lunedì 3 maggio 2004

Sette no per il DL Urbani

avv. G. Navarrini (NewGlobal.it) - Alcune osservazioni critiche sul testo dell'art. 1, comma 1, del cosiddetto Decreto Urbani dopo l'approvazione della Camera

5. La Camera non ha chiaramente tenuto in alcuna considerazione neppure il software posto in circolazione dai suoi stessi compilatori con una licenza GPL (il cosiddetto free software). Anche in tal caso, al software - per poter lecitamente circolare in rete - andrebbe associato un "idoneo avviso". Il contenuto di tale avviso, in questo caso, francamente mi sfugge, visto che è lo stesso autore a rinunciare ai propri diritti patrimoniali d'autore e ad autorizzare la riproduzione, l'uso e la diffusione del software.

6. Ciò detto - e non è poco -, vorrei sottolineare che (almeno a me) non è ben chiaro cosa debba intendersi per "avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi". L'ottenimento di adeguata autorizzazione dell'autore (o del diverso titolare dei diritti sull'opera) all'uso della stessa è condizione sufficiente per poter dichiarare che sono stati assolti gli obblighi derivanti dalla l.d.a.? Oppure occorre fare altro?

7. Infine, deve essere stigmatizzata la pecca più grande di una simile previsione normativa: nessun termine dilatorio è previsto per l'adeguamento, giacché non è previsto né un periodo di vacatio legis, né una disciplina transitoria. Con l'ovvia conseguenza - che solo una mente autistica (per la quale dopo la lettera h esiste una lettera h-bis!) poteva non prevedere - che la legge, entrando in vigore, coglierà molti (praticamente tutti) impreparati. Tutti i siti web italiani violeranno l'art. 1 del D.L. 72/2004 e chi ha immesso in rete opere tutelate dalla l.d.a. senza l'(in)opportuno ed idoneo avviso sarà multato.
Come se non bastasse, il nuovo testo dell'art. 1, comma 1, D.L. 72/2004 precisa inoltre che "le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione".

Giova sottolineare, ancora una volta, l'assurdità della previsione: si impone l'immediata adozione dell'avviso, ma solo in un secondo momento con d.p.c.m. saranno stabilite le modalità tecniche (cioè il come) e saranno individuati i soggetti obbligati all'inserzione dell'avviso stesso (cioè il chi). E perciò, in difetto del d.p.c.m., tutti coloro che immettono contenuti tutelati dalla l.d.a. saranno inizialmente tenuti ad inserire l'idoneo avviso, salvo dover magari scoprire in seguito che non erano obbligati.

Nel frattempo si saranno spesi dei soldi (e, comunque, si sarà perso del tempo) per adeguare il proprio sito e/o la propria attività di immissione in rete di opere. Soldi e tempo che - anche qualora il d.p.c.m. confermi la sussistenza dell'obbligo in capo al tale soggetto - non si sa se saranno stati ben spesi, visto che soltanto dopo averli spesi si apprenderà se le modalità tecniche con cui ci si è adeguati rispondono o meno a quelle dettate dal decreto di esecuzione. Se non rispondono, occorrerà rifare tutto daccapo!

Evidente l'effetto inflattivo della previsione, visto che le spese di gestione, manutenzione ed aggiornamento di un sito commerciale ricadranno sul costo dei beni e dei servizi offerti.

Da ultimo non posso evitare di sottolineare - ad ulteriore conferma della sciatteria con cui il testo è stato scritto - che nessun termine è previsto per l'adozione del d.p.c.m. (che potrebbe anche non essere mai adottato), sicché potrebbe rimanersi per molto tempo (anche per sempre) senza alcuna certezza in ordine alla individuazione dei soggetti obbligati e delle modalità di assolvimento dell'obbligo.

