PEC, obbligatoria anche in Basilicata

PEC, obbligatoria anche in Basilicata

Regione condannata per la mancata attuazione delle disposizioni previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale. I cittadini possono pretendere l'accesso digitale alla PA
Regione condannata per la mancata attuazione delle disposizioni previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale. I cittadini possono pretendere l'accesso digitale alla PA

Il TAR della Basilicata ha condannato la Regione per la mancata attuazione della norma sugli indirizzi istituzionali di posta elettronica certificata ( PEC ): secondo la Corte, si tratta di un disservizio e di una negazione del diritto dei cittadini all’accesso digitale alla Pubblica Amministrazione.

Secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 478/2011 le norme che prevedono obblighi di digitalizzazione della PA hanno carattere cogente , per cui i cittadini, le imprese e le associazioni possono attivarsi per far rispettare i loro diritti in caso di inottemperanza da parte dell’amministrazione.

In pratica la Regione ha violato il Codice dell’Amministrazione Digitale e in particolare l’art. 3 relativo al diritto all’uso delle nuove tecnologie .

Si tratta della prima sentenza in materia di Codice dell’Amministrazione Digitale, così come questa era la prima class action per i diritti digitali : l’associazione Agorà Digitale e i Radicali Italiani, rappresentati dall’avvocato Ernesto Belisario, avevano denunciato nell’estate 2009 le Regioni Basilicata e Campania, il Comune di Roma e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per violazione degli obblighi normativi in materia di PEC.

La Regione Basilicata è stata ora condannata a pagare le spese e ad adempiere agli obblighi di pubblicazione del proprio indirizzo PEC e a rendere effettivo il diritto degli utenti di comunicare tramite email certificata.

La sentenza è rilevante anche per quanto riguarda la legittimazione ad agire in caso di violazione di diritti digitali : a tal proposito il Tribunale Amministrativo ha individuato tra i soggetti titolati ad instaurare la class action le associazioni che “dimostrino di possedere sufficienti indici di rappresentatività degli interessi diffusi di una particolare categoria di utenti”, cioè, come nel caso in esame di Agorà Digitale, la previsione nel loro statuto del fine di “difendere le libertà digitali”.

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Pubblicato il
30 set 2011
Link copiato negli appunti