Zopa torna in azione

Zopa torna in azione

La Banca d'Italia riconosce il ruolo di Istituto di Pagamento al servizio di social lending bloccato perché ritenuto in contrasto con la normativa italiana in materia. Tutto pronto in pochi giorni, dicono
La Banca d'Italia riconosce il ruolo di Istituto di Pagamento al servizio di social lending bloccato perché ritenuto in contrasto con la normativa italiana in materia. Tutto pronto in pochi giorni, dicono

Banca d’Italia ha comunicato a Zopa l’autorizzazione ad operare come Istituto di Pagamento: il social lending diventa un’attività riconosciuta e regolamentata .

Il servizio di social lending (prestito personale tra utenti iscritti a un sito web) nato in Gran Bretagna nel 2005 e sbarcato in Italia nel 2008, era stato costretto nel Belpaese a interrompere le proprie attività: la Banca d’Italia, attraverso un decreto del Ministero dell’Economia, aveva cancellato Zopa dall’albo degli intermediari finanziari in quanto ritenuto in contrasto con la normativa italiana vigente in materia.

Il prestito sociale, anche detto prestito peer-to-peer per le possibili analogie con questa forma di condivisione, sfrutta le dinamiche e le connessioni sociali create dal Web per instaurare una forma di scambio tra privati a titolo di prestito personale. Il servizio online si fa garante, o meglio, mette a disposizione strumenti per evitare casi di morosità o per attivare programmi di recupero crediti. Evitando un intermediario permette di abbattere gli interessi rendendolo più conveniente sia per chi presta che per chi ottiene in prestito, fatto che ne ha determinato il successo e la sua crescita costante in Gran Bretagna, arrivando nell’ultimo anno a prestare 125 milioni di sterline , 142 milioni di euro, più 80 per cento rispetto all’anno precedente.

Per implementare questo meccanismo, tuttavia, Zopa deve raccogliere sul conto prestatori il denaro in attesa di uscire in prestito: questo aveva permesso agli utenti di scambiarsi denaro su Internet senza passare attraverso i canali tradizionali, ma al contempo aveva spinto l’autorità italiana a ritenerla una forma di raccolta di risparmio che non è permessa nell’ambito dell’intermediazione di pagamenti.

Prima che l’azienda torni ad operare dovrà espletare alcuni passaggi previsti dalla nuova normativa (la registrazione del nuovo statuto societario e l’iscrizione all’albo degli Istituti di Pagamento), “portare a termine l’aggiornamento della parte informativa del sito e, prima della partenza vera e propria, far migrare i Prestatori esistenti al nuovo regime contrattuale”.

Claudio Tamburrino

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Pubblicato il
30 mar 2011
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