Yahoo e Mediaset, l'intermediario è passivo

Yahoo e Mediaset, l'intermediario è passivo

La Corte d'Appello di Milano ribalta la sentenza di colpevolezza emessa nel 2011 ai danni del fu servizio di video sharing. Il fornitore di hosting è per natura un semplice intermediario: strattonato fra copyright e libertà di espressione, non può essere l'arbitro dei diritti in gioco
La Corte d'Appello di Milano ribalta la sentenza di colpevolezza emessa nel 2011 ai danni del fu servizio di video sharing. Il fornitore di hosting è per natura un semplice intermediario: strattonato fra copyright e libertà di espressione, non può essere l'arbitro dei diritti in gioco

L’hosting provider non è per natura un soggetto attivo, non deve rispondere dei contenuti caricati dai propri utenti salvo che a seguito di segnalazioni circostanziate, né deve essere chiamato ad essere un soggetto attivo da qualsivoglia detentore dei diritti, che non può pretendere che la piattaforma filtri preventivamente i contenuti, ergendosi a giudicare il distillato delle libertà dei cittadini della Rete. Con queste motivazioni la Corte d’appello di Milano ha ribaltato la sentenza emessa nel 2011 dal Tribunale di Milano: RTI non aveva diritto di pretendere che Yahoo agisse per individuare e prevenire le violazioni commesse dagli utenti ai danni della controllata Mediaset e dei suoi programmi.

Il caso si era aperto nel mese di novembre del 2009: il Biscione, senza aver imboccato l’ordinaria procedura di segnalazione approfittando degli strumenti messi a disposizione dal portale di video sharing, lamentava la presenza sulla piattaforma di Sunnyvale di certi spezzoni di video, frammenti di trasmissioni quali Amici , Il Grande Fratello , Striscia La Notizia . Il gruppo esemplificava le proprie rimostranze con una manciata di URL di riferimento, che Yahoo aveva provveduto a rimuovere, affidandosi alla buona fede di Mediaset e senza attendere l’ordine dell’autorità giudiziaria, come invece la legge italiana prevede e come confermano altre decisioni in materia. Ma si trattava solo di esempi: RTI, in maniera del tutto simile a quanto richiesto nel caso appena precedente, sollevato nei confronti di YouTube, avrebbe voluto imporre a Yahoo la rimozione automatica di tutti i video di sua proprietà, e un controllo preventivo che ne impedisse l’ulteriore pubblicazione. In quel momento, spiega a Punto Informatico l’ avvocato Marco Consonni dello studio Orsingher Ortu Avvocati Associati, che ha seguito il caso per Yahoo, si è aperto un confronto “volutamente spinto verso la questione di principio”, con Mediaset che pretendeva dal servizio di sharing un controllo autonomo sui contenuti pubblicati e un’azione spontanea di rimozione delle violazioni, e Yahoo che ribadiva la necessità di agire secondo quanto prescritto dalla legge, per non assumersi la responsabilità di ergersi a giudice rispetto ai contenuti caricati da terzi. L’opposizione di Yahoo ha determinato che Mediaset fornisse un elenco dettagliato: ne è emerso un totale di 218 video, accompagnati da segnalazioni circostanziate. La giustizia italiana, che al momento si stava parallelamente confrontando sul contenzioso aperto da Mediaset contro YouTube e su quello che vedeva Mediaset opposta a Libero.it , nel 2011 aveva ritenuto Yahoo colpevole delle violazioni ai danni di Mediaset: il portale, che nel frattempo aveva provveduto alla rimozione degli URL segnalati, avrebbe dovuto inibirne l’ulteriore diffusione, stabiliva il Tribunale di Milano.

Yahoo era stata ritenuta colpevole di aver temporeggiato, e dunque responsabile della violazioni, in quanto “hosting provider “attivo””: questa figura, che secondo il Tribunale si è configurata nel corso degli anni con l’affermarsi delle piattaforme dedicate alla condivisione dei contenuti, non sarebbe protetta dalle previsioni relative alla non responsabilità degli intermediari contenute nella direttiva europea sul commercio elettronico ( 2000/31/CE ), recepite in Italia con il decreto legislativo 70/2003 e in particolare con l’articolo 16. “Attivo”, secondo il Tribunale di Milano, sarebbe stato il fornitore di servizi che prevedesse uno strumento di segnalazione per gli abusi , che denoterebbe una assunzione di responsabilità rispetto al controllo dei contenuti e non una mano tesa nei confronti dei detentori dei diritti, e che in qualche modo si investisse di un ruolo editoriale organizzando i propri contenuti per metterli a disposizione degli utenti e trarne maggiori vantaggi in termini economici.

