Crowdfunding, regole per l'Italia

Crowdfunding, regole per l'Italia

La Consob presenta in Parlamento il testo del pionieristico regolamento italiano sulla raccolta dei fondi per le startup tramite portali online. Ci sarà un albo degli operatori non bancari
La Consob presenta in Parlamento il testo del pionieristico regolamento italiano sulla raccolta dei fondi per le startup tramite portali online. Ci sarà un albo degli operatori non bancari

Nel Belpaese, la prima normativa europea sul cosidetto equity crowdfunding , la raccolta di capitali di rischio da parte di imprese innovative o startup tramite portali online. Con la delibera 18592 dello scorso 26 giugno, la Consob ha recepito le indicazioni legislative del Decreto Crescita (2012) per la gestione delle offerte tramite portali specializzati nella raccolta di capitali.

Il nuovo regolamento è composto da 25 articoli – a questo link una scheda sintetica sui suoi contenuti principali – e suddiviso in tre parti che trattano, rispettivamente: le disposizioni generali, il registro e la disciplina dei gestori di portali, la disciplina delle offerte tramite portali. Considerato che i principali istituti bancari sono già autorizzati ad aprire una piattaforma per la raccolta fondi, il regolamento Consob è destinato ai nuovi portali non bancari che dovranno essere iscritti in un apposito albo .



Per quanto concerne i soggetti finanziatori, questi verranno invitati a limitarsi ad una singola startup con il trasferimento del denaro attraverso un bonifico bancario. Se il valore totale dell’investimento non supera il tetto dei 500 euro, allora al donatore basterà rispondere ad una serie di domande sullo stesso sito di crowdfunding per rendere consapevole il risparmiatore dei rischi connessi. Se il valore andrà invece a superare i 500 euro, la procedura diventerà più complessa, con una serie di analisi valutative del donatore, della sua situazione patrimoniale, dei possibili rischi collegati.

Per evitare il conflitto d’interessi – dunque che la banca responsabile di fornire il profilo sia anche la stessa che si adopera effettivamente per la raccolta dei fondi – i vari gestori dei portali di crowdfunding dovranno appoggiarsi ad una struttura di credito che non possiede un portale , dunque capace di agire come un agente super-partes. Quanto alla disciplina dell’offerta vera e propria, ai fini dell’ammissione dell’offerta sul portale, i gestori delle piattaforme devono verificare che “una quota almeno pari al 5 per cento degli strumenti offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori”.



Alla segreteria tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, Mattia Corbetta ha sottolineato che “non c’è grande impresa che possa essere realizzata senza uno sforzo collettivo. Il regolamento sul crowdfunding assume una forte valenza culturale proprio per questo, perché invita a lavorare di squadra o, come amo dire, a fare ecosistema. Credo che il crowdfunding costituisca una bella opportunità per le startup a vocazione sociale, ma sarebbe un errore riporre aspettative sproporzionate su questo strumento”.

Mentre il MISE notificherà a Bruxelles un provvedimento che riconosca corpose agevolazioni agli investimenti diretti verso le startup, Corbetta ha spiegato che “il canale più tipico per finanziare le startup resta quello del mercato del capitale di rischio. La disciplina a sostegno delle startup è corposa e articolata: ci sono voluti mesi per darle attuazione, ma ora possiamo affermare senza timori reverenziali che l’Italia si è dotata di una policy pionieristica a livello mondiale”.

I donatori privati non potranno comunque investire più di mille euro l’anno, mentre per le persone giuridiche si potrà arrivare a 10mila euro nei dodici mesi . È previsto inoltre un periodo per i ripensamenti: sette giorni entro i quali si potrà recedere senza danni dall’investimento. E nel caso l’operazione non vada in porto i soldi versati verranno restituiti. Qui la presentazione del regolamento alla Camera da parte del responsabile divisione strategie regolamentari Consob Maria Mazzarella.

Mauro Vecchio

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Pubblicato il
15 lug 2013
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