L'occhio elettronico ci vede troppo bene

L'occhio elettronico ci vede troppo bene

Il Garante per la Privacy delinea nuove regole per le telecamere di sorveglianza: ce ne sono troppe e spesso sono frutto di abusi. Proliferano al punto da compromettere la loro funzione di sicurezza. Ecco quando una cam è illegale
Il Garante per la Privacy delinea nuove regole per le telecamere di sorveglianza: ce ne sono troppe e spesso sono frutto di abusi. Proliferano al punto da compromettere la loro funzione di sicurezza. Ecco quando una cam è illegale


Roma – Chi passeggia nel centro di molte città italiane non sa di essere osservato: sebbene numerose siano le telecamere che osservano incessantemente passanti, cani e asfalti, rare e poco vistose sono le segnalazioni che avvertono della presenza dell’occhio elettronico. Ed è questo uno dei problemi a cui ha fatto riferimento ieri il Garante per la privacy che ha emanato nuove regole per l’installazione di telecamere ( qui il Provvedimento generale ).

Il principio di fondo al quale bisogna ispirarsi, secondo il Garante, è quello secondo cui le videocamere sono lecite soltanto quando siano realmente necessarie e quando le informazioni che raccolgono siano utilizzate al solo scopo di sicurezza che ne ha giustificato l’installazione.

L’Autorità ha spiegato che non c’è un conflitto tra sicurezza e tutela del diritto , laddove la sicurezza e la prevenzione siano perseguite con il buon senso e nel rispetto dei cittadini. Un elemento che spesso viene meno a danno degli stessi scopi delle videocamere. “La proliferazione di questi sistemi – spiega il Garante – rischia di rendere meno efficace la tutela della sicurezza dei cittadini”.

L’Authority di settore ha anche sottolineato di aver dovuto riesaminare la questione ed intervenire poiché “numerosi sono stati i reclami e le segnalazioni al Garante che lamentano un utilizzo crescente e non conforme alla legge di apparecchiature che rilevano immagini e suoni relative a persone identificabili”. In ogni caso l’installazione di cam deve sempre essere preceduta da una valutazione sul grado di dettaglio delle riprese e sulla giustificazione del grado prescelto.

Le nuove linee guida non sostituiscono le precedenti decisioni del Garante ma le integrano. In particolare, spiega l’Autorità, “gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano insufficienti o inattuabili ” (sistemi d’allarme, altri controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi ecc.). L’eventuale conservazione delle immagini deve essere limitata nel tempo e i cittadini devono sapere sempre e comunque se un’area è sottoposta a videosorveglianza. A questo scopo è stato anche predisposto un modello di cartello che potrà essere utilizzato per indicare la presenza di videocamere.

Quest’ultimo elemento è, come accennato, una delle cause scatenanti di molti dei reclami presentati al Garante e l’utilizzo delle telecamere in pubblica piazza non è un problema soltanto italiano. C’è anche all’estero chi cavalca l’insofferenza verso questo continuo monitoraggio , come quelli della Coalizione per la distruzione delle cam a circuito chiuso .

Ad ogni modo, secondo il Garante italiano l’uso illecito di sistemi di videosorveglianza espone all’impossibilità di utilizzare le immagini raccolte, a provvedimenti di blocco e divieto fino a sanzioni amministrative o penali.
In questo senso l’Autorità promette che effettuerà “doverosi controlli” .

Ma quando si possono installare videocamere? Se i soggetti pubblici lo possono fare quando necessario per svolgere funzioni istituzionali , i privati possono ricorrere ad esse soltanto quando siano necessarie per adempiere ad obblighi di legge o per tutelare un legittimo interesse . “Si è constatato – spiega il Garante – che, da parte di amministrazioni comunali, vengono indicate indebitamente, come scopo della sorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione e accertamento dei reati che competono invece solo ad organi giudiziari o a forze armate o di polizia”.

Di notevole importanza, evidentemente, anche il trattamento dei dati raccolti : in caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato: a poche ore o al massimo 24 ore , fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (ad esempio le banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana.

Da sottoporre preventivamente al Garante, invece, i sistemi di videosorveglianza che prevedano un intreccio delle immagini con altri particolari (dati biometrici, voce, ecc) o in caso di digitalizzazione delle immagini o di sorveglianza che valuti percorsi e lineamenti (riconoscimento facciale, ecc).

Il Garante ha poi emesso una serie di specifiche per settori, comprensive di divieti all’installazione . Di seguito il dettaglio.


Secondo il Garante “non risulta comunque giustificata un’attività di rilevazione a fini promozionali , turistici o pubblicitari, attraverso web-cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi”.

E negli specifici settori, l’Autorità dichiara “divieto assoluto di controllo a distanza dei lavoratori rispettando le garanzie previste in materia di lavoro, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro. Inammissibili le telecamere in luoghi non destinati all’attività lavorativa (bagni, spogliatoi, docce, armadietti, luoghi ricreativi)”.

Negli ospedali e nei luoghi di cura è invece ammesso il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti (es.rianimazione). “Potranno accedere alle immagini – specifica il Garante – solo il personale autorizzato e i familiari dei ricoverati.

Per quanto riguarda le scuole non sono ammesse videoriprese negli orari di apertura ma soltanto in quelli di chiusura e soltanto quando strettamente indispensabile, ad esempio come misura di prevenzione contro atti vandalici ai danni delle strutture.

Nelle città e nei comuni non è lecita la capillare videosorveglianza di intere aree cittadine senza una valutazione preventiva che attesti “un’esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti”. Non sono quindi ammissibili telecamere per far rispettare divieti come quello contro il fumo, contro la posa di sacchetti di immondizia fuori dagli appositi contenitori o fattispecie analoghe.

Sì, invece, alle cam nei trasporti pubblici , nei luoghi di culto e di sepoltura .

Infine, le riprese di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini, di studi professionali, società ed enti sono ammesse esclusivamente per preservare da concrete situazioni di pericolo la sicurezza di persone e la tutela dei beni. L’installazione da parte di singoli condomini richiede comunque l’adozione di cautele: angolo visuale limitato ai soli spazi di propria pertinenza, nessuna ripresa di aree comuni o antistanti le abitazioni di altri condomini ecc. I videocitofoni sono ammessi per finalità identificative dei visitatori.

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Pubblicato il
21 mag 2004
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