Privacy, le linee guida per la PA

Privacy, le linee guida per la PA

Il Garante detta le regole: formato aperto per i documenti della PA, ma limiti al riuso. Indicizzazione sui motori di ricerca con riserva, se sono interessati i dati personali
Il Garante detta le regole: formato aperto per i documenti della PA, ma limiti al riuso. Indicizzazione sui motori di ricerca con riserva, se sono interessati i dati personali

Il Garante per la Privacy italiano ha diffuso nuove linee guida in “materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul Web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”.

In concomitanza con l’uscita dell’ undicesimo rapporto della Commissione europea a cura Capgemini sui servizi eGov offerti dai Paesi del Vecchio Continente, che mette in luce come ci siano tanti servizi online delle Pubbliche Amministrazioni ma come siano poco usabili, e che premia l’Italia in grado di fare un po’ meglio della media, le nuove Linee Guida cercano di riorganizzare la trasparenza della P.A. italiana dando regole chiave per la pubblicazione dei dati online .

Le recenti modifiche legislative in materia di pubblicità e trasparenza della pubblica amministrazione, infatti, hanno reso necessario una nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web previsti dalla normativa. In generale, si tratta di stabilire le modalità di implementazione degli obblighi previsti principalmente dal d.lgs. n. 33/2013 relativi alla pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni di dati esatti, aggiornati e contestualizzati.

La prima questione riguarda il rapporto tra trasparenza e privacy : le linee guida prevedono, laddove si tratti di pubblicare online dati, informazioni e documenti che comportino il trattamento di dati personali, che vengano “contemperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”. Infatti, “il riutilizzo di documenti contenenti dati personali non deve pregiudicare il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali fissato dalle disposizioni di diritto europeo e nazionale in materia”.

In particolare, poi, le nuove disposizioni della direttiva introducono specifiche eccezioni al riutilizzo fondate sui principi di protezione dei dati, prevedendo che una serie di documenti del settore pubblico contenenti tale tipologia di informazioni siano sottratti al riuso anche qualora siano liberamente accessibili online .

Per quanto riguarda l’interoperabilità, invece, tutte le informazioni devono essere pubblicate in formato di tipo aperto , in modo tale da non obbligare gli utenti a dotarsi di programmi proprietari o a pagamento per la fruizione.

Le linee guida affrontano anche la questione dell’ indicizzazione dei dati da parte dei motori di ricerca : è obbligatoria solo per i dati tassativamente individuati dalle norme in materia di trasparenza, mentre sono esclusi quelli per cui si ha l’obbligo di pubblicazione per altre finalità di pubblicità (es. pubblicità legale sull’albo pretorio, pubblicazioni matrimoniali ecc) e, in generale, non possono essere reperibili attraverso i motori di ricerca i dati sensibili e quelli relativi a procedimenti giudiziari.

Claudio Tamburrino

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Pubblicato il
29 mag 2014
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