Sette no per il DL Urbani

Sette no per il DL Urbani

avv. G. Navarrini (NewGlobal.it) - Alcune osservazioni critiche sul testo dell'art. 1, comma 1, del cosiddetto Decreto Urbani dopo l'approvazione della Camera
avv. G. Navarrini (NewGlobal.it) - Alcune osservazioni critiche sul testo dell'art. 1, comma 1, del cosiddetto Decreto Urbani dopo l'approvazione della Camera


Roma – 1. L’esame del testo approvato dalla Camera dei deputati ed oggi all’esame del Senato – come ben sa chi ha seguito la vicenda sin dall’origine – è sensibilmente diverso dal testo del decreto legge inizialmente licenziato dal Governo.

A cominciare dal comma 1 dell’art.1, introdotto ex novo dalla Camera dei Deputati.
Esso dispone che “l’immissione in un sistema di reti telematiche di un’opera dell’ingegno, o parte di essa, è corredata da un idoneo avviso circa l’avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi”. L’inosservanza della norma non è senza conseguenze, visto che determina l’applicazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare va da un minimo di centotré ad un massimo di diecimila euro.

Una simile previsione – a mio sommesso parere (ma condivisa da altri, ben più autorevoli, commentatori) – rischia di penalizzare lo sviluppo delle rete Internet italiana e di annichilire migliaia di siti web amatoriali (e, forse, anche molti siti commerciali), giacché pone la necessità di corredare ogni opera (o frammento di opera) utilizzata da un idoneo avviso, che risponda a caratteristiche di visibilità adeguata, che dichiari l’avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla disciplina sul diritto d’autore e che contenga l’indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla l.d.a.

L’informativa dovrebbe essere, più o meno, del seguente tenore:
“Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, D.L. 72/2004, si avvisa che, in relazione all’utilizzazione della presente opera, sono stati assolti tutti gli obblighi derivanti dalla l. n. 633/1941. La riproduzione, commercializzazione, rappresentazione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico dell’opera, in difetto di autorizzazione scritta del titolare dei diritti, costituisce violazione della legge, perseguita, a seconda dei casi, con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 15.493,70 euro”.

Tale dicitura – o altra di analoga portata – dovrà visibilmente accompagnare ogni opera (o frammento di opera) immessa in rete e sarà obbligatoria – visto che non si dice nulla in contrario – anche nel caso in cui i diritti sull’opera appartengano esclusivamente a colui che la immette in rete. Con conseguenze prevedibili, ad esempio, in ordine alla facilità di navigazione in una rete affollata di “idonei avvisi”.

2. Il primo problema che il testo pone è quello di intendere rettamente cosa significhi “immissione in un sistema di reti telematiche” , ai fini dell’apposizione dell’informativa. Infatti, costituisce un sistema di reti telematiche anche una LAN aziendale particolarmente complessa dal punto di vista strutturale; e costituisce sistema di reti telematiche anche il reticolo di collegamenti con i quali il sistema bancario comunica attraverso il cosiddetto EDI (electronic data interchange).

Visto che nessuno (neppure chi ha scritto il testo in commento) pensa di imporre al sistema bancario italiano o alle singole aziende che utilizzino una LAN “dedicata” un adempimento del genere, sarebbe opportuno che l’espressione “in un sistema di reti telematiche” venisse sostituita con “nella rete Internet”. In alternativa si dovrebbe aggiungere, dopo “sistema di reti telematiche” la precisazione “liberamente accessibile”, giacché le LAN aziendali ed il sistema EDI non sono liberamente accessibili al pubblico.

Il secondo problema da affrontare riguarda le tecniche di immissione in rete delle opere dell’ingegno. Il testo licenziato dalla Camera dei deputati, infatti, sembra non tenere nella debita considerazione il fatto che tecnicamente è possibile immettere in rete un’opera con metodi diversi .

Essa, ad esempio, può essere resa disponibile su un sito web, trasmessa all’interno di un messaggio di posta elettronica o allegata allo stesso messaggio. Ma può anche essere condivisa con protocolli che consentono il cosiddetto file sharing senza la necessità che i file condivisi siano precedentemente immessi in rete: è il caso del peer to peer (P2P) puro.

La dinamica di funzionamento del P2P, tuttavia, è opposta rispetto alle altre già menzionate e merita di essere brevemente esaminata, in quanto rende estremamente difficoltosa la pratica applicazione del testo di legge in esame.
Poniamo che l’opera da immettere in rete sia una breve raccolta di poesie.
Laddove l’autore delle poesie le voglia pubblicare sul proprio sito web, non avrà che da associare a ciascuna di esse il suddetto avviso. E qualora egli le voglia inviare per posta elettronica ad un interlocutore farà altrettanto (se trasmette in allegato un unico file non modificabile, ritengo possa inserire un unico avviso nel testo dell’e-mail). In questi casi è lo stesso autore ad immettere in rete l’opera.

