Il web non è una TV

Il web non è una TV

di G. Scorza - AGCOM pubblica la delibera che regola l'iscrizione al ROC e vi include tutti i fornitori di servizi media audiovisivi. Provvedimenti che si intersecano senza chiarezza, infittendo le nebbie nel Paese del tele-comando
di G. Scorza - AGCOM pubblica la delibera che regola l'iscrizione al ROC e vi include tutti i fornitori di servizi media audiovisivi. Provvedimenti che si intersecano senza chiarezza, infittendo le nebbie nel Paese del tele-comando

Non c’è pace nel mondo delle web radio e tv che affollano la Rete italiana. Solo qualche settimana fa si era tirato un sospiro di sollievo nell’apprendere che in seno all’Autorità Garante delle Comunicazioni aveva prevalso il buon senso, e che gli operatori più piccoli (quelli con ricavi inferiori ai 100mila euro all’anno) erano stati esclusi dall’ambito di applicazione dei due regolamenti relativi all’attività di fornitura di servizi media audiovisivi in modalità lineare e non lineare e, quindi, dall’obbligo di adempiere alla lunga serie di richieste fatte loro.
Ora, però, altre nubi scure e minacciose – benché meno delle precedenti – sembrano tornare ad addensarsi all’orizzonte.

Nei giorni scorsi, infatti, l’AGCOM ha pubblicato sul proprio sito la Delibera n. 608/10/CONS destinata a modificare la vigente disciplina relativa al Registro unico degli Operatori di Comunicazione (ROC).
L’art. 1 di tale delibera, amplia il novero dei soggetti tenuti ad iscriversi nel ROC, includendovi anche ” i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici ” ovvero ” 1) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di programmi televisivi o radiofonici destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati; 2) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici non lineari ovvero a richiesta: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di un catalogo di programmi destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati “.

Sembra, dunque, in assenza di qualsivoglia deroga o riferimento alle precedenti delibere (606 e 607/2010/CONS) relative alla disciplina dell’attività di web radio e tv, che tutti i soggetti rientranti nella citata definizione di “fornitore di servizio media audiovisivo”, indipendentemente da ogni fattore di tipo dimensionale, siano, ora, tenuti ad iscriversi nel registro.

L’unica possibile via per limitare la portata onnicomprensiva della nuova previsione, sembrerebbe far riferimento alla definizione di “servizio media audiovisivo” contenuta nel famigerato Decreto Romani (oggi art. 2, Testo unico dei servizi media audiovisivi) che, espressamente, esclude “i servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse”.
Si tratta, tuttavia, di una flebile speranza interpretativa.

Per un verso, infatti, la nozione di “attività precipuamente non economica e non in concorrenza con la TV” è tanto ambigua da renderne difficile un utilizzo a scopo chiarificatore e, per altro verso, l’AGCOM, nella nuova delibera, sembrerebbe aver scelto di dettare un’autonoma definizione del concetto di “fornitore di servizio media audiovisivo”. Il dubbio che l’Autorità Garante è, a questo punto, chiamata a chiarire con urgenza e se tutti i fornitori di servizi media audiovisivi – anche laddove tali servizi consistano in attività precipuamente non economiche e non in concorrenza con la televisione – sono davvero tenuti ad iscriversi presso il ROC.

Qualora, peraltro, la definizione contenuta nel Decreto Romani possa essere utilizzata per restringere soggettivamente la portata dell’obbligo di iscrizione, starà all’AGCOM chiarire cosa, ai fini dell’obbligo di iscrizione al ROC, debba intendersi per attività precipuamente non economica.
Il riferimento potrebbe essere, ancora una volta, alla soglia di ricavi del fornitore: inferiore o maggiore ai 100mila euro come oggi previsto dai due regolamenti che disciplinano l’attività di fornitura di servizi media audiovisivi.

In assenza di tali chiarimenti e se l’obbligo di registrazione dovesse davvero ritenersi esteso alle migliaia di soggetti che, oggi, hanno “la responsabilità editoriale” di contenuti audiovisivi immessi in Rete, ci si ritroverebbe, di nuovo, di fronte ad un’inutile forma di burocratizzazione dell’attività di informazione online che poco o nulla avrebbe a che vedere con le finalità del Registro unico degli Operatori di Comunicazione. Il registro, infatti, è stato originariamente istituito e pensato per essere un registro delle imprese operanti nel settore della comunicazione con dichiarate finalità di trasparenza connesse, principalmente, all’esigenza di garantire il pluralismo dell’informazione ed il rispetto delle regole antitrust.

Che senso ha, dunque, esigere l’iscrizione nel registro anche di soggetti non imprenditori o imprenditori tanto piccoli da non produrre nessun impatto concreto sulle dinamiche dell’informazione e della comunicazione e, comunque, sul relativo mercato?
Tale obbligo e gli adempimenti connessi al suo rispetto, rischierebbero di scoraggiare tante piccole realtà dal continuare a produrre informazioni e contenuti anche di qualità e, per questa strada, di limitare quello stesso pluralismo dell’informazione che l’Autorità dovrebbe, invece, promuovere e garantire.

Si tratta, d’altro canto, di un problema che si è già ripetutamente posto in occasione delle molteplici iniziative legislative che, negli ultimi anni, hanno, a più riprese, minacciato di estendere l’obbligo di registrazione presso il ROC all’intera blogosfera.

Adempiere all’obbligo di registrazione nel ROC, per il momento, almeno per i più piccoli (sotto i 500 mila euro di ricavi) non comporta alcuno specifico obbligo di pagamento ma richiede, comunque, di farsi carico della compilazione, spedizione ed aggiornamento annuale – anche laddove non intervengano variazioni – di un’imponente quantità di moduli e modelli.

Quel che è peggio e ciò che, ad un tempo, rende più urgente far chiarezza sulla questione, è che ai sensi dell’art. 24 del Regolamento sulla tenuta del registro, l’omessa registrazione da parte di un soggetto tenuto a procedervi, espone tale soggetto al rischio di vedersi irrogare una sanzione amministrativa da uno a duecento milioni di vecchie lire. Davvero troppo per poter serenamente accettare l’idea di vivere nel dubbio e abbastanza per esigere che, sul punto, si faccia chiarezza e che per il futuro si pesino meglio le parole.

È la terza volta, in meno di un anno, che si fa confusione tra web e tv e si commette l’errore – se di errore può ancora parlarsi – di ragionare come se chiunque produca un contenuto audiovisivo e lo diffonda online abbia, per ciò solo, deciso di seguire le orme dei Signori della TV.
Il web non è la TV e benché in Italia, nel Paese del tele-comando , questo sia probabilmente difficile da accettare, si tratta di una realtà della quale è giunto il tempo che, nel Palazzo, ci si faccia carico.

Guido Scorza
Presidente Istituto per le politiche dell’innovazione
www.guidoscorza.it

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Pubblicato il
24 gen 2011
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