Sunnyvale aveva deciso di combattere, ricorrendo in appello e chiedendo l’annullamento della sentenza. Mediaset, dal canto suo, aveva rilanciato: chiedeva al Tribunale di Appello di “vietare il proseguimento delle violazioni dei diritti esclusivi di RTI commesse in qualsiasi forma e con qualunque mezzo” da parte di Yahoo, pretendeva cioè che Sunnyvale, autonomamente e senza segnalazioni circostanziate, soffocasse e prevenisse la violazione dei diritti detentuti da RTI sui marchi e sugli stralci delle trasmissioni segnalate in precedenza e di nuove trasmissioni. Una perizia, da elaborare con la collaborazione di Yahoo, avrebbe altresì dovuto mappare tutti i contenuti Mediaset sulla piattaforma, misurare le fruizioni da parte degli utenti senza escludere commenti ai video e link che puntassero verso i contenuti incriminati, nonché tracciare i contorni del giro d’affari pubblicitario con cui Yahoo avrebbe tratto vantaggio dai caricamenti illegali. Mediaset, per una mole di contenuti tutto sommato limitata rispetto a quelle oggetto di contenziosi aperti all’estero, si riteneva in diritto di ricevere danni per 100 milioni di euro, da sommare a 50 milioni per ogni anno di durata del processo, e chiedeva che Yahoo procedesse alle rimozioni sotto la minaccia di ulteriori danni pari a 10mila euro per ogni altro minuto di caricamenti illeciti e 10mila euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle rimozioni.
Il processo di appello si è aperto nel 2014, le due parti hanno depositato le proprie richieste appena pochi giorni prima che il Tribunale di Roma si pronunciasse nel caso parallelo in corso contro YouTube, e disponesse la verifica sulle segnalazioni di Mediaset, che avrebbe dovuto richiedere le rimozioni in maniera circostanziata, segnalando gli URL corrispondenti ai contenuti caricati in violazione del diritto d’autore, limitando così al minimo l’intervento dell’intermediario e la sua responsabilità.

La sentenza pronunciata ora dalla Corte d’Appello di Milano è certo meno sorprendente di quella pronunciata in primo grado: puntellando le proprie argomentazioni con le conclusioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea quali quelle relative al caso SABAM-Scarlet, quelle relative al caso SABAM-Netlog e quelle relative al caso Telekebel, il giudice d’appello riconduce la questione nell’alveo del quadro normativo europeo e italiano, sgombrando il campo dalle interpretazioni in cui si era prodotto il Tribunale di Milano nel 2011. Yahoo è un semplice intermediario : non era tenuto ad individuare autonomamente contenuti in violazione dei diritti di Mediaset, né avrebbe dovuto approntare un sistema di filtri che prevenisse le successive violazioni.

Yahoo, chiarisce la corte di appello, si configura come un ordinario hosting provider, così come è definito dalla Direttiva Europea sul commercio elettronico: si sarebbe macchiato di una colpa solo nel momento in cui si fosse reso partecipe del caricamento dei contenuti in violazione del diritto d’autore o qualora, pur informato in maniera circostanziata di una violazione o dal detentore dei diritti o dall’autorità, non avesse tempestivamente provveduto a rimuovere il contenuto in oggetto. Nessuna mutazione genetica e nessuna evoluzione del contesto tecnologico hanno configurato il ruolo di “hosting provider attivo” : la corte d’appello, chiarisce a PI l’avvocato Consonni, ritiene che il Tribunale di primo grado si sia inadeguatamente appigliato ad alcune pronunce giurisprudenziali di matrice nazionale, per dare origine a una definizione “sicuramente fuorviante e sicuramente da evitare concettualmente in quanto mal si addice ai servizi di “ospitalità in rete” in cui il prestatore non interviene in alcun modo sul contenuto caricato dagli utenti, limitandosi semmai a sfruttarne commercialmente la presenza sul sito”.

