Cassazione: no alle gogne mediatiche

Cassazione: no alle gogne mediatiche

La corte degli ermellini si occupa di diritto all'oblio: c'è l'obbligo di aggiornare costantemente gli archivi Web. Per non permettere che il passato giudiziario getti un'ombra sul presente di cittadini poi assolti
La corte degli ermellini si occupa di diritto all'oblio: c'è l'obbligo di aggiornare costantemente gli archivi Web. Per non permettere che il passato giudiziario getti un'ombra sul presente di cittadini poi assolti

La Cassazione ha affrontato la questione del diritto all’oblio, riconoscendo una serie di obblighi a carico dei gestori di archivi e database . La Suprema Corte ricollega la questione al “diritto del cittadino a ricevere una completa e corretta informazione”, e da questo principio deriva che non è “sufficiente la mera generica possibilità di rinvenire all’interno del mare di Internet ulteriori notizie”, in particolare per quanto riguarda vicende giudiziarie.

A dirlo è la Terza sezione civile con la sentenza 5525 : il caso prendeva in esame il ricorso presentato da Tiziano M. che chiedeva la rimozione dagli archivi storici del Corriere della Sera di una notizia risalente al 1993 che lo vedeva coinvolto in un’inchiesta giudiziaria conclusasi, successivamente all’articolo stesso, col suo proscioglimento: nonostante la conclusione del procedimento legale a suo carico, la memoria dell’articolo nel database del quotidiano lasciava una traccia che come un’ombra minacciosa continuava a estendersi sul suo presente.

In questo senso la Cassazione ha stabilito che gli archivi Web debbano essere aggiornati continuamente e che i responsabili hanno l’obbligo di compiere quest’operazione con puntualità, in modo tale da evitare le situazioni che rischiano di creare quelle che vengono definite gogne mediatiche con al centro la reputazione di una persona poi assolta dalle accuse.

Particolare cura va posta proprio alle notizie relative a vicende giudiziarie, dovendo far seguito allo sviluppo della notizia specie se è “intervenuta la relativa definizione in via giudiziaria”.

In questo senso la Cassazione ha evidenziato che “il titolare dell’organo di informazione – nel caso in questione Rcs Quotidiani Spa – che avvalendosi di un motore di ricerca memorizza la medesima anche nella rete Internet è tenuto ad osservare i criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza dell’informazione, avuto riguardo alla finalità che ne consente il lecito trattamento, nonché a garantire la contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia già di cronaca oggetto di informazione e di trattamento”.

Claudio Tamburrino

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Pubblicato il 6 apr 2012
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