5. La Camera non ha chiaramente tenuto in alcuna considerazione neppure
il software posto in circolazione dai suoi stessi compilatori con una licenza
GPL (il cosiddetto free software). Anche in tal caso, al software - per poter lecitamente circolare in rete - andrebbe associato un "idoneo avviso". Il contenuto di tale avviso, in questo caso, francamente mi sfugge, visto che è lo stesso autore a rinunciare ai propri diritti patrimoniali d'autore e ad autorizzare la riproduzione, l'uso e la diffusione del software.
6. Ciò detto - e non è poco -, vorrei sottolineare che (almeno a me) non è ben chiaro cosa debba intendersi per
"avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi". L'ottenimento di adeguata autorizzazione dell'autore (o del diverso titolare dei diritti sull'opera) all'uso della stessa è condizione sufficiente per poter dichiarare che sono stati assolti gli obblighi derivanti dalla l.d.a.? Oppure occorre fare altro?
7. Infine, deve essere stigmatizzata la pecca più grande di una simile previsione normativa: nessun termine dilatorio è previsto per l'adeguamento, giacché non è previsto né un periodo di vacatio legis, né una disciplina transitoria. Con l'ovvia conseguenza - che solo una mente autistica (per la quale dopo la lettera h esiste una lettera h-bis!) poteva non prevedere - che la legge, entrando in vigore, coglierà molti (praticamente tutti) impreparati.
Tutti i siti web italiani violeranno l'art. 1 del D.L. 72/2004 e chi ha immesso in rete opere tutelate dalla l.d.a. senza l'(in)opportuno ed idoneo avviso sarà multato.
Come se non bastasse, il nuovo testo dell'art. 1, comma 1, D.L. 72/2004 precisa inoltre che "le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione".
Giova sottolineare, ancora una volta,
l'assurdità della previsione: si impone l'immediata adozione dell'avviso, ma solo in un secondo momento con d.p.c.m. saranno stabilite le modalità tecniche (cioè il come) e saranno individuati i soggetti obbligati all'inserzione dell'avviso stesso (cioè il chi). E perciò, in difetto del d.p.c.m., tutti coloro che immettono contenuti tutelati dalla l.d.a. saranno inizialmente tenuti ad inserire l'idoneo avviso, salvo dover magari scoprire in seguito che non erano obbligati.
Nel frattempo si saranno spesi dei soldi (e, comunque, si sarà perso del tempo) per adeguare il proprio sito e/o la propria attività di immissione in rete di opere. Soldi e tempo che - anche qualora il d.p.c.m. confermi la sussistenza dell'obbligo in capo al tale soggetto - non si sa se saranno stati ben spesi, visto che soltanto dopo averli spesi si apprenderà se le modalità tecniche con cui ci si è adeguati rispondono o meno a quelle dettate dal decreto di esecuzione. Se non rispondono, occorrerà rifare tutto daccapo!
Evidente l'effetto inflattivo della previsione, visto che le spese di gestione, manutenzione ed aggiornamento di un sito commerciale ricadranno sul costo dei beni e dei servizi offerti.
Da ultimo non posso evitare di sottolineare - ad ulteriore conferma della sciatteria con cui il testo è stato scritto - che nessun termine è previsto per l'adozione del d.p.c.m. (che potrebbe anche non essere mai adottato), sicché potrebbe rimanersi per molto tempo (anche per sempre)
senza alcuna certezza in ordine alla individuazione dei soggetti obbligati e delle modalità di assolvimento dell'obbligo.
Gianluca Navarrini
Avvocato in Roma
Dottore di Ricerca in Diritto Processuale Civile
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