Yahoo non ha l’obbligo di intervenire sui contenuti caricati dagli utenti se non a posteriori , a seguito di segnalazioni circostanziate quali una diffida da parte del detentore dei diritti o, come previsto esplicitamente nello specifico del quadro normativo italiano, a seguito di una ingiunzione da parte di una autorità giurisdizionale o amministrativa che abbia accertato la violazione. Questo obbligo a carico del fornitore di servizi, specifica poi il Tribunale, si origina non sulla base di una sua compartecipazione nella violazione, ma poiché il fornitore di hosting rappresenta accidentalmente il soggetto più adatto ad intervenire efficacemente, nel rispetto della sua libertà di impresa e nel rispetto dei diritti dei cittadini della Rete, come stabilito nella direttiva 2001/29/CE e ribadito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in occasione della decisione sul caso Telekabel. L’intermediario non deve dunque assumersi la responsabilità di selezionare autonomamente e rimuovere contenuti caricati dagli utenti a seguito di una generica segnalazione come quelle di Mediaset, non è tenuto, chiosa l’avvocato Consonni, ad agire nel nome del rispetto del diritto d’autore rischiando al contempo di ritrovarsi responsabile della violazione del fondamentale diritto del cittadino ad esprimersi.

Lo stesso discorso vale per la prevenzione delle violazioni: Mediaset non può pretendere che si appronti un sistema di filtri che agiscano preventivamente. I filtri, spiega la Corte d’Appello, oltre ad essere verosimilmente aggirabili e non efficaci al cento per cento nel porre fine alle violazioni, rischiano di esporre l’intermediario al rischio di ledere il diritto alla privacy dell’individuo, implicando “un’analisi sistematica dei contenuti, nonché la raccolta e l’identificazione degli indirizzi IP degli utenti all’origine dell’invio dei contenuti illeciti” e rischiano di operare su falsi positivi che potrebbero “produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito”. Non può esistere un obbligo di sorveglianza in capo agli intermediari , spiega la Corte di Appello, e per quanto importante sia tutelare la proprietà intellettuale, è necessario che questa tutela si contemperi con gli altri diritti in gioco. Con quelli del fornitore di servizi, che dovrebbe sottoporsi a un dispendio di risorse potenzialmente capace di limitare la sua libertà d’impresa , e con quelli dei netizen, che hanno diritto ad esprimersi liberamente e ad informarsi in Rete. “Ove infatti si volesse imporre un sistema di controllo e di filtraggio preventivo nei servizi di hosting provider – si spiega nella sentenza – ne verrebbe pregiudicato il ruolo di Internet quale libero spazio di comunicazione e d’informazione per terzi fruitori che si basa essenzialmente sull’adozione di sistemi automatici di caricamento, non preventivamente filtrabili o controllabili, proprio a tutela del principio di libertà di espressione e di circolazione dei servizi che la direttiva europea sul commercio telematico intende tutelare nel campo della trasmissione di dati ed informazioni via internet, da considerarsi come il più aperto spazio, senza frontiere interne, per i servizi della società dell’informazione sino ad oggi concepito”.

Yahoo, dunque, ha ottenuto la propria vittoria: “La sentenza definisce positivamente un contenzioso che è stato negli ultimi anni uno dei più rilevanti nel gruppo Yahoo! a livello internazionale sia per le elevatissime richieste risarcitorie formulate nei nostri confronti, danni quantificati in oltre 200 milioni, sia per la questione sollevata che impattava direttamente sulla nostra struttura operative e sulle modalità di offerta dei nostri servizi – spiega Federica Celoria , General Counsel di Yahoo! Italia – Per un gruppo come il nostro con attività pan-europee l’Italia rappresentava un anomalia e non vi era più chiarezza su come ci si dovesse comportare”. La sentenza in primo grado del Tribunale di Milano, conferma l’avvocato Consonni, confliggeva infatti con altre decisioni emesse dalla giustizia italiana, e dallo stesso Tribunale di Milano, rispetto a casi analoghi, che coinvolgevano analoghe piattaforme dedicate a contenuti caricati dagli utenti, sempre ritenute hosting provider “puri” ai sensi del quadro normativo italiano e europeo.

Ma la vittoria è soprattutto a favore dei cittadini e dei loro diritti: in Italia sono tuttora in corso diversi contenziosi che ricalcano quello sollevato contro Yahoo, nei quali l’accusa avanza generiche pretese di rimozione e l’introduzione di filtri che le sappiano prevenire. C’è il caso Delta TV-YouTube, che potrebbe risolversi nell’adesione della piccola emittente televisiva al programma Content ID offerto da Google, c’è il più roboante caso RTI-YouTube, che si è dipanato in parallelo al caso Yahoo presso il Tribunale di Roma: sgombrato il campo dalle italiche ambizioni di ridefinire i ruoli degli operatori della Rete, rifocalizzata l’attenzione sul delicato bilanciamento dei diritti in gioco, si attendono i pronunciamenti della Giustizia.

Gaia Bottà

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Pubblicato il
23 gen 2015
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