P2P, diritto italiano e sanzioni

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un nuovo intervento dell'avv. Daniele Minotti su un tema centrale: l'interpretazione della legge italiana dinanzi alle annunciate iniziative legali delle major

Roma - Leggo con interesse l'intervista a Enzo Mazza, direttore generale FIMI, il quale, sulla scia di quanto avvenuto oltreoceano, vorrebbe denunciare, penalmente, gli utenti di sistemi di file sharing o P2P (preferisco il primo termine, più ampio).

E' sempre così. Gli italiani guardano agli Stati Uniti pensando che laggiù sia tutto perfetto, da copiare malgrado ci si renda poco conto che un sistema anglosassone ha regole ben diverse e che la RIAA ha già perso qualche battaglia su questo fronte (v. richieste ai provider di nominativi di utenti file sharing).

A parte ciò, la cosa va pur vista sotto l'aspetto giuridico (italiano), l'unico che può interessare ad un'ipotetica Procura italiana investita della questione.
Come ho già avuto modo di scrivere in una lettera inviata, proprio a PI, nel giugno 2003 (a seguito della notizia sensazionalistica di un'indagine i cui veri termini sono ancora misteriosi, ma che sono stati ridimensionati a fronte di numerose voci alzatesi per svelarne le incongruenze), il solo fatto di condividere materiali protetti non porta al penale, anzi.

Di certo, la condivisione di opere protette non è legale (e la questione della copia personale, come dice Mazza, è realmente poco pertinente, per nulla giustificativa), ma il salto al penale è decisamente uno spauracchio, realmente poco ponderato sotto il profilo giuridico. Vediamo perché, circoscrivendo l'indagine alle opere musicali, sicuramente quelle più diffuse nella condivisione.

L'art. 171-ter l. 633/41 (la legge base sul diritto d'autore) sanziona, penalmente, una serie di condotte che, però, devono essere caratterizzate dal dolo di lucro, vale a dire con l'intento di realizzare un guadagno (non ipotetico) di carattere patrimoniale.

Ma quanto persone fanno file sharing per trarre questo genere di vantaggio? Realmente poche... una minoranza.

Ecco perché, nei fatti, il file sharing non ha, di solito, rilevanza penale. Ciò non significa, come avvertito, che sia legale. A parte le azioni civili del caso, la legge sul diritto d'autore prevede, infatti, sanzioni amministrative residuali, rispetto a quelle penali, applicabili a "chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche".

Come dice Enzo Mazza, pur smentendosi rispetto ad una precedente intervista, non rileva, inoltre, la quantità dei materiali protetti condivisi. Ma non va dimenticato che occorre pur sempre l'intento lucrativo; e se non c'è, anche in caso di grosse quantità, il penale non rileva. Per gli ingenti quantitativi, sempre in assenza di dolo di lucro, c'è un'apposita previsione amministrativa aggravata (il secondo comma sempre dell'art. 174-ter l. 633/41) e basta.

Infine, atteso che i poteri degli accertatori di illeciti amministrativi (in buona sostanza, quelli previsti dalla l. 689/81) sono assai più contenuti e meno invasivi rispetto a quelli a disposizione dell'autorità giudiziaria penale, non penso che la denuncia penale sia una mossa corretta e di sicuro successo. A meno che non si ritenga che la magistratura non sia in grado di discernere tra fatti di rilevanza penale e illeciti amministrativi e che riponga la massima fiducia nell'interpretazione dei discografici procedendo ad intercettazioni, perquisizioni e sequestri del tutto illeciti mettendo in discussione l'impianto di legalità di un intero Paese.


avv. Daniele Minotti - Genova
Studio Minotti
217 Commenti alla Notizia P2P, diritto italiano e sanzioni
Ordina
  • «Art. 171-ter. - 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
    a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un?opera dell?ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio... (segue)

    inoltre:

    «Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore (segue)

    (ergo, condividere o scaricare dai sistemi P2P programmi commerciali è passibile di sanzione penale)


    Ma alla FIMI hanno lo stesso Codice Penale che vendono qui in Italia oppure ne hanno uno personalizzato redatto a Discografilandia?

    Gianluca Cardinale
    non+autenticato
  • Non vedo quale danno si può recare ai musicisti; di fatto si vede come Madonna o Michael Jackson soffrano quest'anno x aver guadagnato qualche miliardo in meno avendo tutti noi clonato le loro canzoni. Ma non si ricordano + questi signori che 20 fa' ; un amico comprava un LP e poi registrava decine di cassette x gli amici? Non parliamo poi dei Bootleg. Chissà come mai tutto andava bene, e nessuno era infastidito. Ma ve la do' io la risposta; senza essere Beppe Grillo. La verità è questa; anni fa' la musica era di qualità e vendeva bene, infatti ogni disco dei pink floyd o r.stones o Dylan ecc. che usciva negli anni 70 era mio. Oggi la maggior parte della musica fa schifo, c'è neè troppa e la qualità è scadente. Questa è la verità! ora questi "signori" non sapendo + come fare x racimolare denaro, si attaccano anche al disabile costretto a casa a passare le giornate; sfortuna vuole davanti un computer, cercando di dimenticare la sua situazione, si scarica tranquillamente delle canzoni. Ma "questi" non vorrebbero è Illegale e sarebbero capaci di multare una ragazzina o un disoccupato. Ora è chiaro che se queste minacce si realizzeranno; io sarò uno di quelli che si asterranno di comprare ancora un CD .Punto e chiudo!
    non+autenticato
  • Vai a lavorare in fabbrica o all'università! ad avere uno stipendio da un minimo di 900 ? e a mantenere una famiglia!
    E capirai cosa significa portare i soldi in famiglia!
    Siete il peggio del capitalismo!
    non+autenticato
  • Gli scambisti che si vogliono informare meglio sugli aspetti legali o si giustificano tirando in ballo il costo dei CD o dicendo che si scaricano ma poi comprano li posso anche capire..

    Ma leggendo i post anti p2p, al di la delle ragioni esposte (più o meno sensate) quello che salta all'occhio è soprattutto l'astio e il desiderio di vedere distrutto e umiliato "il nemico" scambista.

    Ci ho fatto caso soprattutto negli ultimi giorni, quando gli articoli presentati hanno smontato uno dei capisaldi degli anti-p2p (p2p=furto=reato) nonstante tutti i discorsi cavillosi sul lucro che sono stati tirati fuori.

    Ma a queste persone che gliene viene? A leggere il tono della maggior parte degli interventi sembrerebbe che il p2p sia qualcosa di gravissimo, una piaga sociale, la rovina della società...quando gli effetti reali del fenomeno sono molto più marginali.

    Resta forte l'impressione che conti di più trovare un nemico da sopraffare e distruggere che fare un discorso ragionevole sui pro e contro..non siamo ai livelli di certi interventi relativi al tema della pedofilia (e meno male, lì il discorso in se è ben più serio) ma l'andazzo è quello...sarà indice di qualcosa?
    non+autenticato
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