Il caso del dominio Armani.it

Il caso del dominio Armani.it

di Manuel M. Bucarella (NewGlobal.it) - Una ricostruzione della singolare e dibattuta vicenda del dominio armani.it e di come sia passato dalle mani di un timbrificio a quelle di una casa di moda. Una decisione discutibile
di Manuel M. Bucarella (NewGlobal.it) - Una ricostruzione della singolare e dibattuta vicenda del dominio armani.it e di come sia passato dalle mani di un timbrificio a quelle di una casa di moda. Una decisione discutibile


Roma – Il 3 marzo 2003 il Tribunale di Bergamo in primo grado condannava l?imprenditore di Treviglio (BG) Luca Armani a consegnare il nome di dominio armani.it alla Giorgio Armani Spa. Il piccolo produttore di timbri aveva registrato il nome di dominio ad ottobre 1997, precedendo nei tempi la nota casa di moda milanese.

La sentenza del Tribunale bergamasco ha dato ragione alla casa di moda considerando applicabile alla registrazione del nome di dominio la disciplina propria del diritto industriale ed in particolare del
diritto dei marchi .
Infatti il nome a dominio registrato da Luca Armani corrisponde esattamente al marchio registrato ?Armani? di cui è titolare non l?imprenditore di Treviglio bensì la nota azienda milanese.

Il Tribunale di Bergamo, utilizzando un canovaccio ormai abbastanza consolidato nella giurisprudenza italiana, ha ritenuto applicabile alla materia del domain name non già le norme tecniche emanate in tema di registrazione di domini internet dalla Naming Authority italiana, incentrate in prevalenza sul principio first come first served , bensì quelle dello Stato italiano recanti disciplina del marchio. Il marchio registrato, secondo tale provvedimento, attribuirebbe l?esclusiva non solo sull?uso del marchio ma anche su quello del correlato nome a dominio.

La vicenda che ha coinvolto suo malgrado Luca Armani ha comunque del singolare se rapportata ad analoga vicenda che ha visto oltreoceano soccombere la stessa Giorgio Armani Spa nei confronti dell?uomo d?affari di Vancouver (Canada) A.R. Mani per la titolarità del dominio www.armani.com. Nel caso di specie il procedimento arbitrale internazionale cui le parti fecero ricorso si concluse con il riconoscimento della titolarità del nome di dominio al business man canadese, in quanto lo stesso non solo aveva provveduto per primo alla registrazione del nome di dominio (principio del first come first served ), ma anche perché le particolari caratteristiche del suo nome autorizzavano a pensare che il predetto nome a dominio potesse essere riconducibile alla sua identità personale.

Se dunque Oltreoceano, e comunque nei paesi di tradizioni anglosassoni, la giurisprudenza ritiene applicabili al nome a dominio le norme tecniche specifiche prescritte per la registrazione (emanate dalle Naming Authorities nazionali), il Tribunale di Bergamo ritiene queste ultime non valide e cogenti (qualificandole invece come norme di diritto privato) e pertanto soccombenti innanzi ad una norma di fonte statuale che tutela il marchio registrato ?Armani?.

Va detto che non sono tuttavia mancati, anche nel nostro Paese, orientamenti giurisprudenziali differenti, che hanno riconosciuto applicabile il principio del first come first served , sull?assunto che il nome di dominio costituisca un mero indirizzo telematico ed un insieme di numeri (Indirizzo IP), tradotti poi in lettere per essere meglio memorizzati e digitati, che nulla hanno a che vedere con marchio, insegna, ditta. Secondo tale orientamento il marchio registrato non attribuisce l?esclusiva sul correlato nome a dominio.

In più va aggiunto che, nel caso che ci riguarda, il dominio www.armani.it non è stato registrato da, per es. Paolo Rossi, bensì da un Armani che svolge attività di natura imprenditoriale, per altro in settore non in concorrenza con quello della casa di moda. Pertanto lo stesso Luca Armani potrebbe ritenersi offeso nel proprio diritto al nome, che è un diritto assoluto della personalità ed è di rango costituzionalmente superiore rispetto al diritto riconosciuto ad un?azienda all?uso esclusivo del proprio marchio registrato.
A tutt?oggi pare che non sia stato spiegato ricorso in Appello contro la sentenza di 1o grado da parte di Luca Armani.


Manuel M. Buccarella

VicePresidente Associazione NewGlobal.it

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Pubblicato il
6 nov 2003
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