Registrazioni di siti: parte il Registro ROC

Registrazioni di siti: parte il Registro ROC

L'Autorità TLC vara il Registro degli operatori di comunicazione a cui dovrà iscriversi chiunque sia coinvolto in attività editoriali anche elettroniche e digitali
L'Autorità TLC vara il Registro degli operatori di comunicazione a cui dovrà iscriversi chiunque sia coinvolto in attività editoriali anche elettroniche e digitali


Roma – Come lungamente anticipato, è giunto dall’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni il comunicato con cui si annuncia l’avvio del “ROC”, il Registro degli operatori di comunicazione.

Pensato in origine per semplificare la burocrazia attorno al Registro nazionale della Stampa e a quello delle imprese radiotelevisive, il ROC è varato e tiene un occhio “aperto”, si fa per dire, sulle nuove tecnologie e l’editoria elettronica.

Sebbene sia ancora presto per valutare nel dettaglio le caratteristiche del ROC, e bisognerà ancora aspettare qualche giorno per analizzarne gli effetti, di certo sono preoccupanti le disposizioni secondo cui al nuovo Registro “sono tenuti ad iscriversi:

i soggetti che esercitano l’attività di radiodiffusione;
le imprese concessionarie di pubblicità;
le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;
le imprese editrici di giornali, periodici o riviste;
le agenzie di stampa di carattere nazionale;
i soggetti che esercitano l’editoria elettronica e digitale;
le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazione e telematici.”

L’espressione “soggetti che esercitano l’editoria elettronica e digitale” dovrà essere soppesata per capire di quali soggetti si stia parlando. Detta così, infatti, chiunque gestisca online un sito Internet o altri spazi di opinione-informazione-quant’altro sulla Rete potrebbe essere tenuto ad iscriversi al Registro.

Se così fosse, la “semplificazione burocratica” assumerebbe un’altra caratteristica, quella di “irregimentare” la pubblicazione di contenuti online; un fatto grave, vista la legge sull’editoria già in vigore e contestatissima per le sue ambiguità e censure.


Proprio la legge sull’editoria, all’articolo 16 prevede d’altro canto che chi si iscrive al ROC non sia soggetto agli obblighi di cui all’articolo 5 della legge sulla stampa, secondo cui “nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato” in tribunale, registrazione che comprende dichiarazioni del direttore responsabile, iscrizione all’Albo dei giornalisti e via dicendo.

Ma lo stesso articolo 16 della legge sull’editoria sostiene che: “L’iscrizione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni.” Elemento che sembra indicare l’impossibilità a pubblicare in assenza di registrazione presso il ROC o prima che questa avvenga…

Secondo l’Autorità, comunque, “il nuovo registro, che per i dati anagrafici e proprietari poggia prevalentemente sulle dichiarazioni degli operatori di comunicazione, rappresenta una scelta rilevante di semplificazione amministrativa. Per i soggetti iscritti ai precedenti registri, il regolamento adottato dall’Autorità prevede il loro trasferimento automatico al ROC. Le nuove iscrizioni dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2001.”

Il regolamento istitutivo del ROC entrerà in vigore entro due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (dove arriverà nei prossimi giorni). C’è ancora del tempo, dunque, per valutare l’estensione del ROC e il suo “impatto” sulla vita della Rete.

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Pubblicato il
4 giu 2001
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