Gli editori paghino le copie

Gli editori paghino le copie

Se si vuole impedire la copia di back-up allora si sostenga il diritto del consumatore di ottenere alla bisogna copia del supporto già acquistato. Si può? L'avv. Valentina Frediani risponde al quesito
Se si vuole impedire la copia di back-up allora si sostenga il diritto del consumatore di ottenere alla bisogna copia del supporto già acquistato. Si può? L'avv. Valentina Frediani risponde al quesito


Roma – Gentilissima Redazione di Punto Informatico, con riferimento alla notizia apparsa sulle Vs pagine in data di oggi DMCA 1 – Fair Use 0 , vorrei proporre una piccola riflessione, sicuramente evidente, ma tanto evidente da venire ignorata (dolosamente?).

Se la tendenza è di impedire a chicchessia di crearsi una copia di back-up per proteggere l’industria dalla pirateria, non dovrebbe essere di contro imposta la protezione del “diritto” acquisito dal consumatore? In pratica, se al consumatore viene impedito di proteggere il proprio acquisto facendone una copia, non si dovrebbe forse imporre agli editori di fornire ai consumatori una copia sostitutiva al solo costo del supporto, dietro restituzione della copia danneggiata? Perchè far pagare al consumatore nuovamente i diritti d’autore? Non è forse questa una violazione?
(Paolo B.)

Gentile Paolo, il quesito è del tutto legittimo e lo abbiamo proposto all’avv. Valentina Frediani ( ConsulenteLegaleInformatico.it ). Riportiamo di seguito la sua risposta. A presto! La redazione

Roma – La normativa a tutela del diritto d’autore è molto chiara in relazione al diritto dell’acquirente un programma per elaboratore di effettuare la cosiddetta copia di sicurezza: ovvero duplicare il programma con lo scopo di “riprodurlo” su altro supporto, che sostituirà l’originale in caso di danneggiamento dello stesso. La copia di sicurezza rappresenta la garanzia per l’acquirente di poter disporre di una versione di riserva del programma che gli consenta di avere continuità nell’utilizzo dello stesso e di non affrontare un ulteriore costo per l’acquisto del medesimo.

C’è però chi si domanda se questa regola, valida per i programmi per elaboratore, possa applicarsi anche ai cd-rom contenenti registrazioni musicali, o meno. Ebbene la normativa di riferimento è sempre la legge n. 633 del 1941 (modificata negli anni) che affronta in modo specifico la questione della duplicazione a fini personali nella sezione dedicata alle sanzioni.

All’art. 171 ter il legislatore ha stabilito che “è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582 a 15.493 euro chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;..”.

Pertanto il legislatore punisce chi duplica o riproduce per uso non personale.

Ma quando l’uso può definirsi di tipo personale?
Sostanzialmente si riconosce l’uso personale a quel soggetto che, titolare del diritto di acquisto originario, duplichi l’opera musicale con l’intento di farne un uso prettamente riconducibile alla propria persona. Tradotto: non è punibile chi duplica l’opera musicale per ascoltarla sia in macchina che a casa, ma è punibile chi presta ad un amico un cd musicale affinché lo duplichi per ascoltarlo, o duplica direttamente l’opera su cd rom e lo regala all’amico.

Si potrebbe quindi dedurre che il principio di legalità della copia di sicurezza vigente per i programmi per elaboratore sussiste anche nel caso del cd musicale: effettuare una copia di riserva perché il supporto che contiene la registrazione originariamente acquistata può subire danneggiamenti o andare perso, troverebbe pertanto una “giustificazione” legale nella succitata norma.

Di contro, bisogna tener presente che l’art. 61 della legge sul diritto d’autore riconosce il diritto esclusivo dell’autore di opere registrate su supporti di riprodurre l’opera. E questo mal si concilia con la riproduzione pur se a scopo personale.

Dovrebbe pertanto chiarirsi il contrasto legislativo non tanto in punto di applicazione, apparendo palese l’esclusione della punibilità di chi duplica o riproduce un’opera musicale a scopo personale, quanto a livello normativo (considerato il periodo di forti contrasti in ambito di disciplina del diritto d’autore…) se non altro considerando come la previsione della copia di sicurezza sancita dalla legge potrebbe/dovrebbe potersi introdurre anche per i cd musicali.
Provocazione o riflessione… decidete voi.

Avv. Valentina Frediani

Consulentelegaleinformatico.it

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Pubblicato il 2 lug 2004
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