Diverso è il caso in cui l’autore tenga sul proprio PC le proprie poesie senza immetterle in rete, ma – attraverso un programma applicativo per il file sharing – lasci la possibilità ad altri utenti di scaricarle. A far transitare l’opera in rete, in questo caso, non sarà l’autore dell’opera, ma il fruitore , che con il download provvederà a prelevare un file dal PC dello stesso autore e lo farà transitare nella rete fino al proprio PC. In questo caso, c’è da chiedersi, chi immette in rete l’opera?

Se le parole hanno un senso, “l’immissione” è un’azione e non un’omissione, sicché colui che lascia sul proprio PC l’opera che ha creato non la immette in rete. Semmai è colui che la cerca in rete e che la trova – sul PC dell’autore – che, nel momento in cui la scarica sul proprio PC, la immette nella rete, facendovela transitare. Ma, bisogna ancora chiedersi, come potrà corredare l’opera di idoneo avviso chi la scarica dal PC di un altro? Pare evidente, nel caso di condivisione di file con il sistema del P2P, l’impossibilità di applicare la disposizione.

3. Ma c’è di più. Infatti, anche nell’ottica angusta del legislatore italiano, la previsione in discussione non produce alcun vantaggio , recando, al contrario, qualche danno.
Paradossalmente, visto che lo stesso sito web costituisce opera dell’ingegno tutelata dalla legge sul diritto d’autore (in quanto anche un ipertesto è pur sempre un’opera letteraria), anche l’ingresso al sito (e ad ogni pagina dello stesso, in quanto parte di una più ampia opera, raggiungibile senza necessità di transitare per la homepage) dovrebbe essere corredato o preceduto da un idoneo avviso.

E lo stesso dicasi per la corrispondenza elettronica, che – non diversamente dalla corrispondenza epistolare tradizionale – è oggetto di tutela da parte della l.d.a. (art. 93 e ss.). Pertanto ogni singolo messaggio di posta elettronica dovrà contenere – in modo che risulti ben visibile – l’informativa sull’avvenuto assolvimento degli obblighi.

E visto che l’informativa è imposta per ogni opera o parte di essa, se allego all’e-mail un file contenente una mia poesia, dovrò peritarmi di corredare il messaggio di due informative: una per il testo dell’epistola e l’altro per la poesia! Non parliamo poi dei siti web strutturati attorno ad un data base (sono sempre di più, grazie alla diffusione del “php”); visto che anche le banche dati ricevono tutela dalla legge sul diritto d’autore (art. 64-quinquies e s.).

4. Ribadito, per chi non lo avesse ancora capito, che Internet non si limita al web – come sembra (erroneamente) presupporre il testo licenziato dalla Camera – e che lo scambio, la diffusione e la condivisione di informazioni e di file vengono usualmente effettuati lecitamente anche con altri mezzi (e-mail e P2P), giova ancora sottolineare che Internet è oramai il principale veicolo di informazioni per la comunità scientifica internazionale .

Non si può in alcun modo trascurare, infatti, che la normativa sul diritto d’autore protegge anche i contributi scientifici (non in quanto tali, chiaramente, ma in quanto opere letterarie), la diffusione dei quali avviene ormai, oltre che con i tradizionali canali dell’editoria professionale e specialistica, per mezzo della Rete. Sicché l’Italia si troverebbe in handicap rispetto agli altri paesi, visto che – ricevuto un file dall’estero – ci si troverebbe a poterlo immettere in rete solo corredandolo con l’idonea dichiarazione.
E l’impresa appare improba se la condivisione del file avviene con i software P2P, ovvero se il file è in formato “pdf” o in altro formato non modificabile. Una volta giunto in Italia, in questi casi, il file non potrebbe essere ulteriormente trasmesso o condiviso .

Mi pare evidente che – se una previsione simile diventasse legge – vi sarebbe un’ottima ragione in più per far fuggire all’estero quel poco di materia grigia che si ostina a presidiare il territorio italiano. Questa disciplina insulta e mortifica l’intelligenza e la creatività , costituendo una lampante rappresentazione dell’incompetenza, dell’improvvisazione e della mancanza di fantasia di chi l’ha scritta.

Ad ogni buon conto – mi si lasci passare la provocazione – non ho ben compreso per quale motivo il testo in esame, vista la transnazionalità della Rete, non impone a chi vi immette un opera di apporre l’idoneo avviso anche in lingua inglese. Sarebbe un bene, pertanto, se dopo “corredata da idoneo avviso” venissero aggiunte le parole “sia in lingua italiana, sia in lingua inglese”.


