Streaming, vietato ritrasmettere

Streaming, vietato ritrasmettere

Confermata in appello l'ingiunzione preliminare per il blocco delle trasmissioni di Ivi.tv, servizio specializzato nella distribuzione online di programmi televisivi. La Internet TV non può essere considerata operatore via cavo
Confermata in appello l'ingiunzione preliminare per il blocco delle trasmissioni di Ivi.tv, servizio specializzato nella distribuzione online di programmi televisivi. La Internet TV non può essere considerata operatore via cavo

Nuovo capitolo nella saga legale che ha coinvolto Ivi.tv , servizio statunitense specializzato nella ritrasmissione in streaming delle programmazioni via etere di alcuni tra i principali broadcaster a stelle e strisce . La startup di Seattle ha perso il secondo round in sede d’appello, nel tentativo di annullare l’ingiunzione preliminare che agli inizi del 2011 aveva ordinato lo stop alle sue trasmissioni online.

In un documento di quasi 40 pagine, i giudici di New York hanno nuovamente sottolineato come il servizio Ivi.tv risulti “destabilizzante per l’intera industria”, provocando danni economici irreparabili ai vari network. Alla fine del 2010, la National Association of Broadcasters (NAB) si era scagliata contro la startup statunitense, accusata di aver ritrasmesso illegalmente il segnale televisivo in Rete .

Diverso il parere dei legali di Ivi.tv , tornati alla carica per sfruttare una presunta vulnerabilità nell’insieme dei principi sanciti dal diritto d’autore statunitense. Ivi.tv si sarebbe comportata in buona fede, ritrasmettendo il segnale televisivo solo in seguito al pagamento di una quota annuale allo U.S. Copyright Office . La Internet TV avrebbe in sostanza il diritto di operare, anche se online, come un normale operatore via cavo .

Stando alla visione del giudice Danny Chin, l’annullamento dell’ingiunzione preliminare andrebbe ad incoraggiare altri servizi televisivi in streaming a seguire l’esempio di Ivi.tv . Provocando la continua ritrasmissione online dei contenuti televisivi senza esplicito consenso da parte dei network, in qualità di legittimi titolari dei diritti. Il pagamento allo U.S. Copyright Office non costituirebbe un valido presupposto per potersi definire un operatore del cavo.

Mauro Vecchio

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Pubblicato il 6 set 2012
Link copiato negli appunti