Facebook, profilo pubblico ma non di pubblico dominio

Facebook, profilo pubblico ma non di pubblico dominio

Le basi del diritto d'autore sono chiare e la sentenza del Tribunale di Roma non fa che ribadirle: i contenuti rintracciabili online non godono di meno diritti
Le basi del diritto d'autore sono chiare e la sentenza del Tribunale di Roma non fa che ribadirle: i contenuti rintracciabili online non godono di meno diritti

Il Tribunale di Roma ha ribadito i concetti base del diritto d’autore ricordando che la pubblicazione su Facebook delle fotografie non ne esaurisce il diritto rendendole liberamente utilizzabili da chiunque.

Il caso che ha permesso ai giudici di tornare sulla questione è relativo alla pubblicazione di alcune foto nella pagina Facebook di un giovane fotografo scattate dallo stesso in una nota discoteca romana e successivamente apparse – all’insaputa dell’autore – su un quotidiano nazionale e poi in alcuni programmi televisivi di rilievo nazionale per descrivere una serie di notizie relative al fenomeno della frequentazione di locali da parte di soggetti di giovane età.

Fermo restando che qualsiasi fotografia (se viene accertato il carattere di opera fotografica ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 633/41) è tutelato dal diritto d’autore e che, se ad essere ritratte nell’immagine sono una o più persone, ci sono da considerare anche i diritti connessi all’immagine ed alla privacy di queste ultime, con ulteriori premure da considerare se si tratta di minori (chiede precauzioni in questo senso anche il codice deontologico dell’ordine dei giornalisti), la questione è finita apparentemente per complicarsi con l’intermediazione del social network più famoso.

Se, infatti, l’episodio in questione avesse riguardato foto pubblicate da un fotografo professionista sul suo book, allora la violazione dei diritti sarebbe stata evidente e i giornali non avrebbero probabilmente cercato di contestare le accuse: anche perché il diritto alla pubblicazione delle fotografie da parte dei giornali si innesca solo in presenza di necessità di giustizia o di polizia, per scopi scientifici, didattici e culturali, ovvero se sono direttamente collegate ai fatti, agli avvenimenti o alle cerimonie di interesse pubblico raccontate.
Tutto ciò non dovrebbe cambiare nel caso in cui le fotografie siano pubblicate online.

Mentre è noto che Facebook si riserva attraverso la licenza d’uso alcune libertà di utilizzo dei contenuti caricati dagli utenti, un diritto ben distante dal possesso, e che è condizionato da diversi paletti che non le permettono per esempio di utilizzare le foto profilo degli utenti per la pubblicità pubblicata sulla propria piattaforma, diverso è il discorso legato all’utilizzo di foto ed altri materiali rastrellati su Facebook (o in generale in Rete) da soggetti terzi come i giornali.

La comunicazione pubblica sull’argomento, e di conseguenza il sentire comune circa le libertà concesse dal diritto d’autore, dipendono d’altra parte anche dai comportamenti di chi a parole difende i diritti di proprietà intellettuale e poi finisce per agire senza considerarli: oltre agli editori ed ai giornali che finiscono per utilizzare indiscriminatamente le opere altrui (per poi battere i piedi in difesa delle proprie), sorprende come siano anche le istituzioni a cadere nel tranello di diritti ignorati a causa della facilità con cui si possono violare. Uno degli ultimi esempio riguarda il sito istituzionale Verybello.it accusato dall’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti di essersi arrogato fin troppe libertà arrivando addirittura a dire che “le immagini pubblicate, nel rispetto dei diritti degli autori dei contenuti raffigurati, sono considerate di pubblico dominio salvo diversa indicazione espressa”.

Questa posizione – tuttavia – non rispecchia assolutamente le normative vigenti in materia, ma solo la convinzione comune: proprio per questo è allarmante, così come era stata allarmante la scelta del Corriere della Sera, la cui attività editoriale si fonda proprio sul diritto d’autore, di costruire un instant book dedicato a Charlie Hebdo con delle vignette rinvenute in Rete, senza chiedere autorizzazione.

Al contrario, il diritto d’autore prevede che le immagini siano condivisibili quando l’autore stesso le offre per tali finalità, ad esempio con licenza Creative Commons, spesso condizionate alla citazione dell’autore o all’utilizzo non commerciale.
In tutti gli altri casi, la presunzione automatica è quella dell’esistenza di un diritto dell’autore e non, come apparentemente suggerito dalla licenza d’uso di Verybello.it, della non esistenza di tale diritto.

Ed è proprio contro tale erronea convinzione comune che si è espressa con la sentenza del primo giugno 2015 n. 12076 la IX sezione del Tribunale di Roma

In essa si conferma che la pubblicazione di foto sulla propria pagina Facebook “non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici” da parte degli autori.

Claudio Tamburrino

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Pubblicato il 12 giu 2015
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