Gianluca Navarrini
Avvocato in Roma
Dottore di Ricerca in Diritto Processuale Civile
componente del comitato scientifico di NewGlobal.it


INFORMATIVA - Nel rispetto di quanto verrà disposto dall'art. 1, D.L. 72/2004, si avvisa che, in relazione all'utilizzazione del presente contributo, sono stati assolti tutti gli obblighi derivanti dalla l. n. 633/1941. La riproduzione, commercializzazione, rappresentazione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico dell'opera, in difetto di autorizzazione scritta del titolare dei diritti, costituisce violazione della legge, perseguita, a seconda dei casi, con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 15'493,70 euro. Ciò nonostante, l'autore espressamente autorizza la riproduzione, la diffusione e l'uso anche non personale della suestesa opera, purché a titolo gratuito, con ogni mezzo e su qualsivoglia supporto. La presente informativa, visualizzata in caratteri di corpo non inferiore a quello del testo dell'opera in calce allo stesso, è parte integrante ed inscindibile dell'opera e la sua rimozione o la riduzione del carattere saranno ad ogni effetto considerati come violazione dei diritti dell'autore e come tali perseguibili a norma di legge.
249 Commenti alla Notizia Sette no per il DL Urbani
Ordina
  • Sappiamo tutti e tutti sanno chi sono veramente i veri colpevoli che hanno portato alla decisione di creare una Legge in merito al P2P. Basta girare per qualche mercatino per rendersi conto che il vero problema è lì. Mi auguro perciò che (come annunciato) siano rivisti quei punti della Legge Urbani che vogliono colpire coloro che assolutamente non recano danno al mercato discografico e cinematografico. Mi auguro altresì che il Sen. Cortiana persista nel suo intento.
  • salve,

    premesso che condivido le vostre preoccupazioni su questo DL che mi pare estremamente grave e problematico, vorrei però sottolineare come non si ponga la questione della "immissione" nel caso del P2P. Quando si usa un programma P2P si decide di rendere disponibili una o più cartelle di file del proprio computer, e questo è sicuramente IMMETTERE in rete: è SOLO da quel momento in effetti che la risorsa è accessibile in rete, per la durata della mia connessione (dal mio computer, s'intende). Altrimenti non ci sarebbe differenza tra il rendere disponibile una cartella e un cracker che vìoli il contenuto del nostro computer, accedendo a file che NON abbiamo scelto di condividere.

    E' cavilloso l'articolo nel dire che

    'Se le parole hanno un senso, "l'immissione" è un'azione e non un'omissione, sicché colui che lascia sul proprio PC l'opera che ha creato non la immette in rete.'

    'Se le parole hanno un senso', collegarsi ad Internet è entrare in una rete, condividere una cartella con un programma
    P2P E' SICURAMENTE un'azione ed è un'IMMISSIONE di una cartella in rete, e in nessun caso è un'omissione
    (nemmeno nel caso di scuola in cui un certo client P2P condivida di default TUTTO il contenuto del nostro hard disk TRANNE quello selezionato, per cui omettendo per pigrizia
    di deselezionare una cartella la stiamo di fatto rendendo disponibile).
    E' chi RENDE DISPONIBILE che compie un'azione (pensate alla "fatica" che ci vuole per convertire un DVD in DIVX, beh,
    c'è sicuramente un'azione dietro).
    Inutile aggiungere che si può con sempliceente inserire un'intera legge (esattamente come una licenza) in allegato a qualunque poesia o file di qualsivoglia genere (per quanto surreale questo possa diventare), come accade nelle licenze GNU GPL.

    A mio avviso questo cavillo è illogico e controproducente, perchè restituisce l'immagine di persone che usano ragionamenti deboli e inefficaci quando ce ne sono di molto più stringenti per lottare per i propri diritti.
    Se si può dare un contributo a questa lotta non credo sia cavillando, ma mantenendo una ferrea razionalità per
    combattere la REALE e GRAVE illogicità di certi provvedimenti.

    Grazie
    non+autenticato
  • vi state cagando tutti sotto ma non avete capito niente che hanno fatto un decreto x intimorirci ma ricordate can che abbaia non morde A bocca aperta
    non+autenticato
  • Se io comprassi un videocassetta e la regalassi ad un parente Italiano residente in Australia che trova difficilmente la stessa videocassetta nel suo Paese, devo fargli pagare il trapasso come per le auto? Troll
    non+autenticato
  • la commissione del senato si è resa conto delle mostruosità contenute nella legge urbani art 1 e relativi pericoli per la criminalizzazione dei ragazzini che scaricano mp3, ebbene siccome ci sono gli articoli per i soldi al cinema italiano il decreto NON PUO' essere rinviato alla camera nè modificato (basterebbe stralciare l'articolo in questione)è blindato dalla maggioranza e verrà votato così com'è: volete sapere come si chiama questo in termini scientifici? CRUDELTA' MENTALE!!!!! TRAETENE LE DOVUTE CONSEGUENZE CITTADINI ITALIANI.
    non+autenticato
  • Riporto dal forum di Cortiana:

