Caso Vividown, finalmente le motivazioni

Caso Vividown, finalmente le motivazioni

di Giovanni Maria Riccio - I giudici di primo grado poco avevano compreso del funzionamento di Internet. L'Appello riporta la giurisprudenza italiana in carreggiata
di Giovanni Maria Riccio - I giudici di primo grado poco avevano compreso del funzionamento di Internet. L'Appello riporta la giurisprudenza italiana in carreggiata

La Corte d’Appello di Milano ha pubblicato le motivazioni della sentenza relativa al caso Vividown c. Google. I fatti da cui trae origine la controversia sono noti ai lettori. Alcuni ragazzini picchiano e maltrattano un loro compagno di classe disabile, riprendono la scena con un telefonino e pubblicano il video su Google Video. La bravata determina la condannata sia dei ragazzini che dell’insegnante presente in aula durante la ripresa del video.

In seguito, però, vengono citati in giudizio da Vividown, associazione a tutela delle persone disabili cui è iscritto il ragazzo malmenato, anche quattro dipendenti di Google (il Presidente del CdA di Google Italy; il responsabile delle policy sulla privacy per l’Europa; il responsabile del progetto Google Video per l’Europa; un altro membro del CdA di Google Italy). L’accusa, per loro, è di diffamazione e violazione della privacy. La prima accusa discende dal fatto che i ragazzi, nel video, affermano:

“Salve siamo amici dell’associazione Vividown, un nostro mongolo si è cagato addosso e mo non sappiamo che minchia fare perché l’odore di merda ci è entrato nelle narici”

Qualsiasi commento sulla gravità e brutalità dell’affermazione è lasciato al lettore; in questa sede, però, interessa capire altro e se, cioè, sia possibile una responsabilità anche dell’ISP che offre il servizio per i contenuti dei video caricati dagli utenti.

La violazione della privacy, invece, discenderebbe dalla mancata fornitura agli utenti dell’informativa privacy.

La sentenza di primo grado assolve gli imputati dall’accusa di diffamazione e ne condanna tre per violazione della legge sulla privacy. In secondo grado le tesi accusatorie sono ripetute nella requisitoria del Procuratore Generale, dove si sostiene che Google sarebbe stato “in grado di impedire l’immissione del video”, avrebbe avuto “i sistemi di controllo adatti da anni”, ma non avrebbe esercitato tale controllo.

Le questioni, quindi, sono essenzialmente tre. È possibile ipotizzare una diffamazione in capo a Google e, quindi, un obbligo di controllo sui contenuti immessi in Rete? È possibile coinvolgere nel processo anche Google Italy Srl, società controllata di Google Inc che, però, non ha accesso alla piattaforma Google Video, i cui server sono localizzati negli Stati Uniti e gestiti esclusivamente da Google Inc? Infine: è ipotizzabile una violazione della privacy, dal momento che non sarebbe stata fornita alcuna informativa sulla tutela dei dati personali ai soggetti che caricavano il video?

Il primo punto, forse quello più importante in linea generale giacché, per usare le parole della sentenza, “attiene alla questione del governo di Internet”, è risolto agevolmente dalla Corte, che afferma che “per sostenere la responsabilità a titolo di omissione in capo ad un host o content provider, occorre affermare a suo carico un obbligo giuridico di impedire l’evento e quindi da un lato, l’esistenza di una posizione di garanzia, dall’altro la concreta possibilità di effettuare un controllo preventivo”. Una posizione di garanzia che non è dato rinvenire nella legislazione vigente e, in particolare, nel D.Lgs. 70/2003 che anzi, all’art. 17, stabilisce un ISP non possa essere “assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite”. Né sarebbe neanche sostenibile l’estensione della normativa sulla diffamazione a mezzo stampa (artt. 57 e 57-bis c.p.), dal momento che si tratterebbe di un’analogia in malam partem , espressamente vietata nel nostro ordinamento.

Importante, sebbene incidentale, è invece il punto nel quale i giudici sostengono che l’imposizione di un sistema di filtraggio, l’unico in grado di operare un controllo preventivo sui contenuti immessi in Rete, avrebbe l’effetto di sovvertire l’architettura di Internet e l’attività degli intermediari della Rete, alterandone le sue funzionalità. Un’affermazione rilevante, poiché riafferma il principio – troppe volte messo in discussione – della neutralità degli intermediari di Internet.

Il secondo punto, quello relativo all’assimilazione di Google Italy a Google Inc, rileva in relazione all’applicabilità della normativa sulla privacy al caso di specie. Si è detto, infatti, che i video erano caricati su server localizzati negli Stati Uniti. L’art. 5, comma 2, del Codice della privacy prevede che la normativa italiana si applichi “anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici”. Secondo la Corte d’Appello di Milano, Google Italy, società partecipata da Google Inc e stabilita in Italia, sarebbe “una struttura organizzativa ben rientrante nella nozione di ‘strumento anche non elettronico”. Di conseguenza, la legge sulla privacy sarebbe applicabile al caso in questione.

Una soluzione che non convince, giacché gli strumenti non elettronici di cui discorre la legge sono, ad esempio, gli archivi cartacei. Peraltro, i giudici non considerano che Google Italy, non potendo accedere ai server di Google Inc (così come dimostrato nel corso dell’istruttoria), non effettuerebbe alcun trattamento dei dati personali.

Al di là di tale profilo, ad ogni modo, la sentenza conclude che la violazione dei dati personali, che era a fondamento della decisione di primo grado, non sarebbe stata compiuta. Il Tribunale, in primo grado, avrebbe applicato una norma errata: la mancata fornitura dell’informativa (la c.d. privacy policy) sarebbe sanzionata dall’art. 161 del Codice privacy e non dall’art. 167. Una differenza non da poco, se si considera che, nel primo caso, l’illecito è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa, mentre nell’altro si incorre in una responsabilità penale.

In secondo luogo, e il profilo appare molto interessante, trattandosi di dati personali del ragazzo disabile, la sentenza chiarisce che l’informativa avrebbe dovuto essere fornita non da Google, ma dalla compagna di classe che aveva caricato il video sulla piattaforma.

Infine, un cenno merita il profilo del ritorno economico che Google avrebbe ottenuto, indirettamente, per mezzo della pubblicità presente sulla piattaforma. Il giudice di primo grado, sul punto, aveva commesso due errori: il primo di fatto, dal momento che non era vero che su Google Video fosse diffusa pubblicità; il secondo, di diritto (in senso lato), giacché il contenuto della pubblicità non sarebbe stato comunque associato a quello del video e, quindi, non vi sarebbe stata una correlazione diretta tra l’illecito e l’eventuale fine di lucro.

Tutti gli operatori di Internet operano, al pari di ogni altro imprenditore, per un ritorno economico e non per finalità filantropiche. Tuttavia, il vantaggio economico di questi soggetti non è necessariamente – come nel caso di Google – associato ai contenuti immessi dagli utenti. Ad analoghe considerazioni è arrivata da decenni la giurisprudenza statunitense in materia di copyright, che parla della necessità di un direct financial benefit (ossia di un vantaggio economico diretto), così come, in epoca più recente, la Corte di Giustizia.

L’unica nota negativa, in quella che tutto sommato è una decisione apprezzabile del leading case della giurisprudenza italiana su Internet, è allora il ritardo con cui le corti italiane sono approdate a tale risultato. Pazienza. Meglio tardi che mai.

Prof. Giovanni Maria Riccio
Professore associato di Diritto privato comparato, Università di Salerno, e avvocato dello studio Scorza Riccio & Partners

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Pubblicato il
1 mar 2013
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