UE e ebook, chiari di IVA

UE e ebook, chiari di IVA

Anche se un libro è un libro in qualsiasi formato esso sia, è la natura stessa del commercio elettronico a necessitare di un'eccezione: una questione di chiarezza
Anche se un libro è un libro in qualsiasi formato esso sia, è la natura stessa del commercio elettronico a necessitare di un'eccezione: una questione di chiarezza

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ammette che vi è una disparità di trattamento tra libri cartacei e digitali, ma che è giustificata dalla necessità di mantenere uniforme la tassazione del commercio online .

A stabilirlo è la decisione emessa nella Causa 390/15 che in pratica finisce per ricalcare le conclusioni dell’avvocato generale Juliane Kokott emesse sul caso lo scorso settembre , arrivando ad una conclusione però più netta sulle disposizioni europee che impongono l’esclusione degli ebook, in quanto servizio del commercio elettronico, dalla disciplina dell’IVA agevolata prevista per i libri .

Secondo alcuni paesi, tale situazione comporta una vera e propria discriminazione da parte dei sistemi di tassazione nazionale tra libri cartacei e ebook: ai primi, in base alla direttiva 2006/112, gli stati membri possono applicare un’aliquota IVA ridotta, lasciando le pubblicazioni digitali all’aliquota normale, con eccezione dei libri digitali venduti su supporti fisici (come un CD).

Il caso che ha portato i giudici di Lussemburgo a dibattere di tale argomento è quello che vede la Corte Costituzionale polacca rinviare la questione agli organi europei, dopo essere stata chiamata in causa circa la validità delle disposizioni relative alla tassazione del settore degli ebook e alla presunta discriminazione rappresentata da una tassazione più elevata di tali beni rispetto ai libri cartacei. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea era intervenuta sulla questione già a marzo 2015 , bocciando le misure con cui Francia e Lussemburgo avevano abbassato la tassazione sugli ebook equiparandola quella dei libri, e già nel 2012 Bruxelles aveva respinto l’abbassamento delle aliquote sugli ebook dei due stessi paesi.

La Polonia, peraltro, era con Italia, Francia e Germania tra i paesi che chiedevano alla Commissione Europea di ripensare alla tassazione dei libri digitali equiparandoli a quelli di carta , all’insegna della logica che ad essere equiparati devono essere i contenuti, e non i mezzi che li veicolano.

Nella recentissima decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si legge infatti che non si può parlare di violazione del principio di neutralità fiscale (declinazione del principio della parità di trattamento che impone che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa) tra il trattamento riservato ai libri digitali rispetto ai libri cartacei perché vi è una motivazione del tutto giustificata per tale decisione.

Per quanto infatti, come già rilevato dall’avvocato generale, l’obiettivo sotteso all’applicazione di un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri consiste nell’incentivare la lettura, che si tratti di letteratura, di pubblicazioni tecniche, di giornali o di periodici e che pertanto si debba sicuramente constatare “che la fornitura di libri digitali su qualsiasi tipo di supporto fisico, da un lato, e la fornitura di libri digitali per via elettronica, dall’altro, costituiscono situazioni comparabili” rispetto a tale obiettivo, e di conseguenza tali disposizioni “instaurino una differenza di trattamento tra due situazioni peraltro comparabili sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione”, tale disparità è giustificata e proporzionale.

Come chiarito dal Consiglio e dalla Commissione in risposta ai quesiti della Corte, “l’esclusione dell’applicazione di un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica (…) va intesa come parte di un sistema particolare di IVA per il commercio elettronico (…) necessario assoggettare i servizi forniti per via elettronica a norme chiare, semplici e uniformi, affinché l’aliquota IVA applicabile a tali servizi potesse essere stabilita con certezza e la gestione di tale imposta da parte dei soggetti passivi e delle amministrazioni fiscali nazionali fosse così facilitata”.

In questa nuova decisione, peraltro, la Corte nega quanto precedentemente affermato nella decisione con cui Francia e Lussemburgo erano state condannare per l’IVA abbassata estesa agli ebook : in quel caso era stata contestata la diversa natura dei prodotti (libri cartacei) rispetto al servizio costituito dalla fornitura di ebook. Ora, invece, si legge nelle conclusioni che “poiché le norme sull’IVA mirano, in linea di principio, a tassare allo stesso modo il consumo di beni e quello di servizi, questa diversa qualificazione non appare determinante”. Insomma, cambiano le motivazioni, ma non il risultato: un libro non è un ebook.

Claudio Tamburrino

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Pubblicato il
9 mar 2017
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