    Ieri notte all'una e mezza e' finita la commissione.
    Il relatore, nonche' presidente di Commissione, Asciutti (FI), ha detto di avere verificato con Casini e Adornato che alla Camera non ci sarebbero i tempi per votare nuovamente il decreto, quindi il decreto e' BLINDATO. La maggioranza nonlo vuole cambiare.
    Contestualmente il relatore ha dato parere favorevole a due ordini del giorno presentati da Cortiana.
    Il piu' importante, costruito sul parere di Andrea Rossatto, impegna il Governo a fare un'altro Decreto Legge che cambi trarne profitto con scopo di lucro.
    il secondo garantisce i prodotti sottoposti a GPL.
    Oviamente e' un risultato importante , ma insufficiente.

    L'OSTRUZIONISMO CONTINUA!

    posto la parte finale del primo (quella iniziale e' il parere di Rossatto) e il secondo


    ORDINE DEL GIORNO

    Relativo A.S. 2912
    La Commissione VII del Senato della Repubblica
    Impegna il Governo:
    • A produrre un'ulteriore decreto legge che, visti i presupposti di necessità e urgenza, riformuli la dizione "per trarne profitto" ai commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72 ripristinando l'originale "A scopo di lucro"
    • Ad evitare, qualora non sussistano reali necessità e urgenze, come nel caso del DL 22 Marzo 2004, A.S. 2912, a utilizzare lo strumento del decreto sulle materie relativo all'uso di nuove tecnologie, innovazione tecnologica, diritto d'autore, visto che tale situazione relega alla marginalità il vero detentore del potere legislativo, cioè il Parlamento e incide pesantemente e negativamente sulla dialettica democratica e sulla necessità dell'adeguato approfondimento per materie così sensibili
    • A decretare, attraverso lo strumento del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la massima celerità, la corretta interpretazione della dizione "per trarne profitto", che tenda ad escludere dalla materia penale lo scambio e l'uso personale di opere dell'ingegno e di prodotti sottoposti al diritto d'autore.


    Il Senato della Repubblica

    Considerato che

    • Il Decreto Legge decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonche' a sostegno delle attivita' cinematografiche e dello spettacolo prevede all'articolo 1 comma 1 la creazione di un idoneo avviso circa l’avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi.
    • che in moltissimi casi il materiale diffuso o non è coperto da diritti d’autore o è di libera distribuzione sia in Italia che all’estero (per esempio nel campo musicale ci sono siti da dove poter scaricare gratuitamente migliaia di brani di artisti indipendenti oppure tantissimi software gratuiti, opensource, copyleft o shareware).
    • L'articolo 1 comma 1 sembra che porti a considerare illegale lo scaricamento anche di queste opere di cui invece i detentori dei copyrights, ove presenti, si auspicano la massima diffusione anche ma non solo ai fini di un successivo riscontro economico.
    • Imponendo a livello nazionale tale idoneo avviso si otterrebbe di ridurre tutte quelle attività di utilizzo e studio di materiali, sia gratuiti che non, disponibili solo ed esclusivamente su internet, perché magari ospitati solo da siti non italiani, o che comporterebbero, comunque, un notevole aggravio di costi passando per un distributore ufficiale;
    • Il sistema globale delle comunicazioni non consente tecnicamente iniziative di tale fatta ad un solo Paese, assolutamente al di fuori del contesto europeo

    Impegna il Governo a:

     Consentire nell'apposito decreto di cui all'articolo 1 comma 1 che sia sufficiente per garantire la liceità della distribuzione tramite rete informatica una dichiarazione del detentore del diritto d'autore

     Consentire , nell'apposito decreto di cui all'articolo1 comma 1, ai prodotti sottoposti a licenze che consentano la libero e\o gratuita distribuzione, nazionali o internazionali o di altri Paesi, di non essere sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1


    Cortiana


    non+autenticato
CONTINUA A LEGGERE I COMMENTI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Successiva
(pagina 1/17 - 84 discussioni)