e norme sulla privacy, è probabile che il discrimine per far prevalere (non sempre, a volte, altre volte non si tratta di prevalenza ma, appunto, di co-applicazione, es. per le misure minime di sicurezza) le seconde sia da rintracciare proprio nella figura di "Titolare del trattamento", da valutarsi caso per caso. Il provider diverrebbe tale (Titolare) e prevarrebbero le norme privacy, nel caso riutilizzasse e trattasse autonomamente i dati personali (es. un video) per ulteriori scopi (es. advertising mirato, indicizzazione secondo criteri propri e non del primo utente-titolare, ecc.).
    D'accordissimo sulla "qualificazione" di chi deve segnalare una richiesta di rimozione, a leggere le norme non dovrebbe poter essere chiunque ed estendere troppo significa danneggiare la libertà di espressione. Quindi corretta l'attesa di una richiesta qualificata dell'autorità competente. Anche volendo, come sarebbe giusto a mio parere, applicare il Codice Privacy e non solo il D.lgs. 70/2003, ad esercitare il diritto di accesso ex art. 7 dovrebbe essere l'interessato o suo avente causa, non terzi "passanti".
    Molti i temi da analizzare in questa sentenza: pone problemi che, prima o poi, sarebbero comunque venuti a galla.
    non+autenticato
  • D'accordo con quanto scritto nell'articolo. Se si sovraordina la normativa sulla privacy di fatto avremo intermediari non responsabili dei contenuti immessi dagli utenti finchè non li controllano, che però sono obbligati a controllare i dati sensibili. E, nel momento in cui controllano i dati sensibili, avendo avuto contezza dei contenuti, di fatto ne divengono responsabili perdendo lo status di intermediario. Una contraddizione di non poco conto.

    Sul punto della notification qualificata concordo. I commenti non credo possano essere ritenuti come comunicazioni all'intermediario, in quanto comunicazioni al soggetto che ha immesso il contenuto. Se è vero che l'intermediario non ha obbligo di controllo dei contenuti, allora non ha nemmeno obbligo di controllo dei commenti ai contenuti.
    Diverso è il caso di una segnalazione, che è comunicazione diretta all'intermediario.
    Se il punto è la rimozione dei contenuti la norma prevede una rimozione in presenza di "comunicazione delle autorità procedenti", cioè in presenza di notification qualificata.
    Se il punto è l'eventuale responsabilità concorrente, allora si deve dimostrare la conoscenza effettiva del fatto illecito da parte dell'intermediario, oppure la conoscenza di circostanze che rendono manifesta l'illiceità. In tal caso l'intermediario ha obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria.
    Non credo si possa ritenere una semplice segnalazione (che in genere non consente nemmeno l'identificazione certa del mittente) come conoscenza manifesta o effettiva, perchè non spetta all'intermediario stabilire cosa è lecito o cosa non lo è. Di fatto lo si demanderebbe al primo che passa e segnala (in realtà la valutazione sul se rimuovere un contenuto dipenderebbe troppo dalla qualità del notificante, se è potente, e in grado di muovere contro l'intermediario, allora si rimuoverebbe, se è un quisque de populo.....). Tale valutazione è, invece, compito dell'autorità. L'intermediario è chiamato quindi a vagliare attentamente l'attendibilità della notification.
    Una notification non qualificata potrebbe venire da chiunque, ed esporre l'intermediario a rimozioni strumentali. In caso di rimozione dei contenuti, l'intermediario si espone a una responsabilità per inadempimento contrattuale nei confronti del soggetto i cui contenuti siano rimossi senza valido motivo.
    Nella disciplina statunitense (se non è stata modificata), si prevede che sia colui che invia la notificatione a divenire responsabile della rimozione, ma tale punto non è presente nella normativa europea.
    Aggiungo, ulteriormente, che questa problematica è stata già sollevata in altri paesi, e, se non ricordo male, il consiglio costituzionale francese ha dichiarato l'incostituzionalità della loro norma simile al nostro art. 16 DLgs 70/03 nella parte in cui affermava che il provider sarebbe incorso in responsabilità (anche penale) nel caso di omessa rimozione del contenuto ospitato online, a seguito di esortazioni alla rimozione pervenute dai presunti offesi. Quindi, a mio modesto parere, la notification deve essere qualificata (giudice, polizia...) per aversi una responsabilità del provider.
    In tal modo si concilia meglio il tutto, perchè la responsabilità sarebbe, in presenza di una notification qualificata, per mancato rispetto dell'ordine dell'autorità (e non per omesso controllo). E in tal caso non sarebbe responsabile per inadempimento contrattuale, dovendo obbedire all'ordine dell'autorità.
    Ovviamente permarrebbe la possibilità dell'interessato di attivarsi presso l'autorità giudiziaria per ottenere un ordine di rimozione verso l'intermediario (in 24/48 si fa tutto, volendo!).

    Nella normativa europea si è di fatto delegato questo punto della notification alla autoregolamentazione (tranne la Finlandia che ha espressamente regolato la notificazione e rimozione), con tutte le conseguenze del caso.
    non+autenticato
  • Articoli ottimi e tutti informativi della complessità della tutela privacy.
    Per me, comune mortale , è stao importante tentare almeno di capire quali saranno le szioni che aiuteranno i miei nipoti a non essere istupiditi da informazioni errate e da contenuti offensivi la dignità a cui ogni essere umano ha diritto.
    Grazie
    Rosanna Rossi
    non+autenticato
 

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