Cassazione: il giornale telematico non è stampa

Cassazione: il giornale telematico non è stampa

Pubblicate le motivazioni della sentenza a favore del blogger siciliano Carlo Ruta. Il blog non è equiparabile al prodotto stampa, dunque non può essere considerato colpevole di stampa clandestina
Pubblicate le motivazioni della sentenza a favore del blogger siciliano Carlo Ruta. Il blog non è equiparabile al prodotto stampa, dunque non può essere considerato colpevole di stampa clandestina

Era da trent’anni che il reato di stampa clandestina non portava ad una effettiva condanna sulle predisposizioni della legge sulla stampa n. 47 dell’8 febbraio 1948. È accaduto in ben due gradi di giudizio al blogger e storico siciliano Carlo Ruta, accusato dal procuratore della Repubblica di Ragusa Agostino Fera per alcuni interventi diffamatori sul suo blog accadeinsicilia.net .

Abbattuto nel lontano 2004, il blog di Ruta non si è più ripreso, equiparato pure in appello alle tradizionali pubblicazioni cartacee, non registrato ad alcun Tribunale competente. Fino al recente intervento della Corte di Cassazione: i blog non sono un prodotto editoriale e dunque non possono essere considerati stampa clandestina . Nelle motivazioni della sentenza, la registrazione delle testate online è un obbligo amministrativo per i soli editori.

“Il ragionamento seguito dai giudici è di una semplicità disarmante – ha commentato a caldo l’esperto avvocato Guido Scorza – tale da far apparire incomprensibile come siano state necessarie due sentenze di condanna e anni di processo per arrivarvi”. Mentre accadeinsicilia.net giace nella fossa dei domini, il blogger non dovrà pagare l’ammenda di 150 euro.

Come spiegato dai giudici, l’articolo 1 della legge 47/1948 considera “stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisici, in qualsiasi modo destinati alla pubblicazione”. “Ai fini della sussistenza in senso giuridico del prodotto stampa – si spiega – necessitano due condizioni: un’attività di riproduzione tipografica e la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività”.

Stabilito ciò, “il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa”. Ma i giudici sono andati oltre: “la normativa di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 62 – inerente alla disciplina sull’editoria e sui prodotti editoriali – ha introdotto la registrazione dei giornali online soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria”.

“Non sussiste, dunque, secondo la Cassazione alcun obbligo di registrazione integrante la fattispecie di stampa clandestina per qualsivoglia giornale telematico se l’editore non ha interesse ad accedere ai contributi all’editoria – ha spiegato ancora Scorza – È una decisione storica: non solo i blog non hanno alcun obbligo di registrazione ma non lo hanno – salvo appunto che i loro editori intendano accedere ai contributi all’editoria – neppure i giornali online più blasonati”.

Mauro Vecchio

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Pubblicato il
17 set 2012
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