5. La Camera non ha chiaramente tenuto in alcuna considerazione neppure il software posto in circolazione dai suoi stessi compilatori con una licenza GPL (il cosiddetto free software). Anche in tal caso, al software – per poter lecitamente circolare in rete – andrebbe associato un “idoneo avviso”. Il contenuto di tale avviso, in questo caso, francamente mi sfugge, visto che è lo stesso autore a rinunciare ai propri diritti patrimoniali d’autore e ad autorizzare la riproduzione, l’uso e la diffusione del software.

6. Ciò detto – e non è poco -, vorrei sottolineare che (almeno a me) non è ben chiaro cosa debba intendersi per “avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi” . L’ottenimento di adeguata autorizzazione dell’autore (o del diverso titolare dei diritti sull’opera) all’uso della stessa è condizione sufficiente per poter dichiarare che sono stati assolti gli obblighi derivanti dalla l.d.a.? Oppure occorre fare altro?

7. Infine, deve essere stigmatizzata la pecca più grande di una simile previsione normativa: nessun termine dilatorio è previsto per l’adeguamento, giacché non è previsto né un periodo di vacatio legis, né una disciplina transitoria. Con l’ovvia conseguenza – che solo una mente autistica (per la quale dopo la lettera h esiste una lettera h-bis!) poteva non prevedere – che la legge, entrando in vigore, coglierà molti (praticamente tutti) impreparati. Tutti i siti web italiani violeranno l’art. 1 del D.L. 72/2004 e chi ha immesso in rete opere tutelate dalla l.d.a. senza l'(in)opportuno ed idoneo avviso sarà multato.

Come se non bastasse, il nuovo testo dell’art. 1, comma 1, D.L. 72/2004 precisa inoltre che “le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all’adozione di tale decreto, l’avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l’immediata visualizzazione”.

Giova sottolineare, ancora una volta, l’assurdità della previsione : si impone l’immediata adozione dell’avviso, ma solo in un secondo momento con d.p.c.m. saranno stabilite le modalità tecniche (cioè il come) e saranno individuati i soggetti obbligati all’inserzione dell’avviso stesso (cioè il chi). E perciò, in difetto del d.p.c.m., tutti coloro che immettono contenuti tutelati dalla l.d.a. saranno inizialmente tenuti ad inserire l’idoneo avviso, salvo dover magari scoprire in seguito che non erano obbligati.

Nel frattempo si saranno spesi dei soldi (e, comunque, si sarà perso del tempo) per adeguare il proprio sito e/o la propria attività di immissione in rete di opere. Soldi e tempo che – anche qualora il d.p.c.m. confermi la sussistenza dell’obbligo in capo al tale soggetto – non si sa se saranno stati ben spesi, visto che soltanto dopo averli spesi si apprenderà se le modalità tecniche con cui ci si è adeguati rispondono o meno a quelle dettate dal decreto di esecuzione. Se non rispondono, occorrerà rifare tutto daccapo!

Evidente l’effetto inflattivo della previsione, visto che le spese di gestione, manutenzione ed aggiornamento di un sito commerciale ricadranno sul costo dei beni e dei servizi offerti.

Da ultimo non posso evitare di sottolineare – ad ulteriore conferma della sciatteria con cui il testo è stato scritto – che nessun termine è previsto per l’adozione del d.p.c.m. (che potrebbe anche non essere mai adottato), sicché potrebbe rimanersi per molto tempo (anche per sempre) senza alcuna certezza in ordine alla individuazione dei soggetti obbligati e delle modalità di assolvimento dell’obbligo.

Gianluca Navarrini
Avvocato in Roma
Dottore di Ricerca in Diritto Processuale Civile
componente del comitato scientifico di NewGlobal.it

INFORMATIVA – Nel rispetto di quanto verrà disposto dall’art. 1, D.L. 72/2004, si avvisa che, in relazione all’utilizzazione del presente contributo, sono stati assolti tutti gli obblighi derivanti dalla l. n. 633/1941. La riproduzione, commercializzazione, rappresentazione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico dell’opera, in difetto di autorizzazione scritta del titolare dei diritti, costituisce violazione della legge, perseguita, a seconda dei casi, con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 15’493,70 euro. Ciò nonostante, l’autore espressamente autorizza la riproduzione, la diffusione e l’uso anche non personale della suestesa opera, purché a titolo gratuito, con ogni mezzo e su qualsivoglia supporto. La presente informativa, visualizzata in caratteri di corpo non inferiore a quello del testo dell’opera in calce allo stesso, è parte integrante ed inscindibile dell’opera e la sua rimozione o la riduzione del carattere saranno ad ogni effetto considerati come violazione dei diritti dell’autore e come tali perseguibili a norma di legge.

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Pubblicato il 3 mag 2004
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